GIURISPRUDENZA

Usi civici e giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 19 agosto 2026, n. 24707

Usi civici – Qualitas soli – Qualitas fundi – Controversia tra privati – Giurisdizione ordinaria – Commissario per la liquidazione degli usi civici – Accertamento incidentale – Opposizione all’esecuzione – Sospensione necessaria – Pregiudizialità – Regolamento di competenza – Conversione in regolamento di giurisdizione – Art. 295 c.p.c. – Art. 41 c.p.c. – Art. 42 c.p.c.

La Cassazione ha statuito che in materia di usi civici, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra privati nella quale l’accertamento della natura demaniale o gravata da uso civico del terreno, dedotto al solo fine di contestare il diritto fatto valere dalla controparte, assuma carattere meramente incidentale. La giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici ricorre, invece, quando l’accertamento della “qualitas soli” sia richiesto in via principale dal titolare o dall’utente del diritto di uso civico. Ne consegue che il giudice ordinario, essendo tenuto a risolvere incidentalmente tale questione, non può sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del Commissario, in difetto di un rapporto di necessaria pregiudizialità.

Violazione delle procedure di spesa, riconoscimento del debito e obbligazioni

– Rapporto obbligatorio – Somma urgenza – Sussidiarietà

La Cassazione ha affermato che in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le prestazioni siano rese in favore dell’ente al di fuori dello schema procedimentale di spesa previsto dall’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, il rapporto obbligatorio relativo alla controprestazione sorge direttamente con l’amministratore, il funzionario o il dipendente che ha consentito la prestazione, con conseguente esclusione dell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. nei confronti dell’ente, per difetto del requisito della sussidiarietà. L’ente può riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 TUEL, ma a tal fine non è sufficiente il mero comportamento degli organi rappresentativi, occorrendo una apposita deliberazione dell’organo competente che riconosca l’utilità dell’arricchimento e ne verifichi la compatibilità con gli equilibri di bilancio. Anche nei lavori pubblici di somma urgenza ex art. 191, comma 3, TUEL è necessario un espresso atto di riconoscimento della spesa da parte del Consiglio comunale.

Esenzione ICI per abitazione principale e criterio della dimora abituale

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 18 luglio 2026, n. 23488

Enti locali – Tributi locali – ICI – Esenzione per l’abitazione principale ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 – Presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche – Prova contraria a carico del contribuente – Corte cost. sentenza n. 112 del 24 giugno 2025 – Dimora abituale del nucleo familiare del contribuente – Necessità – Esclusione

La Cassazione ha affermato che​​ in tema di ICI risulta illegittimo il vincolo di coabitazione del nucleo familiare per l’accesso ai benefici fiscali sull’immobile di proprietà, essendo sufficiente a tal fine, la dimora abituale e la residenza anagrafica del singolo contribuente. Pertanto, In tema di ICI, ai fini dell’esenzione prevista dall’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992, come modificato dall’articolo 1, comma 173, lett. b, della Legge n. 296/2006, per abitazione principale, corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica, si intende, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 2025, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare.

La prescrizione dei crediti retributivi

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 27 luglio 2026, n. 24055

Lavoro pubblico privatizzato – Crediti retributivi – Prescrizione – Termine di decorrenza

La Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.

Il medesimo principio è stato affermato anche nelle ipotesi in cui la formale qualificazione del rapporto di lavoro, diverso da contratto a tempo determinato, come nella specie, non impedisca di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione (così, Cass. Sez. L, 30/04/2024, n. 11622, in tema di rapporto formalmente intrattenuto come lavoro socialmente utile).

Il minore “bipolide” e la cittadinanza

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 26 luglio 2026, n. 24045

Cittadinanza – Minore bipolide, ab origine italiano per ius sanguinis e cittadino di un’altra nazione per ius soli – Perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore – Conservazione della cittadinanza italiana da parte del minore ex art. 7 l. n. 555 del 2012 salvo rinunzia una volta raggiunta la maggiore età

La Cassazione ha statuito che la disciplina prevista dall’art. 3-bis della l. n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, del d.l. n. 36 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2025, non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore»

Ai sensi dell’art. 7 della l. n. 555 del 1912, il minore non emancipato, nato all’estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l’emancipazione;

Ai sensi dell’art. 12 della l. n. 555 del 1912, soltanto il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare (a titolo non originario) quella straniera;

La piena equiparazione della madre al padre che ha fatto seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983 opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune.

L’affidamento in house del Servizio Idrico Integrato

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 14 settembre 2026, n. 1846

Servizi pubblici – Servizio Idrico Integrato – Nozione – Normativa di riferimento – Modalità di gestione – Discrezionalità della P.A. – Affidamento diretto – Onere istruttorio e motivazionale rafforzato

Il servizio idrico integrato, come definito dalla L. n. 36/1994 e successivamente dal D. Lgs. n. 152/ 2006, è un servizio di interesse economico generale costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione della falda, adduzione, depurazione e distribuzione dell’acqua, nonché di trasporto dei reflui nella fognatura (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 07,12,2022, n. 10727).

L’art. 149 bis, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 prevede che la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato ed il suo conseguente affidamento debbano avvenire nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, dunque, in particolare, degli artt. 14 e ss. del D. Lgs. 201/2022.

Alla luce della disciplina vigente, la scelta della modalità di gestione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica deve trovare la sua motivazione in un’apposita relazione che attesti la sussistenza dei relativi presupposti, tenendo conto, ai sensi dell’art. 14, comma 2, “delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati”. Nel caso di servizi sopra soglia comunitaria, la scelta della gestione mediante affidamento in house richiede, tuttavia, una motivazione rafforzata e qualificata che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, “dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustrando …i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house”.

Nel testo normativo, infatti, i due momenti della scelta del modello di gestione e dell’affidamento del servizio tendono a sovrapporsi in relazione al modello dell’in house, trattandosi di una modalità di affidamento diretto che non richiede l’espletamento di procedure di gara, al contrario di quanto avviene nei modelli alternativi dell’affidamento a terzi (ai fini dell’individuazione del concessionario/appaltatore) o a società mista (ai fini dell’individuazione del socio privato). Pertanto, nel richiedere che la delibera di affidamento in house del servizio “dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio” ed illustri “i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta” sotto gli specifici aspetti indicati dall’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 201/2022, il legislatore ha inteso imporre un preciso e rafforzato onere istruttorio e motivazionale che attiene alla scelta stessa dell’amministrazione di procedere all’affidamento in house del servizio in luogo delle altre modalità di gestione astrattamente utilizzabili. Tale onere istruttorio e motivazionale non può, dunque, essere rimandato ad un momento successivo alla scelta di tale opzione gestoria, ma deve essere soddisfatto già al momento dell’adozione del relativo provvedimento, a prescindere che il perfezionamento dell’affidamento alla società in house specificamente individuata sia eventualmente disposto con una successiva deliberazione. Diversamente opinando, la scelta del modello in house avverrebbe, in sostanza, senza aver acquisito gli elementi che supportino tale scelta e la sua preferibilità rispetto al ricorso al mercato, in termini di più efficiente gestione del servizio e di benefici per la collettività in relazione agli specifici aspetti indicati dal legislatore.

La discrezionalità di cui gode l’amministrazione nella scelta del modello di gestione deve, infatti, muoversi comunque nel rispetto delle prescrizioni e dei requisiti esplicitamente previsti dall’art. 14, comma 2, del D. Lgs. 201/2022 e, nel caso dell’affidamento in house di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, dall’art. 17, comma 2, del medesimo Decreto, che richiedono specifiche valutazioni comparative anche su aspetti tecnico-finanziari di adeguatezza e preferibilità del modello prescelto che, nel caso in esame, risultano essere state omesse.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha già avuto modo di chiarire che il diritto eurounitario non osta ad una normativa nazionale che subordini la conclusione di un’operazione interna, come un affidamento in house, all’impossibilità di indire una gara d’appalto e alla dimostrazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso a tale operazione (cfr. Corte Giustizia U.E. sez. IX, 06.02.2020, cause da C-89/19 a C-91/19. In termini, Cons. Stato, Sez. IV, 22.10.2021, n. 7093; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 02.01.2025, n. 6; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 15.11.2022, n. 2536).

Abuso edilizio e istanza in sanatoria

Tar Campania, Napoli, sez. II, 7 settembre 2026, n. 5130

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Presupposti – Onere probatorio

Compete al privato che avanza richiesta di condono la dimostrazione dell’esistenza dei presupposti necessari a fruire del beneficio, ivi compreso quello relativo al rispetto del termine di legge per l’ultimazione delle opere da sanare; in termini, questo Tar ha osservato: “L’onere probatorio relativo all’epoca di realizzazione di un’opera in data antecedente a quella fissata dalla singola legge come termine ultimo per ottenere il condono grava sul privato che lo richiede. La stessa deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. Essendo l’attività edificatoria suscettibile di puntuale documentazione, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale.

Installazione di dehors e titoli edilizi

Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2026, n. 6617

Titolo edilizio – Installazione di dehors – Qualificazione urbanistico-edilizia – Precarietà – Nozione – Destinazione funzionale – Trasformazione del territorio

Con riguardo alla questione giuridica centrale del giudizio, concernente la qualificazione urbanistico-edilizia della installazione del dehors e, in particolare, la possibilità di ricondurla alla categoria delle opere precarie per la cui esecuzione non sarebbe necessario il permesso di costruire, la prospettazione dell’appellante impone di verificare quale sia il criterio giuridicamente rilevante ai fini della qualificazione dell’intervento. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, alla quale il Collegio intende dare continuità, afferma che la nozione di precarietà non coincide né con la facile amovibilità della struttura, né con le caratteristiche dei materiali impiegati. Costituisce principio costante, infatti, quello secondo cui la precarietà deve essere valutata in relazione alla funzione oggettivamente assolta dal manufatto e alle esigenze che esso è destinato a soddisfare.

Ne consegue che un’opera è qualificabile come precaria soltanto quando sia funzionalmente destinata a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e circoscritte nel tempo, destinate a cessare entro un termine predeterminato o comunque oggettivamente prevedibile.

Questo Consiglio di Stato ha precisato, altresì, che «la precarietà dell’opera non dipende dalla natura dei materiali utilizzati o dalla sua facile rimovibilità, ma dalla destinazione funzionale del manufatto a soddisfare esigenze temporanee e contingenti» e che «non possono essere considerate precarie le opere destinate ad un’utilizzazione stabile e duratura, ancorché realizzate con materiali facilmente amovibili» (ex multis: sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2597; id., 15 gennaio 2018, n. 150; id., 1 aprile 2016, n. 1291). La ratio dell’orientamento risiede nella considerazione che ciò che rileva ai fini urbanistici è l’effetto di stabile trasformazione del territorio derivante dall’insediamento del manufatto. Per tale ragione la giurisprudenza ha costantemente escluso la natura precaria di strutture poste a servizio di attività economiche, commerciali o ricettive, quando risultino destinate ad ampliare in modo stabile la capacità di utilizzo dell’esercizio.

Abuso edilizio in area vincolata, condono e sanzione pecuniaria

Tar Lazio, Latina, sez. II, 5 agosto 2026, n. 935

Abuso edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Compatibilità paesaggistica – Procedura di condono – Sanzione pecuniaria – Natura giuridica – Contrasto giurisprudenziale – Trasmissibilità agli eredi

In forza del disposto del comma 1 dell’art. 167 d. lgs. n. 42/2004, “In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4”.

A sua volta, il comma 4 disciplina le ipotesi in cui è ammesso, in via postuma, l’accertamento di compatibilità paesaggistica, da effettuarsi secondo il disposto del successivo comma 5, il quale, tra l’altro, prevede che “Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima (…)”.

Come chiarito in giurisprudenza, la disposizione in esame “(in coerenza con quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 1497 del 1939 e poi dall’art. 164 del D. L. vo n. 490 del 1999) prevede che il proprietario dell’immobile abusivo – ove l’autorità competente accerti la compatibilità dell’opera con il regime vincolistico – è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione” (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 558/2025 del 9 giugno 2025).

Ciò premesso, in merito alla quaestio iuris della natura della “sanzione pecuniaria” di cui trattasi si sono sviluppati, nella giurisprudenza amministrativa, due contrapposti orientamenti: l’uno, tradizionale, ascrive ad essa vera e propria natura di natura “sanzione amministrativa”; l’altro, più recente, attribuisce all’istituto natura riparatoria, intendendolo quale misura alternativa al ripristino dello status quo ante, escludendo di conseguenza l’applicazione dei precetti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (si rinvia, sul punto, al precedente del C.G.A.R.S., sezione giurisdizionale, sent. 9 febbraio 2021, n. 95, che offre un’esaustiva ricostruzione delle due tesi interpretative).

Il Collegio ritiene di far proprio il secondo di tali orientamenti, in quanto maggiormente aderente alla ratio dell’istituto: invero, quella di cui trattasi è una misura pecuniaria che assolve ad una funzione prettamente riparatoria del contesto paesaggistico violato dall’abuso (i.e., intervento edilizio posto in essere in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica), essendo oltretutto le relative somme, per disposizione di legge, “utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate” (cfr. art. 167, comma 6). La “sanzione” pecuniaria in esame, dunque, non persegue una finalità propriamente punitivo/afflittiva, con conseguente sottrazione della stessa alle regole che, in generale, governano il genus delle sanzioni amministrative.

In particolare, quanto alla questione della trasmissibilità agli eredi, è possibile richiamare il principio di diritto recentemente espresso dal sopra citato precedente di cui al parere del Consiglio di Stato n. 558/2025, cui pertanto si rinvia ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm., secondo cui “16. Quanto (…) alla questione della trasmissibilità della sanzione pecuniaria deve rilevarsi come essa è strettamente connessa alla natura della sanzione stessa. Richiamando la recente sentenza del Tar Catania n. 400 del 3 febbraio 2025 il Collegio condivide la tesi secondo cui «nel caso delle violazioni relative alla tutela del vincolo paesistico-ambientale, tanto l’art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, quanto il successivo art. 164 del 29 ottobre 1999, n. 490 e, attualmente, l’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, prevedono la sanzione pecuniaria come alternativa alla sanzione di carattere reale della rimozione dell’opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica, rimettendo la scelta tra le due all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo […] La sanzione è, dunque, delineata non come mera sanzione pecuniaria, ma come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante; proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatorio, alternativo alla demolizione, viene ragguagliata «al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione» e, in base all’art. 167 del d.lgs. 42 del 2004, le somme «sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate». Pertanto, come in generale per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, tali sanzioni pecuniarie non hanno carattere punitivo, con la conseguenza che sono sottratte al principio della responsabilità personale dell’autore della violazione, di cui alla legge n. 24 novembre 1981, n. 689, mentre la natura ripristinatoria le rende trasmissibili agli eredi come già affermato per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia sostitutive di interventi di carattere ripristinatorio”.

Deve, pertanto, ritenersi ammissibile la contestazione della violazione e l’irrogazione della sanzione anche nei confronti degli aventi causa dei soggetti che hanno realizzato l’opera abusiva, non trovando applicazione la norma, contenuta nell’art. 7 della l. 24 novembre 1981, n. 689, che stabilisce l’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi e ai terzi aventi causa: “In tal senso, presupposto per l’adozione della misura è non già l’accertamento di responsabilità individuale nella commissione dell’illecito, bensì la verifica di un’avvenuta trasformazione dei luoghi, attraverso la realizzazione dell’opera, contrastante con le norme di tutela paesaggistica. La c.d. “sanzione” paesaggistica ha, dunque, la finalità di perseguire non tanto la “punizione” dei responsabili, quanto la ricomposizione dell’ordine urbanistico violato, al fine del soddisfacimento del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio. Del tutto legittima, dunque, è l’ingiunzione del pagamento della sanzione rivolta agli attuali proprietari dell’immobile (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 7 marzo 2024, n. 899)” (cfr. sempre Cons. Stato, parere n. 558/2025, cit.).

Nel senso della trasmissibilità agli eredi della “sanzione” pecuniaria di cui all’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 cfr., altresì, Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2015, n. 1927, id., sez. VI, 9 aprile 2018, n. 2155, id., sez. II, 30 ottobre 2020, n. 6678, id., sez. VI, 21 dicembre 2020, n. 8171, e ancora T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 4 dicembre 2024, n. 3330, che sottolinea come trattasi di “sanzione riparatoria alternativa” “connotata dalla cura dell’interesse paesaggistico, essendo effettuata in base a una stima nel maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. L’irrogazione della sanzione in discorso è riconducibile inoltre alla ratio di curare l’ambiente. In tal senso il parametro di quantificazione prescelto dal legislatore non è avulso dalla necessità di superare la prospettiva ripristinatoria, di per sé rinvenibile nella sola riduzione in pristino ed è riconducibile alla necessità di calmierare l’esternalità negativa derivante dalla trasgressione paesaggistica, connessa ad un interesse in parte adespota, anche in relazione alla sua connessione con il valore dell’ambiente e delle esigenze di preservarlo per le generazioni future”.

La “ristrutturazione ricostruttiva”

Consiglio di Stato, sez. II, 3 luglio 2026, n. 5323

Titoli edilizi – Intervento di ristrutturazione edilizia – Nozione – Continuità – Mutamento di destinazione d’uso verticale – Esclusione – Demolizione e ricostruzione – Limiti alla demolizione previsti dagli strumenti urbanistici – Conservazione di una quota delle preesistenze – Interpretazione – Permesso di costruire – Variante – Variazione essenziale – Variazione sostanziale – Differenza

La ristrutturazione ricostruttiva, pur non richiedendo la fedele ricostruzione del manufatto preesistente, presuppone il mantenimento di un rapporto di continuità con l’edificio originario, difficilmente ipotizzabile in caso di radicale mutamento di destinazione d’uso c.d. “verticale” ai sensi dell’art. 23-ter del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, fra categorie almeno in parte eterogenee.

Le prescrizioni degli strumenti urbanistici che subordinano la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia alla conservazione di una determinata percentuale della superficie o della volumetria preesistente, in assenza di specifiche esigenze di tutela del manufatto, non impongono la conservazione materiale dei singoli elementi costruttivi dell’edificio, ma esprimono un limite di carattere quantitativo riferito alla consistenza edilizia da mantenere nell’intervento ricostruttivo.

La variante al permesso di costruire, quale modificazione qualitativa o quantitativa non rilevante rispetto al progetto originariamente assentito, mantiene natura complementare ed accessoria rispetto al titolo cui accede e resta assoggettata alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento del rilascio di quest’ultimo. Diversamente, la variazione essenziale o sostanziale, integrando un autonomo disegno costruttivo rispetto a quello originariamente approvato, richiede un autonomo titolo edilizio e non può essere considerata mera prosecuzione del precedente intervento.