GIURISPRUDENZA

L’autorizzazione integrata ambientale e la valutazione di impatto ambientale

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 19 dicembre 2025, n. 1606

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Valutazione di Impatto Ambientale – Procedimento di verifica di assoggettabilità – Criteri – Natura giuridica – Screening – Normativa Regione Emilia Romagna

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, TUA (recante modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA), l’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi. Ai sensi del comma 7, qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Il c.d. screening di cui all’art. 19, d. lgs. n. 152/2006, posto in essere dall’amministrazione interessata, svolge una funzione preliminare, in quanto volto a sondare l’incidenza del progetto sull’ambiente e sulla salute pubblica, sì che l’amministrazione, solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini negativi, deve sottoporre il progetto alla relativa procedura di VIA.

La procedura di controllo sull’assoggettabilità a VIA è essa stessa una procedura di valutazione ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo ad alcune categorie di progetto.

L’art. 11, comma 4, l. r. n. 4/2018, al riguardo, prevede che «il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) obbliga il proponente a conformare il progetto alle condizioni ambientali in esso contenute. Tali condizioni sono altresì vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio d’intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa».

La natura giuridica del piano per gli insediamenti produttivi

Consiglio di Stato, sez. IV, 18 dicembre 2025, n. 10048

Pianificazione urbanistica – Piano per gli insediamenti produttivi – Natura giuridica – Ratio – Normativa applicabile – Installazione di impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili – Autorizzazione – Conferenza di servizi – Variazione della destinazione urbanistica

Sulla natura del piano per gli insediamenti produttivi è stato affermato che in linea generale esso è non solo uno strumento di pianificazione urbanistica nel senso tradizionale, ma anche e soprattutto uno strumento di politica economica, poiché ha la funzione di incentivare le imprese, con l’offerta, ad un prezzo politico, previa espropriazione ed urbanizzazione, delle aree occorrenti per il loro impianto o la loro espansione, così realizzandosi un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all’assegnatario, per essere l’indennità di espropriazione di gran lunga inferiore al valore di mercato degli immobili espropriati.

Pur con tale specifica funzione ad esso non può essere negata la natura di “piano particolareggiato d’esecuzione”, perché incide, sia pure per ragioni di indirizzo dello sviluppo economico, sull’assetto del territorio urbano, regolando in conformità all’interesse pubblico la destinazione dei terreni.

Alla così delineata natura del piano degli insediamenti produttivi consegue la sicura applicabilità ad essi della previsione contenuta nell’art. 12, comma 3, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, secondo cui “…l’autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore a 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, (…) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

L’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in una zona in cui per i divieti contenuti nel piano degli insediamenti produttivi tale opera non sarebbe realizzabile (id est. in quanto non destinata alla localizzazione di impianti industriali) determina la variazione della destinazione urbanistica della zona e rende conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell’impianto, senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento di assenso all’attività privata, giusta quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui “Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato…”.

Secondo la prescrizione dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387 del 2003, alla conferenza di servizi, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica regionale, partecipano tutte le “Amministrazioni interessate”, ivi compresa, per la tutela dell’assetto urbanistico, il Comune nel quale l’impianto dovrà essere realizzato.

Accesso documentale, evidenza pubblica e differimento

Tar Liguria, Genova, sez. I, 12 dicembre 2025, n. 1384

Procedimento amministrativo – Accesso documentale – Differimento – Ratio – Ipotesi applicative – Procedimenti di evidenza pubblica – Accesso civico generalizzato

Per quanto riguarda l’accesso c.d. documentale ex lege n. 241/1990, l’art. 9 del d.p.r. n. 184 del 2006 stabilisce che il differimento è disposto per assicurare una temporanea tutela agli interessi indicati nell’art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990, oppure per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. La disposizione aggiunge che l’atto di differimento deve indicare la relativa durata. Secondo l’elaborazione pretoria, la scelta di differimento deve figurare come il risultato di una consona, pertinente e motivata valutazione, espressamente riportata nel provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso o, comunque, facilmente desumibile dai contenuti di quest’ultimo, che dia atto della sussistenza di negative interferenze tra l’ostensione documentale e lo svolgimento della funzione amministrativa, ovvero dell’esigenza di proteggere temporaneamente gli interessi dei terzi.

Per costante orientamento giurisprudenziale, nelle procedure di evidenza pubblica ed in quelle concorsuali è legittimo il differimento dell’ostensione degli atti fino al termine del procedimento, a tutela dell’interesse pubblico al riserbo ed alla speditezza delle operazioni di gara.

In effetti, lo svolgimento di una procedura evidenziale rappresenta un’ipotesi paradigmatica in cui l’Amministrazione può differire l’accesso al fine di garantire la regolarità della selezione, essendo evidente che la diffusione delle offerte e degli atti procedimentali prima della conclusione potrebbe pregiudicare la serenità e l’imparzialità degli organi preposti al governo della gara, nonché le esigenze di riservatezza dei partecipanti. Tanto è vero che, nel microsistema normativo dell’accesso nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, l’ostensione delle offerte e dei verbali viene consentita, in favore degli stessi concorrenti, solamente a valle dell’aggiudicazione (cfr. artt. 35-36 del d.lgs. n. 36/2023): tale previsione è espressione di un principio generale valevole per tutti i procedimenti di evidenza pubblica, inclusi quelli per l’assegnazione delle concessioni di beni pubblici.

La potestà di differimento implica una temporanea «sospensione» del giudizio sulla fondatezza dell’accesso, in relazione alla esigenza di preservare sostanzialmente gli altri interessi – pubblici e/o privati – che vengono in giuoco, potenzialmente suscettibili di essere lesi o compressi in ragione della ostensione; presuppone la traslazione nel tempo del divisamento degli interessi; integra, indi, un tertium genus – oltre al diniego e all’accoglimento – di riscontro alla domanda di accesso. Di qui il suo carattere necessariamente transeunte ed interinale, destinato a cessare con la correlata riespansione della potestas di definitiva regolazione di interessi demandata alla Amministrazione.

Le considerazioni svolte con riguardo al differimento dell’accesso documentale valgono a fortiori per l’accesso civico generalizzato o FOIA (freedom of information act).

Infatti, l’art. 5-bis, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013 attribuisce all’Amministrazione il potere di differire l’accesso civico generalizzato a protezione degli interessi pubblici e privati contemplati dai commi 1 e 2, fra i quali vi sono gli interessi economici e commerciali dei terzi.

Secondo la giurisprudenza, poiché l’accesso civico generalizzato non è correlato ad alcuna posizione sostanziale legittimante, in presenza di controinteressati lo scrutinio della richiesta risulta orientato dalla massimizzazione della tutela dell’interesse-limite privato alla riservatezza di cui all’art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Ordinanza di demolizione, acquisizione al patrimonio e presupposizione necessaria

Consiglio di Stato, sez. II, 27 novembre 2025, n. 9340

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Acquisizione al patrimonio comunale – Nesso di presupposizione – Invalidità derivata

Il nesso di presupposizione necessaria che lega l’acquisizione al patrimonio all’ordine di demolizione fa sì che la caducazione del secondo fa necessariamente venire meno anche la prima. In caso di atti geneticamente collegati, infatti, come quelli de quibus, l’invalidità derivante dall’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale anche quando quest’ultimo non è stato impugnato.

Diritto di accesso e procedure di gara

Tar Sicilia, Palermo, sez. I, ordinanza 21 novembre 2025, n. 2522

Procedimento amministrativo – Procedura di gara – Accesso – Posticipazione – Inversione procedimentale

In tema di accesso agli atti di una procedura di gara, i casi di omessa o parziale ostensione dei documenti dopo l’aggiudicazione, in riscontro a istanza di accesso del concorrente e a opposizioni dei controinteressati del pari espresse dopo l’aggiudicazione, si collocano fuori dal perimetro dell’art. 36, comma, 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, rientrando piuttosto nel campo di applicazione dell’art. 116 c.p.a.

In linea con quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, che non sia stata ancora esaminata dalla stazione appaltante e rispetto alla quale non abbia avuto luogo la “fase procedimentale” di valutazione necessaria per la piena definizione della posizione dei concorrenti, deve intendersi differito all’esito di tale valutazione. Posticipare l’accessibilità a detti documenti risulta coerente non solo con la dimensione attuale e concreta dell’interesse conoscitivo dell’istante, ma anche con la struttura a formazione progressiva della procedura di gara e con la previsione di separate fasi valutative, accentuata ancor di più dal meccanismo c.d. “dell’inversione procedimentale” dell’esame della documentazione amministrativa dei partecipanti.

CILA “superbonus” e irregolarità edilizie

Consiglio di Stato, sez. VII, 17 novembre 2025 n. 8959

Titolo edilizio – CILA “superbonus” – Attestazione stato legittimo immobile – Non necessarietà

La presentazione della Cila “superbonus”, in base all’art. 119, comma 13-ter, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77, non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ne consegue che eventuali irregolarità riferite a parti dell’immobile non interessate dagli interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico e abbattimento di barriere architettoniche non possono precludere la spettanza del beneficio, dovendosi riconoscere l’autonomia strutturale e funzionale della Cila “superbonus” rispetto al procedimento di accertamento della legittimità edilizia.

Medici in quiescenza, emergenza sanitaria e competenze regionali

Corte costituzionale, 1 dicembre 2025 n. 177

LEA – Assistenza primaria – Medici di medicina generale in quiescenza – Proroga dell’efficacia della disciplina regionale – Competenza legislativa regionale – Tutela della salute – Non fondatezza della questione

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 2 del 2025, che ha prorogato l’efficacia della disciplina regionale volta a consentire alle Aziende sanitarie locali di avvalersi di medici di medicina generale in quiescenza, anche mediante contratti libero-professionali, per assicurare la copertura dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale nelle aree disagiate.

La disposizione impugnata ha esteso l’operatività della precedente normativa – già ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 84 del 2025 – sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi e comunque non oltre il 30 giugno 2025.

La Corte ha ritenuto che la proroga risponda a una situazione contingente di scopertura dei servizi sanitari di base e sia riconducibile alla competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute, con specifico riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria.

È stata pertanto esclusa la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, non potendosi ritenere che la disciplina incida in modo diretto e prevalente sul rapporto convenzionale dei medici, ma configurandosi invece come misura organizzativa temporanea funzionale alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza sul territorio regionale.

Il legislatore regionale e gli impianti a fonti di energia rinnovabile

Corte costituzionale, 16 dicembre 2025 n. 184

Impianti a fonti di energia rinnovabile – Regione Sardegna – Aree non idonee – Divieto generalizzato – Tutela dell’affidamento – Atti autorizzativi già rilasciati – Autorizzazione paesaggistica – Limiti alla potestà regionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di diverse disposizioni della legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 2024, ribadendo che la qualificazione di un’area come “non idonea” all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) non può tradursi in un divieto aprioristico e generalizzato di realizzazione degli impianti stessi.

Secondo la Corte, una simile preclusione è incompatibile con la disciplina statale che, in attuazione degli obiettivi europei di transizione energetica, prevede procedimenti autorizzatori semplificati per favorire la diffusione delle FER. La non idoneità dell’area può incidere sul regime procedimentale, ma non eliminare in radice la possibilità di autorizzazione.

È stata inoltre censurata la previsione regionale che travolge indistintamente gli atti autorizzativi già rilasciati, salvo il limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi. Tale meccanismo è stato ritenuto lesivo del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento, in quanto non sorretto da specifiche e motivate ragioni di carattere tecnico o scientifico.

La Corte ha poi escluso che, nel caso di progetti ricadenti in parte in aree idonee e in parte in aree non idonee, possa automaticamente prevalere la non idoneità. In tali ipotesi, la decisione deve essere assunta all’esito del singolo procedimento autorizzatorio, attraverso un bilanciamento concreto tra tutela del paesaggio e dell’ambiente e l’interesse, di rango costituzionale, alla diffusione delle energie rinnovabili.

Infine, è stata dichiarata l’illegittimità delle disposizioni regionali che introducono procedure autorizzatorie paesaggistiche difformi da quelle previste dalla legislazione statale. L’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 costituisce infatti una norma di grande riforma economico-sociale, insuscettibile di deroghe regionali, anche da parte delle regioni a statuto speciale.

Overtourism e competenze comunali

Corte costituzionale, 16 dicembre 2025 n. 186

Enti locali – Turismo – Overtourism – Regione Toscana – Strutture alberghiere ed extra-alberghiere – Destinazione d’uso – Gestione imprenditoriale – Locazioni brevi – Competenza regionale – Infondatezza delle questioni

La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro varie disposizioni della legge della Regione Toscana n. 61 del 2024 (testo unico del turismo), ritenendo le norme compatibili con gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost.

In particolare, è stata ritenuta legittima la previsione che consente agli alberghi di associare alla gestione unità immobiliari residenziali entro il limite del 40% della capacità ricettiva, riconoscendo ai Comuni il potere di fissare percentuali inferiori in funzione delle esigenze territoriali, quale espressione della loro funzione regolatoria sugli insediamenti.

Quanto alle strutture extra-alberghiere con caratteristiche della civile abitazione, la Corte ha giudicato non irragionevole l’obbligo di destinazione d’uso turistico-ricettiva e di gestione in forma imprenditoriale, trattandosi di condizioni attinenti alle modalità di esercizio dell’attività, riconducibili alla competenza regionale in materia di turismo (art. 117, quarto comma, Cost.). È stata ritenuta legittima anche la norma transitoria che differisce l’applicazione al 1° luglio 2026, non introducendo disparità di trattamento.

Sono state inoltre confermate le disposizioni che fissano limiti dimensionali per affittacamere, B&B e residenze d’epoca, in quanto funzionali a evitare elusioni e coerenti con la discrezionalità del legislatore regionale.

Infine, la Corte ha ritenuto conforme a Costituzione la disciplina delle locazioni turistiche brevi, che attribuisce ai Comuni ad alta densità turistica poteri regolatori e, ove previsto, un regime autorizzatorio quinquennale, escludendo l’invasione dell’ordinamento civile e riconducendo la materia al governo del territorio e al turismo, con finalità proporzionate di contrasto all’overtourism.

Contratti pubblici, salario minimo e competenza legislativa regionale

Corte costituzionale, 16 dicembre 2025 n. 188

Appalti – Concessioni – CCNL – Soglia retributiva minima – Regione Puglia – Inammissibilità delle questioni – Ambito applicativo limitato alle procedure di evidenza pubblica

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30 del 2024, come modificata dalla legge regionale n. 39 del 2024, che prevede la fissazione di una soglia retributiva minima di nove euro l’ora quale criterio per l’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da indicare negli atti di gara relativi ad appalti pubblici e concessioni regionali.

Il Governo aveva denunciato la violazione degli artt. 36 e 39 Cost., per la lesione dell’autonomia della contrattazione collettiva, nonché dell’art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost., ritenendo che la disciplina incidesse su materie di competenza esclusiva statale quali l’ordinamento civile e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

La Corte non è entrata nel merito delle censure, rilevando che le disposizioni impugnate non introducono un obbligo generalizzato di retribuzione minima applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato nel territorio regionale, ma hanno un ambito di applicazione circoscritto alle sole procedure di evidenza pubblica bandite dalla Regione Puglia e dai suoi enti strumentali.