GIURISPRUDENZA

Contratti attivi ed evidenza pubblica

Consiglio di Stato, sez. VII, 28 aprile 2026, n. 3316

Procedimento amministrativo – Provvedimento illegittimo – Annullabilità – Art. 21 octies l. n. 241/1990 – Provvedimenti discrezionali – Mancato preavviso di rigetto – Servizio pubblico – Attività di erogazione carburante – Rinnovo concessione – Gara pubblica – Necessarietà – Concorrenza nel mercato e concorrenza per il mercato – Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) – Patrimonio disponibile del Comune – Contratto di locazione – Contratti attivi – Caratteri – Disciplina – Principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato – Pubblici incanti

Ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Con l’art. 12, c. 1, lett. i), l. n. 120/2020 si è aggiunta la seguente prescrizione: “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”.

La novella – escludendo a priori il carattere formale del mancato preavviso di rigetto in presenza di provvedimenti discrezionali (cui si riferisce implicitamente il secondo periodo, trattandosi altrimenti di norma superflua rispetto al primo periodo), tanto che non è ammessa la possibilità che l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, cioè che il provvedimento astrattamente discrezionale fosse vincolato in concreto – conferma a contrario che la violazione di cui all’art. 10-bis poteva prima della novella (e continua a potere dopo la novella) tradursi in un vizio formale allorquando vengano in considerazione provvedimenti vincolati.

Nello stesso senso si è indirizzata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: la novella “è espressamente riferita alla sola “disposizione di cui al secondo periodo” e, dunque, alla fattispecie di non annullabilità del provvedimento “per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento”, suscettibile di essere integrata anche a fronte di procedimenti discrezionali (non riguardando il secondo periodo i soli atti vincolati): la previsione de qua, invece, come emergente dal suo contenuto letterale, non opera in relazione alla disposizione di cui al primo periodo, riguardante la non annullabilità del provvedimento “adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, in cui l’azione amministrativa risulta vincolata, l’illegittimità riveste mera natura procedimentale o formale ed è palese che il risultato conseguito (per come emergente dalla decisione in concreto assunta dall’Amministrazione procedente) è coerente con il quadro normativo di riferimento, non essendo ipotizzabile una decisione diversa rispetto a quella in concreto adottata. Per l’effetto, tenuto conto della limitata portata applicativa del divieto introdotto dalla L. n. 120/2020, la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90, assumendo natura procedimentale – stante il mancato svolgimento di una fase procedimentale prevista dalla normativa di riferimento -, a fronte di atti vincolati, deve ritenersi ancora soggetta alla disciplina della non annullabilità del provvedimento, delineata dalla disposizione di cui al primo periodo dell’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/90” (CdS sez. VI 15.09.2022 n. 7993)” (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., 22 novembre 2022, n. 1197).

In sintesi, quindi, la violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 in tanto risulta immune dal meccanismo sanante dell’art. 21-octies (con conseguente sua insanabilità), in quanto la stessa afferisca ad un provvedimento discrezionale.

Anche a voler ammettere che l’attività di rifornimento carburante sia un servizio pubblico, ciò non basterebbe comunque a consentire – come preteso dall’appellante – il rinnovo senza gara della concessione de qua. Al fine di comprendere meglio tale rilievo, è doveroso ricostruire – sia pure in estrema sintesi – l’evoluzione dei modelli di organizzazione e gestione dei servizi pubblici. Orbene, dagli anni novanta in poi, per effetto delle direttive comunitarie, si è passati da un modello di organizzazione del servizio pubblico caratterizzato dalla riserva originaria dell’attività, con i c.d. diritti speciali o di esclusiva, ad un modello sempre più concorrenziale.

Le direttive volte alla liberalizzazione dei diversi settori e dei differenti mercati operano una distinzione tra “concorrenza nel mercato” e “concorrenza per il mercato”: nel primo caso, quando le caratteristiche del mercato lo consentono, il servizio può essere svolto da operatori economici in concorrenza tra loro, sulla base di un provvedimento autorizzatorio, non discrezionale, che realizza quindi la piena concorrenza; nel secondo caso, ragioni di tipo tecnico o economico (monopolio naturale, costi eccessivi di duplicazione delle reti e delle infrastrutture), suggeriscono che il servizio pubblico venga svolto in modo efficiente soltanto da un unico gestore.

Pertanto, l’amministrazione indice una procedura selettiva di affidamento della concessione del servizio, alla quale possono partecipare tutti gli operatori economici interessati, per la scelta del gestore cui viene riconosciuto un diritto speciale o di esclusiva.

In questo modello di gestione, dunque, la concorrenza si realizza a monte, con una procedura ad evidenza pubblica.

Nel caso di specie, viene in rilievo un’attività di rifornimento carburante per autotrazione destinata a svolgersi su un’area di proprietà comunale.

Pertanto, tale attività – anche se qualificata come servizio pubblico (aspetto, questo, comunque controverso) – implica nel caso di specie l’utilizzo di un’infrastruttura pubblica da parte di un unico gestore.

Ne discende, pertanto, che l’individuazione di tale gestore non può che avvenire – in coerenza con il paradigma della concorrenza per il mercato – sulla base di una procedura di evidenza pubblica.

In sintesi, quindi, i SIEG soggiacciono in toto alle regole della concorrenza soltanto se il mercato in cui essi insistono non disveli un qualche fallimento, e cioè fintantoché tali regole consentano ai SIEG di assolvere alla loro missione pubblica.

In presenza di un fallimento del mercato, invece, si attiva un sistema di “concorrenza per il mercato” (con conseguente obbligo di gara).

Il regime di appartenenza dominicale dei beni, appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o dell’ente pubblico, che ne autorizza la libera “messa a reddito” nelle forme privatistiche dei contratti di godimento e, in particolare, della locazione, non vale a sottrarli – segnatamente riguardo alle modalità di alienazione o di concessione – alle regole evidenziali pro-concorrenziali e ai meccanismi della contabilità pubblica, sicché la fase pubblicistica preordinata alla selezione concorsuale del contraente privato costituisce un presupposto ineludibile e struttura la relativa azione amministrativa in termini di attività propriamente autoritativa (a fronte della quale si stagliano, peraltro, chiare situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo, cfr. in tal senso Cons. St., Sez. VII, 23 giugno 2025, n. 5428 e Cons. St., sez. V, 23 agosto 2019, n. 5821)

Si aggiunga che il contratto di locazione è un contratto attivo della Pubblica Amministrazione, che conferisce in godimento un proprio bene immobile a fronte di un’entrata per l’Amministrazione stessa, entrata costituita dal canone di locazione.

L’art. 2 lettera h) dell’Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici o anche solo “codice”) definisce “contratti attivi” quelli da cui non deriva una spesa bensì un’entrata per la pubblica amministrazione.

Ancora in tema di contratti attivi, l’art. 13 del D.Lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che: (a) le disposizioni del codice non si applicano ai contratti attivi (art. 13 comma 2);

(b) tuttavia, l’affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice (art. 13 comma 5).

La locazione di cui è causa garantisce al Comune (prima ancora che allo stesso privato) un guadagno economico, costituito dal canone pagato dal conduttore dell’immobile, sicché certamente devono trovare applicazione i principi del D.Lgs. n. 36 del 2023 riguardanti il “risultato” (art. 1), la “fiducia” (art. 2) e anche l’”accesso al mercato” (art. 3).

Il principio dell’accesso al mercato impone di garantire la concorrenza, l’imparzialità e la non discriminazione degli operatori, oltre ai principi di pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

Accanto al citato art. 13, la disciplina dei contratti attivi è rinvenibile anche nel regolamento di contabilità dello Stato approvato con Regio Decreto (RD) n. 827 del 1924, tuttora vigente.

L’art. 37 del citato RD prevede che tutti i contratti da cui deriva un’entrata devono essere preceduti da “pubblici incanti”, vale a dire – utilizzando una terminologia attuale – da una procedura di gara aperta.

La stipulazione di contratti a “trattativa privata” – vale a dire, sempre in base ad una terminologia attuale, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando – è ammessa soltanto in casi eccezionali e tassativi dal successivo art. 41.

Parimenti, l’art. 3 del RD n. 2440 del 1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato, anch’essa vigente), conferma che i contratti attivi dello Stato devono essere preceduti da pubblici incanti.

Appare quindi evidente che anche i contratti attivi dell’Amministrazione non si sottraggono ai basilari principi di concorrenza di matrice non solo nazionale ma anche euro-unitaria.

La determinazione degli oneri concessori

Consiglio di Stato, sez. VII, 16 aprile 2026, n. 3014

Intervento di nuova costruzione – Oneri concessori – Criteri di determinazione – Principio del tempus regit actum – Affidamento – Non sussistenza

Sulla determinazione degli oneri concessori, il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza più recente di questo Consiglio di Stato, che si richiama anche con valore di precedente specifico e conforme, ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., alla luce della quale “ (…..) il principio per il quale gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria, e non a quello della presentazione della domanda, trova fondamento, in primo luogo, nell’applicazione del principio tempus regit actum, perché è soltanto con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo e, in secondo luogo, su considerazioni di ordine teleologico, in quanto consente di meglio tutelare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere.

Ne discende, per conseguenza, che nessun legittimo affidamento in capo al ricorrente circa l’entità della somma da esso complessivamente dovuta in favore del Comune, in ragione del lungo tempo intercorso per la definizione del procedimento, può ravvisarsi, né, tanto meno, come si desume da plurime pronunce della giurisprudenza amministrativa, invero correttamente richiamate da parte appellante, versandosi in

materia della richiesta di sanatoria di un illecito, il mero decorso del tempo può evidentemente sortire l’effetto di trasformare in lecito ciò che ab origine si configura come illecito, materializzando una sorta di diritto alla regolarizzazione.

La Corte costituzionale ha affermato (ordinanza n.105/2010) che in astratto il legislatore può ancorare la quantificazione degli oneri concessori a differenti momenti: alla data dell’abuso; alla data di presentazione della domanda; alla data di rilascio del titolo; all’entrata in vigore di norme statali o regionali.

Pertanto, non si appalesa irragionevole né macroscopicamente illogica la scelta dell’amministrazione di ancorare la quantificazione degli oneri alla data di rilascio del titolo, rappresentando tale momento una delle possibili scelte.

Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi a tale soglia, in quanto, altrimenti opinando, sconfinerebbe nel merito amministrativo, censurabile in sede di ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale.

Opere interne e vincoli paesaggistici

Consiglio di Stato, sez. IV, 15 aprile 2026, n. 2993

Abuso edilizio in opere interne non visibili all’esterno – Vincolo paesaggistico – Rilievo ostativo – Insussistenza

Nell’ambito applicativo dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. “terzo condono”), la presenza di un vincolo paesaggistico non assume rilievo ostativo qualora le opere abusive abbiano natura esclusivamente interna e non siano visibili dall’esterno, risultando pertanto inidonee a incidere sui valori paesaggistici tutelati, purché tale circostanza sia documentalmente attestata e non contestata dall’amministrazione.

Lottizzazione abusiva e sanzioni amministrative

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 14 aprile 2026, n. 246

Lottizzazione abusiva – Ordinanza di sospensione – Omessa comunicazione di avvio del procedimento – Illegittimità – Esito ablatorio – Onere motivazionale – Sanzioni amministrative – Retroattività – Presupposti – Qualificazione urbanistica – Sanatoria – Recupero edilizio

È illegittima l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’accertamento della lottizzazione abusiva implica valutazioni complesse e non automatiche e la natura vincolata del potere non esonera dall’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, salvo comprovate ragioni di urgenza.

In materia di lottizzazione abusiva è illegittima l’applicazione dell’esito ablatorio in modo automatico e indifferenziato nei confronti dell’acquirente sopravvenuto, poiché, pur fondandosi l’accertamento su indici oggettivi, l’amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria effettiva e a fornire una motivazione che dia conto delle ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico sull’affidamento e sulla posizione concreta del destinatario, soprattutto in presenza di vicende risalenti e di una circolazione giuridica formalizzata e consolidata.

È illegittima l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative per lottizzazione abusiva quando la condotta tipizzata risulti già esaurita, non essendo la mera permanenza degli effetti idonea a differire il momento consumativo dell’illecito, salvo che l’amministrazione accerti in modo effettivo e non presuntivo la protrazione degli atti tipici oltre l’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta.

È viziata per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione l’azione amministrativa che, dopo aver tollerato e in parte normalizzato un insediamento mediante sanatorie e strumenti di recupero edilizio, continui a fondare la contestazione di lottizzazione abusiva su una qualificazione urbanistica meramente formale (nella specie, zona agricola), senza raccordarla con la realtà insediativa consolidata e con il doveroso riordino urbanistico dei nuclei sanati.

Lo scioglimento degli organi elettivi degli enti locali

Tar Lazio, Roma, sez. I, 1 aprile 2026, n. 6047

Scioglimento degli organi elettivi degli Enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare – Ratio – Presupposti – Procedimento

Secondo giurisprudenza consolidata, i provvedimenti di scioglimento degli organi elettivi degli enti locali ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000:

– non hanno carattere sanzionatorio, bensì natura cautelare e preventiva, essendo espressione della finalità di prevenire il condizionamento dell’attività politica e amministrativa da parte delle organizzazioni criminali;

– conseguentemente, non richiedono l’accertamento di addebiti di rilevanza penale, e anzi possono essere adottate anche indipendentemente dall’esito (anche favorevole) di eventuali indagini e procedimenti penali;

– in particolare, sono adottati sulla base degli elementi raccolti dalla commissione d’accesso, qualora dagli stessi emergano plurimi elementi indiziari “concreti, univoci e rilevanti”, dai quali sia dato evincere la possibilità di condizionamento dei processi decisionali dell’ente da parte di organizzazioni criminali, o comunque collegamenti con queste ultime tali da comprometterne l’imparzialità e il buon funzionamento;

– dal punto di vista della valutazione giurisdizionale di congruità e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte, stante l’evidenziato avanzamento della soglia di rilevanza indiziaria, si applica il noto criterio del “più probabile che non”;

– tale valutazione va condotta sulla base di una considerazione globale e sinergica degli elementi istruttori raccolti, e non invece considerando ciascuno di essi in modo atomistico e isolato, con l’ulteriore conseguenza che il quadro indiziario legittimamente idoneo all’adozione della misura dello scioglimento può anche prescindere da specifici addebiti personali configurabili nei confronti degli amministratori, purché si sostanzi in oggettive disfunzionalità dell’ente suscettibili di palesarsi in moltissimi modi e nei più svariati settori dell’attività amministrativa (si veda, da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 2 febbraio 2026, n. 859 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Non può esigersi che il giudizio di permeabilità dell’ente al condizionamento esterno passi attraverso il bilanciamento dei ‘meriti’ e dei ‘demeriti’ ascrivibili alla gestione pubblica, in quanto “l’eventuale allegazione di provvedimenti utilmente adottati dall’amministrazione comunale […] non dimostra che l’inerzia di questa in altri ambiti o settori della vita pubblica non abbia potuto favorire, consapevolmente, il perdurare o l’insorgere di un condizionamento o di collegamento mafioso. D’altra parte, ‘… il condizionamento o il collegamento mafioso dell’ente non necessariamente implicano una paralisi o una regressione dell’interna attività di questo, in ogni suo settore, ma ben possono convivere e anzi convivono con l’adozione di provvedimenti non di rado, e almeno in apparenza, anche utili per l’intera collettività, secondo una logica compromissoria, ‘distributiva’, ‘popolare’, frutto di una collusione fra politica e mafia’.

RTI e vicende soggettive

Tar Campania, Salerno, sez. II, 26 marzo 2026, n. 594

Contratti pubblici – Raggruppamento temporaneo di imprese – Estromissione dei partecipanti – Comunicazione – Valutazione discrezionale

Ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023, i raggruppamenti temporanei di imprese, colpiti da vicende relative ad uno dei componenti per condotte ai primi non imputabili e sulle quali gli stessi non hanno alcun potere di controllo, possono prevedere l’estromissione dei medesimi partecipanti, con conseguente riduzione soggettiva e ridistribuzione interna tra i superstiti dei compiti esecutivi, ovvero la loro sostituzione, con il limite dell’immodificabilità dell’offerta presentata in sede di gara. L’amministrazione, ricevuta la comunicazione delle cause di esclusione o del venir meno del requisito di qualificazione (in fase di gara o in fase esecutiva), si determina discrezionalmente sulla richiesta del raggruppamento, potendo rigettarla soltanto nel caso di rimedi ritenuti intempestivi o insufficienti.

Abuso edilizio e riparto di competenze

Consiglio di Stato, sez. II, 20 marzo 2026, n. 2395

Abuso edilizio – Assenza di titolo – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Vincolo ambientale, architettonico, culturale, monumentale, paesaggistico, storico – Competenza – Autorizzazione paesaggistica – Esclusione – Ambito di applicazione – Interventi minori – Elencazione esemplificativa – Procedimenti per il rilascio di titoli edilizi – Articolazioni organizzative

Nei casi di opere eseguite o iniziate senza titolo nelle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 – riferimento da riportare “dinamicamente” al d.lgs. n. 42 del 2004 – permane in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale il potere di ripristino dello stato dei luoghi riconosciutogli dall’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 che concorre con l’omologo potere sanzionatorio dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo previsto in via generale dall’art. 155 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Il comune tuttavia può disporre il ripristino solo «previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa».

I casi riportati all’art. 149 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come non necessitanti di autorizzazione paesaggistica costituiscono un’esemplificazione non tassativa delle relative ipotesi, come dimostrato dall’uso dell’avverbio «comunque» che figura nella prima riga della norma, che sta a significare – in stretto legame logico con le disposizioni dell’art. 146, commi 1 e 2 del citato d.lgs. – che gli interventi elencati sono in sostanza esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non già perché “esonerati” da essa con norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti.

Le elencazioni contenute agli allegati A e B al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, recanti rispettivamente (altri) casi di interventi non necessitanti di autorizzazione paesaggistica, oltre quelli riconducibili all’ambito dell’art. 149 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e casi in cui l’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento semplificato, hanno portata esemplificativa.

Nell’ambito dei procedimenti per il rilascio di titoli edilizi, la diversa finalità di atti facenti capo a distinte articolazioni organizzative dello stesso comune (segnatamente, l’ufficio tributi da un lato e quello competente per urbanistica-edilizia, dall’altro), non ne giustifica la contraddittorietà.

Titoli edilizi e competenze consiliari

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 19 marzo 2026, n. 728

Titoli edilizi – Permesso di costruire in deroga – Consiglio comunale – Competenza – Presupposti – Esclusione

In tema di permesso di costruire in deroga ex art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la competenza del consiglio comunale a pronunciarsi previamente sull’istanza del privato sussiste esclusivamente nei casi in cui la deroga incida sui parametri edilizi e sulle destinazioni d’uso ammissibili nei limiti consentiti dalla norma, previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e privato. Tale competenza deve invece escludersi qualora l’istanza sia diretta, in realtà, ad ottenere una modifica della zonizzazione urbanistica dell’area, risolvendosi in una variante allo strumento urbanistico generale, estranea all’ambito applicativo dell’istituto della deroga e soggetta alle diverse procedure e garanzie proprie della pianificazione urbanistica.

L’occupazione illegittima di terreni privati

Consiglio di Stato, sez. IV, 11 marzo 2026, n. 1989

Occupazione illegittima di terreni privati – Alternatività fra restituzione del bene e acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Meccanismo indennitario-risarcitorio – Risarcimento dei danni per il periodo non coperto da eventuale occupazione legittima

In caso di illegittima occupazione di terreni privati, la pubblica amministrazione non può permanere in una situazione di inerzia rispetto all’illecito permanente determinato dall’occupazione abusiva, ma deve necessariamente scegliere tra la restituzione del bene ai proprietari, previa riduzione in pristino delle opere eventualmente realizzate, ovvero l’attivazione di un legittimo titolo di acquisizione dell’area, mediante il potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

In caso di occupazione e trasformazione di un bene immobile privato da parte della pubblica amministrazione in assenza di valido decreto di esproprio o a seguito del suo annullamento, l’occupazione integra un illecito permanente che dà luogo al diritto del proprietario al risarcimento dei danni per il periodo non coperto da eventuale occupazione legittima, corrispondente alla perdita delle utilità ricavabili dal bene sino alla restituzione o all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n, 327.

In caso di occupazione sine titulo di terreni privati da parte della pubblica amministrazione non è ammissibile postergare l’esame della domanda di risarcimento del danno –  riferito alla  specifica possibilità di esercizio del diritto di godere e  disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione – subordinandola all’eventuale esercizio del  potere di acquisizione sanante, atteso che ciò comporterebbe il riconoscimento di effetti all’occupazione abusiva, in contrasto con l’art. 117 Cost. e con l’art. 1 Prot. add. CEDU.

La sorvegliabilità dei locali pubblici

Consiglio di Stato, sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1405

Autorizzazione amministrativa – Autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Sospensione – Visibilità vie di accesso e d’uscita al locale – Sorvegliabilità per finalità di pubblica sicurezza

È legittima la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande qualora le vie di accesso e di uscita al locale non risultino integralmente visibili e direttamente sorvegliabili come richiesto dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’interno 17 dicembre 1992, n. 564 per finalità di pubblica sicurezza. La frapposizione di strutture o aree private appartenenti ad altri esercizi che impediscano la visibilità dell’accesso o d’uscita comporta la mancanza del requisito della “sorvegliabilità” per finalità di pubblica sicurezza.