Tar Veneto, Venezia, sez. III, 27 novembre 2025, n. 2195
Servizi sociali – Servizi di residenzialità in strutture socio sanitarie – Disabilità fisiche e psichiche – Compartecipazione alle spese – Ripartizione fra Enti locali – Obblighi di determinazione in capo ai Comuni – Criteri ISEE – Derogabilità – Normativa statale e della Regione Veneto – Pensione di invalidità – Natura giuridica
Il Comune ha l’obbligo di prendere in carico il disabile e di accertarsi della corretta ripartizione delle spese a carico del SSR (nella misura del 40%) e di quelle a proprio carico e/o del disabile e gli obblighi immediati e diretti di compartecipazione secondo i criteri ISEE posti a carico degli enti locali in forza della normativa nazionale (ex art. 6 L. n. 328/2000).
L’art. 6, comma 4, della legge n. 328 del 2000, unitamente alle norme contenute nelle leggi regionali (v. L.R. Veneto n. 1/2024), pone direttamente in capo ai Comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociali e sanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria e salva la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale.
Il tema della determinazione, da parte dei Comuni, della quota di compartecipazione a carico di soggetti portatori di handicap è stato più volte affrontato nella giurisprudenza di questo Tribunale, oramai consolidata nel valorizzare l’ISEE quale «indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati», redatto secondo i criteri uniformi previsti dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
È altrettanto pacifico in giurisprudenza che ai Comuni non spetta un potere di deroga alla disciplina ISEE, nel senso che non è consentito – ai fini della ammissione alle prestazioni assistenziali, o comunque ai fini della determinazione della quota di compartecipazione a carico dell’assistito – prendere in considerazione altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dell’utente del servizio sociale al di fuori dell’unico ed esclusivo parametro dell’ISEE.
Ne discende che nessuna amministrazione può sostituire o affiancare all’ISEE criteri ulteriori o diversi nella valutazione della capacità economica dell’utente.
L’obbligo comunale di copertura dei costi, in correlazione con la disciplina ISEE, è imposto ex lege, ma richiede, per espressa previsione normativa, un atto di impulso da parte dell’interessato, allegando l’attestazione ISEE annuale necessaria per determinare l’an e il quantum dell’apporto comunale. A fronte di ciò, il Comune deve determinarsi con riferimento all’intero periodo di soggiorno dell’interessato in struttura nel corso dell’annualità in esame, a prescindere dal momento in cui l’istanza è presentata – purché entro l’anno di riferimento – e dall’eventuale integrazione documentale, qualora necessaria. L’effetto della determinazione comunale, dunque, non è limitato, sul piano temporale, al solo periodo successivo alla presentazione della domanda “completa”, ma all’intero periodo di soggiorno relativo all’anno di riferimento.
Sia la pensione di invalidità che l’indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di reddito ai fini del calcolo ISEE, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità.
