Varie

Usi civici e giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 19 agosto 2026, n. 24707

Usi civici – Qualitas soli – Qualitas fundi – Controversia tra privati – Giurisdizione ordinaria – Commissario per la liquidazione degli usi civici – Accertamento incidentale – Opposizione all’esecuzione – Sospensione necessaria – Pregiudizialità – Regolamento di competenza – Conversione in regolamento di giurisdizione – Art. 295 c.p.c. – Art. 41 c.p.c. – Art. 42 c.p.c.

La Cassazione ha statuito che in materia di usi civici, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra privati nella quale l’accertamento della natura demaniale o gravata da uso civico del terreno, dedotto al solo fine di contestare il diritto fatto valere dalla controparte, assuma carattere meramente incidentale. La giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici ricorre, invece, quando l’accertamento della “qualitas soli” sia richiesto in via principale dal titolare o dall’utente del diritto di uso civico. Ne consegue che il giudice ordinario, essendo tenuto a risolvere incidentalmente tale questione, non può sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del Commissario, in difetto di un rapporto di necessaria pregiudizialità.

Violazione delle procedure di spesa, riconoscimento del debito e obbligazioni

– Rapporto obbligatorio – Somma urgenza – Sussidiarietà

La Cassazione ha affermato che in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le prestazioni siano rese in favore dell’ente al di fuori dello schema procedimentale di spesa previsto dall’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, il rapporto obbligatorio relativo alla controprestazione sorge direttamente con l’amministratore, il funzionario o il dipendente che ha consentito la prestazione, con conseguente esclusione dell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. nei confronti dell’ente, per difetto del requisito della sussidiarietà. L’ente può riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 TUEL, ma a tal fine non è sufficiente il mero comportamento degli organi rappresentativi, occorrendo una apposita deliberazione dell’organo competente che riconosca l’utilità dell’arricchimento e ne verifichi la compatibilità con gli equilibri di bilancio. Anche nei lavori pubblici di somma urgenza ex art. 191, comma 3, TUEL è necessario un espresso atto di riconoscimento della spesa da parte del Consiglio comunale.

Il minore “bipolide” e la cittadinanza

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 26 luglio 2026, n. 24045

Cittadinanza – Minore bipolide, ab origine italiano per ius sanguinis e cittadino di un’altra nazione per ius soli – Perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore – Conservazione della cittadinanza italiana da parte del minore ex art. 7 l. n. 555 del 2012 salvo rinunzia una volta raggiunta la maggiore età

La Cassazione ha statuito che la disciplina prevista dall’art. 3-bis della l. n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, del d.l. n. 36 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2025, non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore»

Ai sensi dell’art. 7 della l. n. 555 del 1912, il minore non emancipato, nato all’estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l’emancipazione;

Ai sensi dell’art. 12 della l. n. 555 del 1912, soltanto il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare (a titolo non originario) quella straniera;

La piena equiparazione della madre al padre che ha fatto seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983 opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune.

Corruzione e regali di modico valore

Corte Suprema di Cassazione, Penale, Sez. VI, 14 gennaio 2026, n. 1620

Reati contro la P.A. – Corruzione per l’esercizio della funzione – Artt. 318 c.p.– Regalie di modico valore – Inconfigurabilità della scriminante – Scriminante del d.P.R. 62/2013

La Cassazione ha affermato che in tema di corruzione per l’esercizio della funzione la dazione di regalie di modico valore correlate allo svolgimento di un atto d’ufficio integra sempre la fattispecie incriminatrice, senza che operi alcuna causa di giustificazione fondata sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Sulla base di un criterio interpretativo di tipo letterale, si rileva che l’articolo 4 del d.P.R. n. 62 del 2013 vieta espressamente l’accettazione di utilità a titolo di corrispettivo per l’attività prestata, indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta. Il limite della liceità dei donativi di modesto importo si rinviene esclusivamente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia, del tutto slegate e autonome rispetto al compimento di atti inerenti all’ufficio.

Il bene giuridico tutelato si identifica nel regolare funzionamento e nell’immagine di imparzialità della pubblica amministrazione, valori che esigono una tutela anticipata e non tollerano alcun bilanciamento con l’esiguità dell’importo corrisposto. L’offensività della condotta risiede nella stessa esistenza di un accordo sinallagmatico volto alla mercificazione della funzione pubblica e non nell’entità economica della controprestazione. Ne consegue che la tenuità del donativo non esclude la lesione del prestigio dell’ente, ma impone unicamente un onere motivazionale più rigoroso in sede di accertamento probatorio circa l’effettiva sussistenza del nesso causale tra la dazione e l’esercizio dei poteri pubblici.

L’esito del giudizio è di rigetto e impone una lettura restrittiva dei limiti di operatività del codice di comportamento, il quale non produce alcun effetto decriminalizzante sulla norma penale. La fattispecie si perfeziona con la mera accettazione dell’utilità in cambio della messa a disposizione della funzione, prescindendo da uno sviamento concreto dell’attività amministrativa. Il perimetro applicativo del reato resta pertanto vincolato alla dimostrazione del sinallagma corruttivo, rispetto al quale l’irrisorietà del prezzo pattuito rileva esclusivamente come parametro di valutazione della prova dell’accordo illecito e giammai come causa di inoffensività del fatto.

La proroga legislativa di affidamenti in house

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 23 febbraio 2026, n. 4047

Tributi locali – ICI – IMU – Riscossione – Servizio di riscossione dei tributi comunali – Proroghe legislative dell’affidamento alle società del gruppo Equitalia – Compatibilità con il diritto dell’Unione europea – Servizi di interesse economico generale – Principio di autorganizzazione pubblica

La Cassazione ha affermato che le proroghe legislative dell’affidamento alle società del gruppo Equitalia delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, intervenute nel periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, sono compatibili con il diritto dell’Unione europea e con i principi in materia di concorrenza e di affidamento dei servizi pubblici. L’interpretazione sistematica della disciplina interna, alla luce dell’art. 106 TFUE e delle direttive europee in materia di servizi di interesse economico generale, evidenzia che la riscossione dei tributi costituisce un servizio pubblico essenziale la cui organizzazione rientra nella discrezionalità degli Stati membri.

La proroga del regime transitorio non integra una restrizione della concorrenza né richiede il previo ricorso a procedure di evidenza pubblica, in quanto la funzione di riscossione è attribuita per legge all’amministrazione finanziaria ed esercitata mediante soggetti integralmente partecipati da enti pubblici, configurati come strutture strumentali dell’apparato amministrativo. In tale assetto l’attività svolta dalle società del gruppo Equitalia si inserisce in un rapporto di immedesimazione funzionale con l’amministrazione titolare del potere impositivo, assimilabile a un modello di gestione in house. Ne consegue che le proroghe legislative disposte per consentire il riordino del sistema di riscossione non contrastano con i principi eurounitari in materia di concorrenza e servizi pubblici, essendo finalizzate ad assicurare la continuità del servizio pubblico e a garantire il graduale passaggio al nuovo assetto organizzativo culminato nell’istituzione dell’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e interferenza dell’organo politico nelle attività gestionali

Corte Suprema di Cassazione, Penale, Sez. VI, 15 gennaio 2026, n. 7985

Reati contro la pubblica amministrazione – Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio – Responsabilità penale del sindaco – Art. 319 c.p. – Interferenza dell’organo politico nella gestione amministrativa – Violazione dell’art. 107 TUEL – Distinzione dal traffico di influenze illecite – Consumazione del reato

La Cassazione ha affermato che integra il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio la promessa o dazione di utilità finalizzata a ottenere l’interferenza dell’organo politico nelle competenze gestionali riservate ai dirigenti dell’ente locale, in violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e attività amministrativa stabilito dagli artt. 50 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000. L’atto contrario ai doveri d’ufficio può consistere anche in una condotta formalmente legittima ma realizzata mediante l’aggiramento delle regole di imparzialità e correttezza che presidiano l’esercizio del potere amministrativo.

La qualificazione giuridica della condotta come corruzione propria ricorre quando l’intermediario agisce come parte del pactum sceleris e realizza attività di collegamento funzionale alla conclusione dell’accordo corruttivo tra il privato e il pubblico agente. In tale ipotesi la remunerazione percepita è causalmente orientata alla realizzazione dell’accordo illecito e non costituisce mero compenso per un’attività di mediazione, con conseguente esclusione della fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p. Il reato di corruzione si perfeziona con la sola accettazione della promessa o con la dazione dell’utilità e non richiede che l’attività oggetto dell’accordo sia effettivamente realizzata o produca il risultato perseguito dal corruttore. Ne consegue che la mancata aggiudicazione dell’appalto o il mancato conseguimento del vantaggio atteso non incidono sulla configurabilità del reato, essendo sufficiente la conclusione del patto corruttivo quale momento consumativo dell’illecito.

Arricchimento senza causa della PA

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 3 marzo 2026, n. 4816
Responsabilità patrimoniale della P.A. – Arricchimento senza causa – Art. 2041 c.c. – Prestazioni professionali senza valido contratto – Determinazione dell’indennizzo – Tariffe professionali come parametro orientativo – Valutazione equitativa
La Cassazione ha affermato che, quando una prestazione professionale sia resa in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, il professionista può ottenere l’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. qualora l’ente abbia conseguito un’utilità effettiva dalla prestazione, anche consistente nell’evitare un esborso o una diminuzione patrimoniale che sarebbe stata necessaria in mancanza dell’opera prestata. L’azione di ingiustificato arricchimento è esperibile nei confronti dell’ente pubblico qualora non operi il meccanismo sostitutivo di responsabilità previsto dalla normativa contabile degli enti locali e quando la disciplina speciale applicabile non imponga l’impegno diretto di risorse del bilancio comunale.
In tale contesto interpretativo, la determinazione dell’indennizzo deve avvenire nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dal professionista e del vantaggio conseguito dall’amministrazione, secondo un criterio che, pur escludendo l’automatica coincidenza con il compenso contrattuale, consente di utilizzare la tariffa professionale quale parametro orientativo di stima del valore della prestazione. Il parametro tariffario opera come riferimento tecnico per individuare l’utilità economica dell’attività svolta, purché depurato delle componenti che esprimono il pieno corrispettivo negoziale.
Ne consegue che, in presenza di difficoltà nella precisa quantificazione del depauperamento, l’indennizzo può essere liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche d’ufficio, tenendo conto non solo delle spese sostenute ma anche del sacrificio di tempo e delle energie professionali impiegate, in termini economici al netto della componente di utile. La valutazione equitativa costituisce criterio integrativo di determinazione dell’indennizzo e non richiede la prova preliminare dell’impossibilità di una determinazione analitica del danno.

Contratti pubblici e forma scritta

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 4 marzo 2026, n. 4897

Enti locali – Contratti della pubblica amministrazione – Forma scritta ad substantiam – Art. 17 r.d. 2440/1923 – Formazione del consenso – Delibera dell’ente e schema contrattuale allegato – Unità documentale – Validità del vincolo

La Cassazione ha affermato che, ai fini del rispetto del requisito della forma scritta ad substantiam nei contratti della pubblica amministrazione, non è necessario che proposta e accettazione siano contenute in un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti, essendo sufficiente che le dichiarazioni negoziali risultino da atti scritti distinti ma tra loro collegati in modo da formare un unico testo negoziale idoneo a documentare l’incontro delle volontà.

L’interpretazione sistematica dell’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 consente di ritenere integrato il requisito formale anche quando la proposta negoziale del privato sia incorporata in uno schema contrattuale sottoscritto dallo stesso e allegato alla deliberazione dell’organo dell’ente che conferisce l’incarico, purché tale deliberazione approvi espressamente il contenuto dell’atto negoziale. In tale configurazione, la deliberazione amministrativa, pur mantenendo natura di atto dell’ente, assume funzione di accettazione della proposta negoziale, concorrendo alla formazione del vincolo contrattuale mediante dichiarazione scritta dell’organo rappresentativo. Ne consegue che il requisito formale non può ritenersi violato quando la deliberazione dell’organo competente richiami e approvi lo schema contrattuale allegato e sottoscritto dal contraente privato, poiché l’unità documentale risultante dall’atto deliberativo e dall’allegato contrattuale consente di ricostruire l’incontro delle volontà in forma scritta. In tale ipotesi il contratto con la pubblica amministrazione deve considerarsi validamente perfezionato, con conseguente cassazione della decisione che abbia escluso la sussistenza del vincolo negoziale per difetto di forma.