Varie

Commissario straordinario e prorogatio dell’incarico

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, 2 novembre 2025, n. 28940

Enti locali – Incarichi di responsabilità – Commissario straordinario – Prorogatio – Giudizio di legittimità – Limiti – Interpretazione del contratto

L’incarico di responsabilità negli enti locali conferito da un Commissario straordinario è in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo responsabile. Il giudizio di legittimità non deve trasformarsi in una nuova valutazione di merito; per contestare l’interpretazione del giudice di merito in cassazione è necessaria una specifica indicazione giuridica di violazione delle regole di ermeneutica.

Enti locali di ridotte dimensioni e principio di separazione tra politica e amministrazione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. IV, 6 ottobre 2025, n. 7801

Enti locali – Principio di separazione tra politica e amministrazione – Art. 107 TUEL – Comuni privi di dirigenti – Attribuzione di funzioni gestionali ai responsabili di servizio – Legittimità

Il principio di separazione tra politica e amministrazione, sancito dall’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve essere interpretato considerando la dimensione e l’organizzazione dell’ente locale. Nei comuni privi di personale dirigenziale, le funzioni amministrative possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, dello stesso testo unico.

Indennità per utilizzo senza titolo di immobili e riduzione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 12 settembre 2025, n. 25077
Immobili – Indennità per l’utilizzo senza titolo di immobili – Riduzione del 15% ex art. 3, comma 4, d.l. n. 95/2012 – Decorrenza
La riduzione del 15%, prevista dall’art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall’art. 24, comma 4, lett. a, del d.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l’utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, da parte delle Amministrazioni centrali, come individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009, nonché dalle Autorità indipendenti, si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012.

Terreni agricoli, trasformazione e oneri dichiarativi

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 7 ottobre 2025, n. 26921
ICI – IMU – Terreni agricoli divenuti edificabili – Obbligo dichiarativo – Esclusione – Conoscenza diretta dell’amministrazione – Strumento urbanistico generale
L’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI) e, nell’IMU, dall’art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201 del 2011, non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore.

Alterazioni delle correnti marine, danni al litorale e responsabilità

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. III, 24 ottobre 2025, n. 28278
Enti locali – Responsabilità civile – Danni da opere balneari – Alterazione delle correnti marine – Regione e Comune – Omessa vigilanza – Responsabilità ex art. 2043 c.c. – Inapplicabilità dell’art. 2051 c.c.
La responsabilità della Regione Puglia e del Comune di Porto Cesareo per i danni causati dall’alterazione delle correnti marine a seguito di opere eseguite da concessionari di stabilimenti balneari è configurabile non ai sensi dell’art. 2051 c.c. per beni in custodia, ma ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza sul rispetto delle condizioni imposte dai provvedimenti autorizzatori ai concessionari.

Società partecipate e obblighi contributivi

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27197
Previdenza sociale – Assegni familiari – Contributi – Società per azioni partecipate da enti locali – Obbligo contributivo – Insussistenza di esenzioni
Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali non sono esentate dall’obbligo di versare i contributi per assegni familiari all’INPS, in virtù dell’art. 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, o di altre ipotesi derogatorie, che solo il legislatore statale ha la potestà di stabilire.

Enti locali, società in house, cessione di beni e detrazione IVA

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 27 ottobre 2025, n. 28382
Enti locali – IVA – Detrazione e rimborso – Operazioni a monte per la realizzazione di beni ceduti gratuitamente a ente socio – Società in house – Presupposti – Principio di neutralità – Interesse economico del cedente
In tema di IVA, ai fini del diritto alla detrazione o al rimborso di crediti IVA relativi alle operazioni sostenute a monte per la realizzazione di beni da parte di una società in house, successivamente ceduti a titolo gratuito al proprio socio, ente territoriale, è necessario non solo il rapporto di inerenza tra i costi sostenuti a monte e la realizzazione dei beni ceduti con le operazioni a valle, ma anche l’accertamento e il riscontro che tale cessione gratuita sia avvenuta nel rispetto dei presupposti indicati dalla disciplina unionale, come interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia UE. In particolare, per il principio di neutralità, le cessioni gratuite di beni possono essere equiparate a cessioni a titolo oneroso solo se rispondono anche agli interessi economici del cedente.

Risarcimento del danno e responsabilità della PA

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. III, 21 agosto 2025, n. 23656

Responsabilità della P.A. – Risarcimento del danno – Art. 2043 – Presupposti – Immedesimazione organica

Il comportamento della pubblica amministrazione che può dar luogo, in violazione dei criteri generali dell’art. 2043 cod. civ., al risarcimento del danno per il fatto penalmente illecito del dipendente, o si riconduce all’estrinsecazione del potere pubblicistico e cioè ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, oppure si riduce ad una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali; nel primo caso (attività provvedimentale o, se si volesse generalizzare, istituzionale, in quanto estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà), l’immedesimazione organica di regola pienamente sussiste ed è allora ammessa la responsabilità diretta in forza della sicura imputazione della condotta all’ente; nel secondo caso (attività estranea a quella istituzionale o comunque materiale), ove pure vada esclusa l’operatività del criterio di imputazione pubblicistico fondato sull’attribuzione della condotta del funzionario o dipendente all’ente, opera il diverso criterio della responsabilità indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall’art. 2049 cod. civ.

La circostanza che l’attività non sia per lo più collegata ad un formale provvedimento amministrativo ed integri piuttosto una condotta di tipo omissivo non muta i termini della questione poiché l’omessa adozione di un provvedimento amministrativo non costituisce mero comportamento materiale posto in essere nell’esplicazione del rapporto di servizio tra l’ente e un suo funzionario, ma illegittima condotta istituzionale rilevante nell’ambito del rapporto organico. L’attribuzione del potere illegittimamente non esercitato è criterio di responsabilità dell’autorità rimasta inerte, per cui non esercitare il potere non è un contegno meramente materiale della persona fisica, ma azione amministrativa illegittima ove quel potere doveva essere esercitato.

Stipula del contratto successiva alle prestazioni

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 17 giugno 2025, n. 16221

Contratti – Contratti pubblici – Efficacia retroattiva – Esecuzione del contratto – Dies a quo – Nullità del contratto

La tesi della necessaria stipula del contratto con la pubblica amministrazione, prima dell’inizio dell’esecuzione del negozio, e quindi in un momento anteriore all’effettuazione delle prestazioni, con conseguente nullità del contratto redatto successivamente, trova un appiglio giurisprudenziale. Pare però preferibile la diversa tesi che propende per la possibilità della stipulazione di un contratto scritto in un momento successivo all’esecuzione delle prestazioni sanitarie purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso, sin dall’inizio dell’anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite.

Per tale ragione, non si tratta di convalidare un contratto nullo, ma semplicemente di garantire che gli effetti del contratto stipulato successivamente (nella specie l’anno successivo alle prestazioni) retroagiscano, ammantando di legittimità anche le prestazioni eseguite prima della stipulazione.

La rinuncia alla proprietà immobiliare

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 11 agosto 2025, n. 23093

Diritti reali – Proprietà immobiliare – Rinuncia abdicativa – Ammissibilità – Atto unilaterale – Art. 42 Cost.

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››.

Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.