Mese: Dicembre 2025

L’avviso di accertamento e gli oneri motivazionali

Corte di Cassazione, Civile, Sez. V, 10 dicembre 2025, n. 32102

Enti locali – Tributi locali – Imposta sulla pubblicità – Accertamento – Motivazione – Superficie e tipologia degli impianti – Autorizzazione amministrativa – Decadenza – Termine quinquennale

L’avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa tributaria – quali superfici, tipologia degli impianti, categoria tariffaria e importi dovuti – anche mediante rinvio agli atti generali dell’ente (regolamenti e delibere comunali), senza necessità di specificare le fonti probatorie o le attività istruttorie svolte, che possono essere oggetto di verifica nella fase contenziosa.

È stato inoltre ribadito che l’imposta deve essere determinata sulla base dei “mezzi disponibili” autorizzati dall’amministrazione comunale, e non già con riferimento al mezzo pubblicitario effettivamente utilizzato. Ne consegue la legittimità della rettifica della dichiarazione qualora il contribuente abbia versato l’imposta in misura inferiore rispetto a quella dovuta in relazione alle dimensioni e alla tipologia degli impianti autorizzati.

Quanto alla dedotta decadenza dal potere impositivo, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, il termine quinquennale per la notifica dell’avviso di accertamento decorre dall’anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. Nel caso di specie, la notifica dell’atto impositivo è risultata tempestiva, essendo intervenuta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato integralmente respinto, con conferma della legittimità dell’accertamento emesso dal Comune.

IMU e l’esenzione per gli enti non commerciali

Corte di Cassazione, Civile, Sez. V, 11 dicembre 2025, n. 32366

Enti locali – IMU – Enti non commerciali – Scuole paritarie – Esenzione – Attività didattica – Modalità non commerciali – Corrispettivi simbolici – Onere della prova

L’esenzione IMU (ed estensivamente TASI) prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 in favore degli enti non commerciali che svolgono attività didattica spetta solo qualora l’attività sia svolta con modalità non commerciali, secondo quanto precisato dall’art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 e dal d.m. n. 200/2012. In particolare, i corrispettivi richiesti agli utenti devono essere di importo simbolico, ossia tali da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio e da non porsi in relazione con il valore economico della prestazione resa.

Tale verifica non può essere effettuata in via astratta o mediante parametri forfettari (come il mero raffronto tra corrispettivo medio e costo medio per studente), ma richiede una valutazione concreta, riferita alle specifiche condizioni operative dell’ente. In questo quadro, la presenza di utili di esercizio significativi, desumibili dai bilanci, costituisce indice rilevante della natura commerciale dell’attività svolta.

La Corte ha inoltre precisato che l’inserimento delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione e il finanziamento pubblico non escludono, di per sé, la qualificazione dell’attività come economica, né incidono automaticamente sul diritto all’esenzione fiscale. L’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’esenzione grava integralmente sul contribuente.

Infine, è stato escluso che possano trovare applicazione le regole sugli aiuti “de minimis”, non configurandosi l’esenzione IMU – come ridisegnata dalla normativa vigente – quale aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione europea.

Commissario straordinario e prorogatio dell’incarico

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, 2 novembre 2025, n. 28940

Enti locali – Incarichi di responsabilità – Commissario straordinario – Prorogatio – Giudizio di legittimità – Limiti – Interpretazione del contratto

L’incarico di responsabilità negli enti locali conferito da un Commissario straordinario è in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo responsabile. Il giudizio di legittimità non deve trasformarsi in una nuova valutazione di merito; per contestare l’interpretazione del giudice di merito in cassazione è necessaria una specifica indicazione giuridica di violazione delle regole di ermeneutica.

Le categorie C e D del Comparto Regioni e Autonomie Locali

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, 2 novembre 2025, n. 28944

Pubblico impiego – Comparto Regioni e Autonomie locali – Categorie C e D – Mansioni – Corrispondenza con il profilo – Demansionamento

La distinzione tra categoria C e D nel Comparto Regioni e Autonomie Locali si basa sulle conoscenze richieste, la complessità dei problemi da risolvere, la responsabilità dei risultati e le relazioni organizzative interne ed esterne. Le mansioni assegnate devono rispettare la corrispondenza con il profilo di inquadramento, e l’attribuzione di mansioni propriamente della categoria C a un dipendente della categoria D può configurare demansionamento.

Procedure per l’assunzione a termine e a tempo indeterminato

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, 2 dicembre 2025, n. 31473

Pubblico impiego privatizzato – Società a partecipazione pubblica – Assunzioni – Contratti a termine – Assunzioni a tempo indeterminato – Diritto di precedenza – Esclusione

Nel pubblico impiego privatizzato e nei confronti delle società a partecipazione pubblica non è ipotizzabile – ai fini della pretesa avente ad oggetto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato – un’equiparazione fra la procedura selettiva per l’assunzione a termine e quella per l’assunzione a tempo indeterminato, che non trova alcun fondamento normativo né nel D.Lgs. n. 175/2016, né nel D.Lgs. n. 165/2001.

La c.d. “mobilità volontaria” e la relativa giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 25 novembre 2025, n. 30836

Pubblico impiego – Pubblico impiego privatizzato – Mobilità volontaria – Passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni – Giurisdizione – Giudice ordinario

L controversie relative alla mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

La procedura di mobilità esterna ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 non dà luogo alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro mediante concorso pubblico, ma realizza una mera modificazione soggettiva di un rapporto già esistente, configurabile come cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c., con il consenso di tutte le parti coinvolte. Anche quando la mobilità sia attivata mediante un atto formalmente qualificato come “bando”, non vengono in rilievo poteri autoritativi dell’amministrazione, bensì la sua capacità di diritto privato nella gestione del personale. Ne consegue che le questioni relative alla legittimità degli atti organizzativi adottati all’esito della procedura possono essere valutate in via incidentale dal giudice ordinario, competente in base al petitum e alla causa petendi della domanda.

Impianti di smaltimento e “fattore di pressione”

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 10 dicembre 2025, n. 1144

Pianificazione urbanistica – Gestione dei rifiuti – Localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti – Fattore di Pressione – Ratio – Criterio – Programma della Regione Lombardia – Obiettivi – Concentrazione di discariche – Soglia limite – Tassatività – Normativa unionale – Criteri localizzativi individuati dal d.lgs. 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) – Impianti di smaltimento e discariche – Nozione – Competenza legislativa regionale

Il criterio localizzativo del Fattore di Pressione è stato introdotto nel Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) approvato con DGR n. 1990/2014 – poi confermato dagli atti di pianificazione successivi- quale parametro avente l’obiettivo di evitare l’eccessiva concentrazione di discariche in un determinato territorio, al fine di contenerne gli impatti sull’ambiente e nell’ottica di tutela della salute pubblica. Esso, come detto, individua una soglia limite che sta ad indicare la completa saturazione del territorio considerato, e che rappresenta il livello massimo entro il quale è accettabile l’accumulo di rifiuti in un dato ambito territoriale.

Il criterio in parola persegue inoltre la funzione di tutelare la popolazione insediata in territori già deteriorati: tra le ragioni che hanno determinato la previsione del Fattore di Pressione vi è, infatti, il rilievo che le concentrazioni riscontrate di questi impianti andavano a gravare su contesti territoriali, limitati, già compromessi per altri motivi dal punto di vista ambientale, come le cave di sabbia e ghiaia.

Alla luce della ratio del parametro in disamina, pertanto, il Collegio è dell’avviso che il Fattore di Pressione costituisca un criterio tassativo, il cui superamento non consente di autorizzare né l’insediamento di un nuovo impianto né l’ampliamento di uno già esistente.

La previsione, interpretata come automaticamente preclusiva di nuovi insediamenti o di incremento delle preesistenti volumetrie, non risulta ex se irragionevole o sproporzionata, se si considera che la prescrizione in parola muove dalla riscontrata presenza di un rapporto abnorme tra area e discariche ivi esistenti, con correlativo pericolo per la salute pubblica.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi ove si guardi il fenomeno dello smaltimento in discarica nella prospettiva unionale: la normativa sovranazionale, infatti, guarda con sfavore a questa tipologia di impianti, in quanto relativa ad una modalità di smaltimento che, tra tutti, è quello meno rispettoso dell’ambiente).

Né è ravvisabile il contrasto della previsione in argomento con i criteri localizzativi individuati dal d.lgs. 36/2003, laddove questi tendono a favorire l’ubicazione di discariche in aree degradate: trattasi infatti di un criterio “preferenziale” e non obbligato, che non può spingersi fino a consentire una concentrazione spropositata di discariche in un circoscritto ambito territoriale, sebbene già compromesso dal punto di vista ambientale, e che verrebbe ulteriormente pregiudicato ove venissero autorizzati ulteriori insediamenti o l’implementazione di quelli esistenti.

Impianti di smaltimento e discariche non sono concetti distinti sul piano normativo, posto che dal combinato disposto dell’art. 183, lett. z), del d.lgs. n. 152/2006 e del relativo Allegato 18 (allegato B, alla Parte IV) emerge che costituisce “smaltimento” anche il deposito di rifiuti nel suolo o nel sottosuolo “ad esempio discarica”, la loro «messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)» ovvero il loro «deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)» (cfr. Allegato 18 al d.lgs. n. 152/2006, Allegato B alla Parte Quarta, rubricato appunto «operazioni di smaltimento»).

In sostanza, la discarica altro non è che una modalità di smaltimento, da effettuarsi al pari delle altre, presso un impianto.

Stante l’assenza di una differenziazione normativa tra discariche e impianti di smaltimento, il potere regionale di adottare le impugnate delibere trova la sua fonte di legittimazione nella disposizione di cui all’art. 196, comma 1, lett. n), secondo cui appartiene alla competenza regionale “la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli <impianti di smaltimento> e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p)”.

Al riguardo, va evidenziato che la questione relativa ai limiti dell’intervento regionale nella materia de qua è stata già affrontata da questa Sezione (sentenza n. 240/2023) e dal Consiglio di Stato (sentenza n. 5340/2016), le cui affermazioni sono condivise dal Collegio e che possono essere così sintetizzate:

– la questione relativa ai limiti dell’intervento regionale in materie riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato è stata affrontata più volte dalla Corte Costituzionale che, dopo aver ribadito che la materia dei rifiuti è riconducibile alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ha sancito che, poiché essa coinvolge anche materie di competenza regionale o concorrente, deve ritenersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, con connessa facoltà delle Regioni di prevedere livelli maggiori di tutela, che implicano logicamente il rispetto dei livelli adeguati ed uniformi contenuti nelle leggi statali (cfr Corte Costituzionale 11 novembre 2010 n. 315 e Corte Costituzionale 23 luglio 2015, n. 180);

– la prescrizione generale di cui al citato art. 195 comma 1 lett. p) del decreto Legislativo 3.4.2006, n.152 che demanda allo Stato “l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti” non ha trovato attuazione, in quanto non è stato adottato dallo Stato alcun atto generale che preveda l’indicazione di tali criteri;

– riscontrata una tale condizione di vuoto normativo, la Regione ha emanato la contestata disposizione in punto di “fattore di pressione”;

– essa non introduce certo una “soglia inferiore di tutela” ma, semmai, persegue “livelli di tutela più elevati”;

– la prescrizione si lega ad una materia a competenza concorrente, vale a dire quella della tutela della salute ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione (Corte Costituzionale decisione n. 248 del 24 luglio 2009 considerando n. 2.1.);

– è logico che debba sussistere una “soglia-limite” al di sopra della quale non è consentita l’ulteriore adibizione di aree a discarica con completa saturazione del territorio: la circostanza che nel vuoto regolamentare detta soglia sia stata individuata dalla Regione non appare affatto collidere con il principio localizzativo generale di cui all’Allegato 1 del d.lgs. 36/2003.

Non è ravvisabile un contrasto tra il Fattore di Pressione ed i criteri localizzativi di cui all’allegato 1 del d.lgs. 36/2023.

Al riguardo, pur riconoscendosi che il predetto Allegato 1 elenca una serie di prescrizioni ostative relative all’ubicazione delle discariche, tali prescrizioni formano nel loro complesso un livello di tutela minimo, che non esclude né limita la potestà della Regione di definire criteri più rigorosi e adeguati agli interessi di protezione ambientale, anche nella prospettiva della tutela della salute.

Tale è proprio l’obiettivo perseguito dal Fattore di Pressione, come detto finalizzato ad evitare un’eccessiva concentrazione di discariche su un dato territorio attraverso l’individuazione di una “soglia-limite”, al di sopra della quale l’ampliamento di siffatti impianti non è ulteriormente consentito.

Procedimenti amministrativi e perentorietà dei termini

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 6 dicembre 2025, n. 1109

Procedimento amministrativo – Termini – Perentorietà – Ambito applicativo – Tassatività – Funzione in concreto

Nei procedimenti amministrativi, anche di carattere valutativo, come quello ora in esame, un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce. Ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi ordinatorio.

Illeciti professionali e valutazioni della stazione appaltante

Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 5 dicembre 2025, n. 2061

Procedure ad evidenza pubblica – Moralità professionale dei concorrenti – Valutazione della stazione appaltante – Onere motivazionale attenuato – Eccezioni

La stazione appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa, diversamente da quanto necessario per escludere il concorrente.

Tale regola è destinata a subire eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile.

Spetta alla parte che contesta il provvedimento (quanto meno) allegare che si trattasse di vicenda professionale particolarmente significativa, meritevole di maggior sforzo motivazionale da parte della stazione appaltante per dar giustificazione, già in sede procedimentale, dell’ammissione.

Servizi sociali, compartecipazione ai costi e rilevanza dei criteri ISEE

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 27 novembre 2025, n. 2195

Servizi sociali – Servizi di residenzialità in strutture socio sanitarie – Disabilità fisiche e psichiche – Compartecipazione alle spese – Ripartizione fra Enti locali – Obblighi di determinazione in capo ai Comuni – Criteri ISEE – Derogabilità – Normativa statale e della Regione Veneto – Pensione di invalidità – Natura giuridica

Il Comune ha l’obbligo di prendere in carico il disabile e di accertarsi della corretta ripartizione delle spese a carico del SSR (nella misura del 40%) e di quelle a proprio carico e/o del disabile e gli obblighi immediati e diretti di compartecipazione secondo i criteri ISEE posti a carico degli enti locali in forza della normativa nazionale (ex art. 6 L. n. 328/2000).

L’art. 6, comma 4, della legge n. 328 del 2000, unitamente alle norme contenute nelle leggi regionali (v. L.R. Veneto n. 1/2024), pone direttamente in capo ai Comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociali e sanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria e salva la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale.

Il tema della determinazione, da parte dei Comuni, della quota di compartecipazione a carico di soggetti portatori di handicap è stato più volte affrontato nella giurisprudenza di questo Tribunale, oramai consolidata nel valorizzare l’ISEE quale «indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati», redatto secondo i criteri uniformi previsti dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

È altrettanto pacifico in giurisprudenza che ai Comuni non spetta un potere di deroga alla disciplina ISEE, nel senso che non è consentito – ai fini della ammissione alle prestazioni assistenziali, o comunque ai fini della determinazione della quota di compartecipazione a carico dell’assistito – prendere in considerazione altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dell’utente del servizio sociale al di fuori dell’unico ed esclusivo parametro dell’ISEE.

Ne discende che nessuna amministrazione può sostituire o affiancare all’ISEE criteri ulteriori o diversi nella valutazione della capacità economica dell’utente.

L’obbligo comunale di copertura dei costi, in correlazione con la disciplina ISEE, è imposto ex lege, ma richiede, per espressa previsione normativa, un atto di impulso da parte dell’interessato, allegando l’attestazione ISEE annuale necessaria per determinare l’an e il quantum dell’apporto comunale. A fronte di ciò, il Comune deve determinarsi con riferimento all’intero periodo di soggiorno dell’interessato in struttura nel corso dell’annualità in esame, a prescindere dal momento in cui l’istanza è presentata – purché entro l’anno di riferimento – e dall’eventuale integrazione documentale, qualora necessaria. L’effetto della determinazione comunale, dunque, non è limitato, sul piano temporale, al solo periodo successivo alla presentazione della domanda “completa”, ma all’intero periodo di soggiorno relativo all’anno di riferimento.

Sia la pensione di invalidità che l’indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di reddito ai fini del calcolo ISEE, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità.