Lavoro

Le categorie C e D del Comparto Regioni e Autonomie Locali

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, 2 novembre 2025, n. 28944

Pubblico impiego – Comparto Regioni e Autonomie locali – Categorie C e D – Mansioni – Corrispondenza con il profilo – Demansionamento

La distinzione tra categoria C e D nel Comparto Regioni e Autonomie Locali si basa sulle conoscenze richieste, la complessità dei problemi da risolvere, la responsabilità dei risultati e le relazioni organizzative interne ed esterne. Le mansioni assegnate devono rispettare la corrispondenza con il profilo di inquadramento, e l’attribuzione di mansioni propriamente della categoria C a un dipendente della categoria D può configurare demansionamento.

Procedure per l’assunzione a termine e a tempo indeterminato

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, 2 dicembre 2025, n. 31473

Pubblico impiego privatizzato – Società a partecipazione pubblica – Assunzioni – Contratti a termine – Assunzioni a tempo indeterminato – Diritto di precedenza – Esclusione

Nel pubblico impiego privatizzato e nei confronti delle società a partecipazione pubblica non è ipotizzabile – ai fini della pretesa avente ad oggetto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato – un’equiparazione fra la procedura selettiva per l’assunzione a termine e quella per l’assunzione a tempo indeterminato, che non trova alcun fondamento normativo né nel D.Lgs. n. 175/2016, né nel D.Lgs. n. 165/2001.

La c.d. “mobilità volontaria” e la relativa giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 25 novembre 2025, n. 30836

Pubblico impiego – Pubblico impiego privatizzato – Mobilità volontaria – Passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni – Giurisdizione – Giudice ordinario

L controversie relative alla mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

La procedura di mobilità esterna ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 non dà luogo alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro mediante concorso pubblico, ma realizza una mera modificazione soggettiva di un rapporto già esistente, configurabile come cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c., con il consenso di tutte le parti coinvolte. Anche quando la mobilità sia attivata mediante un atto formalmente qualificato come “bando”, non vengono in rilievo poteri autoritativi dell’amministrazione, bensì la sua capacità di diritto privato nella gestione del personale. Ne consegue che le questioni relative alla legittimità degli atti organizzativi adottati all’esito della procedura possono essere valutate in via incidentale dal giudice ordinario, competente in base al petitum e alla causa petendi della domanda.

Incarichi dirigenziali a termine e rivendicazioni retributive

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27192

Enti locali – Pubblico impiego privatizzato – Dirigenza – Incarichi a termine – Durata massima Rivendicazione di emolumenti propri di una posizione dirigenziale generale – Insufficienza della mera allegazione delle mansioni svolte

Le regole che riguardano gli incarichi dirigenziali nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono quelle dettate dal testo unico del pubblico impiego in quanto norma speciale, anche in relazione all’accordo quadro sui rapporti di lavoro a termine che governa anche il sistema sanzionatorio, quando nella reiterazione di rapporti a termine si verifichi un abuso da parte del datore di lavoro.

La rivendicazione di vedersi riconosciuti a seguito di incarico, i medesimi emolumenti propri di una data posizione dirigenziale generale (che si assume avrebbe dovuto essere istituita) non può fondarsi sulla mera allegazione delle attività lavorative svolte.

Incarichi dirigenziali a termine, divieto di rinnovo e abuso nella reiterazione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27189

Enti locali – Pubblico impiego privatizzato – Dirigenza – Incarichi a termine – Durata massima – Divieto di rinnovo oltre i limiti triennali o quinquennali – Abuso nella reiterazione – Risarcimento del danno “eurounitario” – Inapplicabilità del termine minimo ai dirigenti esterni

Le regole che riguardano gli incarichi dirigenziali nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono quelle dettate dal testo unico del pubblico impiego in quanto norma speciale, anche in relazione all’accordo quadro sui rapporti di lavoro a termine che governa anche il sistema sanzionatorio, quando nella reiterazione di rapporti a termine si verifichi un abuso da parte del datore di lavoro.

Il termine di durata massima del rapporto a termine non deve nella sua interezza superare il limite dei tre anni per la dirigenza di seconda fascia e di cinque per la dirigenza generale come previsto dal comma 6 dell’articolo 19 del testo unico. E comunque la facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ai sensi del medesimo dell’articolo 19, comma 6, va interpretata alla luce, da un lato, della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/Cee sul lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi, e, dall’altro, del principio costituzionale dell’accesso all’impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico. E il rinnovo non può dunque essere disposto, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata stabiliti dalla norma del Dlgs 165/2001, neanche attraverso l’attribuzione di un incarico diverso, se quest’ultimo afferisca comunque alla normale attività dell’ente e in caso contrario al lavoratore spetta il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidarsi secondo la fattispecie dell’articolo 32, comma 5, della legge 183/2010 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.

In tema di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, i contratti a tempo determinato con dirigenti esterni non sono soggetti al termine di durata minima previsto dal comma 2 dello stesso articolo 19 in quanto la norma si applica solo agli incarichi destinati ai dirigenti a tempo indeterminato.

Principio di separazione tra politica e amministrazione, e dimensione dell’ente locale

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. IV, 6 ottobre 2025, n. 7801
Enti locali – Principio di separazione tra politica e amministrazione – Art. 107 TUEL – Comuni privi di dirigenti – Attribuzione di funzioni gestionali ai responsabili di servizio – Legittimità
Il principio di separazione tra politica e amministrazione, sancito dall’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve essere interpretato considerando la dimensione e l’organizzazione dell’ente locale. Nei comuni privi di personale dirigenziale, le funzioni amministrative possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, dello stesso testo unico.

Dirigenza, mansioni superiori (dirigenza generale) e oneri probatori

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27192
Enti locali – Pubblico impiego privatizzato – Dirigenza – Incarichi a termine – Durata massima Rivendicazione di emolumenti propri di una posizione dirigenziale generale – Insufficienza della mera allegazione delle mansioni svolte
Le regole che riguardano gli incarichi dirigenziali nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono quelle dettate dal testo unico del pubblico impiego in quanto norma speciale, anche in relazione all’accordo quadro sui rapporti di lavoro a termine che governa anche il sistema sanzionatorio, quando nella reiterazione di rapporti a termine si verifichi un abuso da parte del datore di lavoro.
La rivendicazione di vedersi riconosciuti a seguito di incarico, i medesimi emolumenti propri di una data posizione dirigenziale generale (che si assume avrebbe dovuto essere istituita) non può fondarsi sulla mera allegazione delle attività lavorative svolte.

Dirigenza, incarichi a termine, abuso nella reiterazione e risarcimento del danno

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27189
Enti locali – Pubblico impiego privatizzato – Dirigenza – Incarichi a termine – Durata massima – Divieto di rinnovo oltre i limiti triennali o quinquennali – Abuso nella reiterazione – Risarcimento del danno “eurounitario” – Inapplicabilità del termine minimo ai dirigenti esterni
Le regole che riguardano gli incarichi dirigenziali nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono quelle dettate dal testo unico del pubblico impiego in quanto norma speciale, anche in relazione all’accordo quadro sui rapporti di lavoro a termine che governa anche il sistema sanzionatorio, quando nella reiterazione di rapporti a termine si verifichi un abuso da parte del datore di lavoro.
Il termine di durata massima del rapporto a termine non deve nella sua interezza superare il limite dei tre anni per la dirigenza di seconda fascia e di cinque per la dirigenza generale come previsto dal comma 6 dell’articolo 19 del testo unico. E comunque la facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ai sensi del medesimo dell’articolo 19, comma 6, va interpretata alla luce, da un lato, della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/Cee sul lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi, e, dall’altro, del principio costituzionale dell’accesso all’impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico. E il rinnovo non può dunque essere disposto, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata stabiliti dalla norma del Dlgs 165/2001, neanche attraverso l’attribuzione di un incarico diverso, se quest’ultimo afferisca comunque alla normale attività dell’ente e in caso contrario al lavoratore spetta il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidarsi secondo la fattispecie dell’articolo 32, comma 5, della legge 183/2010 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.
In tema di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, i contratti a tempo determinato con dirigenti esterni non sono soggetti al termine di durata minima previsto dal comma 2 dello stesso articolo 19 in quanto la norma si applica solo agli incarichi destinati ai dirigenti a tempo indeterminato.

Polizia locale e compiti di polizia ambientale

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 22 agosto 2025, n. 23713

Pubblico impiego – Contratto a termine – Polizia locale – Assegnazione a compiti di polizia ambientale – Mansionamento – Legittimità – Termine del contratto esaurimento fondi regionali – Non configurabilità di condizione potestativa

L’assegnazione a mansioni di polizia ambientale non integra violazione di legge, in quanto rientra tra le funzioni proprie della polizia locale previste dalla normativa regionale e dal contratto collettivo. È dunque legittima la scelta discrezionale dell’ente di destinare il personale ai diversi compiti istituzionali di presidio del territorio.

È legittimo il termine del contratto fissato con riferimento all’esaurimento dei finanziamenti regionali: tale collegamento costituisce una modalità di determinazione “per relationem” della durata, non una condizione potestativa, ed è giustificato dal carattere eccezionale e temporaneo dell’intervento finanziario, in assenza di prova che il Comune potesse rifinanziare il rapporto con fondi propri.

Gli oneri per l’assistenza legale

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 9 giugno 2025, n. 15279

Enti locali – Pubblico impiego – Dipendente ente locale – Oneri di assistenza legale – Rimborso – Requisiti – Ambito di esclusione

In tema di pubblico impiego contrattualizzato e di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi dal dipendente di un ente locale nell’espletamento del servizio e in adempimento di obblighi di ufficio, l’amministrazione pubblica non è tenuta a rimborsarlo delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, ove egli abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all’amministrazione stessa, o qualora, dopo avere effettuato la nomina, si limiti a comunicarla al detto ente.