L’autorizzazione integrata ambientale e la valutazione di impatto ambientale
Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 19 dicembre 2025, n. 1606
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Valutazione di Impatto Ambientale – Procedimento di verifica di assoggettabilità – Criteri – Natura giuridica – Screening – Normativa Regione Emilia Romagna
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, TUA (recante modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA), l’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi. Ai sensi del comma 7, qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
Il c.d. screening di cui all’art. 19, d. lgs. n. 152/2006, posto in essere dall’amministrazione interessata, svolge una funzione preliminare, in quanto volto a sondare l’incidenza del progetto sull’ambiente e sulla salute pubblica, sì che l’amministrazione, solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini negativi, deve sottoporre il progetto alla relativa procedura di VIA.
La procedura di controllo sull’assoggettabilità a VIA è essa stessa una procedura di valutazione ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo ad alcune categorie di progetto.
L’art. 11, comma 4, l. r. n. 4/2018, al riguardo, prevede che «il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) obbliga il proponente a conformare il progetto alle condizioni ambientali in esso contenute. Tali condizioni sono altresì vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio d’intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa».
