Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni

La Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni è una pubblicazione scientifica – con cadenza quadrimestrale – nata con l’ambizione di contribuire a una nuova stagione di studi sulle autonomie locali, attraverso un rigoroso confronto tra scienziati, magistrati, operatori.
Questo sito rappresenta una virtual open data room in cui selezionare e reperire, oltre che i fascicoli della Rivista, materiali di interesse, in una logica circolare di dialogo e confronto, interni ed esterni. Un luogo in cui intrecciare e rafforzare il dibattito – che vorremmo sempre più intenso – sul futuro del patrimonio istituzionale più prezioso del Paese: i suoi Comuni.
Per logica conseguenza, vorremmo che questo sito fosse non di chi lo fa, ma di quanti lo usano e, forse, ne traggono un’utilità.

Fondo di solidarietà comunale – Legge di Bilancio – autonomia finanziaria comunale –  vincoli di destinazione – strumenti di perequazione – inammissibilità
Corte Costituzionale, sent. 23.02.2023 n. 71/2023

Controllo collaborativo –Richiesta attività consultiva da parte di Unione di comuni – Finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali – Assunzioni assistenti sociali – Fondo di solidarietà – Vincoli di bilancio 
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, 7 marzo 2023, n. 38

Demanio marittimo – Concessioni – Articolo 12, paragrafi 1 e 2, Direttiva 2006/123/CE – Effetto diretto – Obbligo di procedura di selezione imparziale e trasparente – Divieto di rinnovo automatico autorizzazione – Carattere incondizionato e sufficientemente preciso – Normativa nazionale – Disapplicazione
Corte di Giustizia Europea, 20 aprile 2023, sent. C-348/22

Contratti pubblici – Appalti – Cottimo fiduciario – Natura giuridica – Principi applicabili – Bilanciamento – Principio di proporzionalità – Libertà di forme – Effetto utile
Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4014

Agricoltura e zootecnia – Indicazione geografica e denominazione di origine – Norme della Regione Siciliana – istituzione della denominazione comunale [De.Co.]- non fondatezza – inammissibilità
Corte Costituzionale, sent. 23.02.2023 n. 75/2023

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Irrilevanza decorso temporale dall’abuso
Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 14 aprile 2023, n. 203

Comuni, Province e Città metropolitane – Norme della Regione autonoma Sardegna – Durata del mandato del Sindaco – Segretario comunale – Modalità di accesso all’albo dei segretari comunali-  illegittimità costituzionale
Corte Costituzionale, sent. 07.03.2023 n. 60/2023 

Controllo bilanci – Esame relazioni Organo di revisione dell’Ente – Elementi di risposta parziali e non adeguati – Accertamento condotta omissiva – Pregiudizio all’espletamento dell’attività di controllo 
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
28 marzo 2023, n. 92

Demanio marittimo – Concessioni demaniali – Proroga legale – Azione di accertamento
Consiglio di Stato, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2644

ANCI
Nota
Le norme di semplificazione vigenti per l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica anche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del DL 13/2023, convertito con modificazioni, nella Legge n. 41/2023

ANCI
Nota
Rafforzamento della capacità amministrava dei Comuni

ANAC
Atto del Presidente del 19 aprile 2023
Richiesta di parere in merito alla compatibilità dell’incarico di RPCT con quello di RUP

ANAC
Atto del Presidente del 19 aprile 2023
Comune di Alta Valle Intelvi – raccomandazione ai sensi dell’art. 11 co. 1, lett. b) del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione.

MINISTERO DELL’INTERNO
Circolare DAIT n.66 del 5 maggio 2023
Accesso generalizzato agli indici decennali dei registri dello stato civile.

IFEL
Dossier del 3 aprile 2023
Le Strategie territoriali nella Politica di coesione 2021-2027 – Agenda territoriale nazionale e Ruolo dei Comuni italiani

Conferenza unificata
Seduta del 27 aprile 2023  
Incentivi  – adesione riorganizzazioni e aggregazioni servizi pubblici locali

AGCOM
Bollettino 16/2023 del 24.04.2023
Avvisi pubblici per l’affidamento esternalizzato dei servizi legali

ARERA
Delibera 18 aprile 2023
Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., per l’anno 2022

Giurisprudenza e Prassi

Mancato riconoscimento di debiti fuori bilancio, posizione del creditore e giurisdizione

Tar Sicilia, Catania, sez. V, 23 dicembre 2024, n. 4224

Debiti dell’amministrazione fuori bilancio – Posizione del privato – Mancato riconoscimento – Natura giuridica ricognitiva

A fronte dell’inerzia dell’amministrazione rispetto all’emanazione vincolata (seppure discrezionale nei contenuti) del provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nell’ipotesi contemplata dall’art. 194, comma 1, lett. e) TUEL, la posizione del privato si configura comunque di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale. La deliberazione di cui all’art. 193, comma 2, TUEL, con cui l’ente locale riconosce la legittimità del debito fuori bilancio, pur postulando la competenza dell’organo consiliare riguardo alla valutazione ed all’apprezzamento dell’opportunità di iscrivere la relativa posta, alla luce dell’utilità e dell’arricchimento per l’ente dell’avvenuta acquisizione di beni o servizi in violazione delle norme di contabilità, è pur sempre volta alla costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l’amministrazione.

In caso di mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall’inadempimento del rapporto sottostante, relativo all’obbligazione pecuniaria, e non già dalla omessa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio; di guisa che la posizione giuridica soggettiva – poiché avente per oggetto, in ultima analisi, il diritto di credito per il mancato pagamento di somme dovute in base ad un atto di rango negoziale – è di tipo paritetico, proprio di fattispecie di esecuzione contrattuale, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, l’atto di regolarizzazione contabile – il riconoscimento del debito fuori bilancio – non ha natura provvedimentale, ma solo ricognitiva del presupposto, ai fini dell’inserimento nel bilancio dell’Amministrazione locale del debito assunto, sicché la posizione correlata non è di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, con conseguente cognizione spettante all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Consigliere comunale e legittimazione a impugnare atti dell’organo consiliare

Tar Marche, Ancona, sez. II, 13 novembre 2024, n. 887

Delibere consiliari – Impugnazione – Eccezionalità – Legittimazione – Presupposti – Surroga del consigliere dimissionario – Doverosità

La legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale e postula la diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus esercitato ovvero al cosiddetto jus ad officium; in altri termini, la legittimazione del consigliere comunale sussiste a fronte di violazioni direttamente e specificamente incidenti, sia pure in prospettiva strumentale, sulle prerogative (di accesso, di informazione, di documentazione, di partecipazione, di manifestazione del voto etc.) strettamente inerenti alla funzione.

Occupazione abusiva di immobili pubblici e autotutela esecutiva

Tar Campania, Napoli, sez. VII, 22 novembre 2024, n. 6453

Occupazione abusiva di immobili pubblici – Autotutela esecutiva – Onere motivazionale attenuato – Diritto all’abitazione – Vincolatività – Partecipazione del privato – Esclusione

A fronte di un’occupazione abusiva di immobili pubblici, è ben possibile il ricorso ai poteri di autotutela esecutiva, senza che occorra alcuna motivazione sotto il profilo della comparazione dell’interesse della parte pubblica – legittimamente indicato nell’ipotesi di specie nella necessità di ripristino della legalità, al fine di destinare il cespite occupato alle sue finalità istituzionali – con quelle della parte occupante privo di titolo legittimante.

Né in senso ostativo varrebbe opporre il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 C.E.D.U., il quale non viene tutelato in termini assoluti, ma deve essere contemperato con altri valori di pari rango costituzionale; e, del resto, il cd. “diritto all’abitazione” non può certo comprendere anche la legittimazione all’occupazione abusiva di immobili pubblici, ovvero al suo mantenimento una volta che l’occupazione sia stata effettuata, innanzitutto in ragione della evidente intrinseca contraddittorietà tra il preteso “diritto” e la riconosciuta antigiuridicità della condotta che lo fonderebbe, ma anche perché tale conclusione sacrificherebbe il concorrente diritto proprietario (che riguarda, ovviamente, anche il soggetto pubblico titolare) che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale.

La natura vincolata del potere esercitato esclude l’utilità dell’apporto partecipativo.

Poteri di ordinanza e libertà di iniziativa economica privata

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 9 dicembre 2024, n. 2931

Ordinanze contingibili e urgenti – Libertà di iniziativa economica – Limitazione – Legittimità – Trasporto pubblico locale non di linea – Città di Venezia

Sono legittime le misure che limitano la libertà di iniziativa economica privata degli esercenti attività di trasporto pubblico locale non di linea per finalità di rilievo costituzionale, quali la protezione della Città di Venezia e la sicurezza della navigazione.

Ordinanze contingibili e urgenti e prevedibilità del pericolo

Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10283

Ordinanze contingibili e urgenti – Prevedibilità del pericolo – Convenzioni urbanistiche – Legislazione fallimentare – Non applicabilità – Realità – Oneri di urbanizzazione – Solidarietà

La circostanza che la vicenda fosse già nota all’amministrazione non ha di per sé rilevanza sull’esistenza o meno del pericolo di danno, sia in relazione al suo aspetto ontologico, sia in rapporto alle vicende della situazione stessa, siano esse di aggravamento o comunque di modifica. Infatti, l’assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non può considerarsi un presupposto indefettibile per l’adozione delle ordinanze.

L’art. 72 della legge fallimentare non si applica alle convenzioni urbanistiche, che sono da ricondurre nell’alveo dell’art. 11 della l. 241/90: queste ultime, quindi, non soggiacciono ai limiti fallimentari e l’Amministrazione può pretenderne l’adempimento da parte del soggetto sottoscrittore.

Il carattere reale dell’obbligazione convenzionale comporta che “anche” il soggetto titolare dei diritti reali possa essere chiamato a rispondere delle obbligazioni convenzionali, in quanto dalla natura ambulatoriale delle obbligazioni non può discendere la conseguenza della liberazione dalle obbligazioni assunte con la stipulazione della convenzione urbanistica. Infatti, l’obbligazione in solido per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e la natura reale dell’obbligazione riguardano i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione e quelli che realizzano l’edificazione, nonché i loro aventi causa. In particolare, l’obbligazione solidale facoltizza il soggetto che richiede l’adempimento ad individuare quale, fra i soggetti passivi, intimare, senza che l’esclusione di uno o più dei soggetti coobbligati possa essere fonte di invalidità (illegittimità) della richiesta (ovvero del provvedimento qui impugnato).

Spese di lite, legali dell’ente e limiti alla spesa di personale

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 3 ottobre 2024, n. 18/SEZAUT/2024/QMIG

Personale – Parere – Funzione consultiva – Limiti alla spesa di personale ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 – Fondo risorse decentrate e compensi per dipendenti comunali, non avvocati, che assistono l’Ente nei processi tributari 

Ciò in conformità a quanto statuito dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/SEZAUT/2019/QMIG secondo cui, al fine di superare i limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, devono però verificarsi entrambe le condizioni: che si tratti di risorse etero-finanziate e che siano utilizzate per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi. Nel caso in esame, si tratta di incentivi ad personam etero finanziati, attraverso risorse aggiuntive per il bilancio dell’ente, da destinare specificamente a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l’ente locale in giudizio, solo a seguito di riscossione delle spese di lite liquidate in sentenza e dopo il passaggio in giudicato della stessa, secondo le modalità dettate in apposito regolamento interno che dovrà, altresì, prevedere sistemi per assicurare la neutralità finanziaria, tenendo indenne l’ente locale dal peso dei costi connessi.

Deve sempre sussistere una stretta correlazione tra le risorse recuperate a titolo di spese di giudizio liquidate in sentenza e il dirigente o funzionario che ha assistito l’ente nel medesimo contenzioso, osservando tutti gli altri limiti imposti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale vigente.

Limiti alle spese di personale e welfare integrativo

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 9 ottobre 2024, n. 17/SEZAUT/2024/QMIG

Personale – Parere – Funzione consultiva – Limiti alla spesa di personale ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 – Fondo risorse decentrate e welfare integrativo

Polizze assicurative obbligatorie e responsabilità erariale

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 31 ottobre 2024, n. 108/2024/PAR

Personale – Parere – Funzione consultiva – Polizze assicurative obbligatorie ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 a beneficio dei dipendenti che svolgono le attività di cui all’allegato I.10

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con riferimento alle polizze assicurative che l’Ente deve obbligatoriamente stipulare, in funzione incentivante e nei limiti dell’art. 45, c. 5, del D.Lgs. n. 36/2023, a beneficio dei dipendenti che svolgono le funzioni di cui all’allegato I.10 del citato decreto legislativo, ha affermato il seguente principio di diritto: “sussiste, ai sensi dell’art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti di cui al citato c. 5, a beneficio dei dipendenti che svolgano le funzioni di cui all’allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale”.

Ne consegue che, ferma restando, da un lato, la responsabilità erariale dei dipendenti stessi nei riguardi dei danni prodotti all’ente nello svolgimento della propria attività e rimanendo impregiudicate, dall’altro, le polizze assicurative che l’ente stipuli per essere affrancato da azioni risarcitorie che soggetti terzi promuovano, in via diretta o in solido, nei confronti dell’ente stesso per il danno patito dall’azione dei dipendenti e/o collaboratori di quest’ultimo; residua, ai sensi dell’art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti sopracitati, a beneficio dei dipendenti che svolgano le funzioni di cui all’allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale.

Limiti alle capacità assunzionali

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 11 novembre 2024, n. 19/SEZAUT/2024/QMIG

Contratto integrativo decentrato e avanzo vincolato

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 11 novembre 2024, n. 20/SEZAUT/2024/QMIG

Personale – Parere – Funzione consultiva – Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto successivamente all’esercizio di riferimento – Limiti all’utilizzo dell’avanzo vincolato

La Sezione delle Autonomie, con riferimento agli effetti contabili derivanti dalla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato nell’esercizio successivo a quello di riferimento, ha affermato il seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.

Comunità energetiche rinnovabili (CER) in forma societaria e partecipazione pubblica

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 13 dicembre 2024, n. 249/2024/PASP

Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha in più occasioni affermato che, in linea generale, l’elemento della “necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali” contenuto nel paradigma dell’art. 5, coincide con l’infungibilità dello specifico strumento di tipo societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 202/2024/PASP).

Anche la Corte costituzionale ha chiarito che gli interventi del legislatore in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, e da ultimo il d.lgs. n. 175 del 2016, mirano “a contrastare l’aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti” (Corte cost., sentenza n. 86/2022).

In house e indispensabilità dello strumento societario

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, 13 dicembre 2024, n. 275/2024/PASP

Società partecipate – Parere – Controllo ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – scissione parziale e costituzione di una nuova società

La Sezione regionale di controllo per la Toscana, con riferimento alla scissione parziale di ramo d’azienda di una società multiservizi e costituzione di una NewCo per la gestione dei rifiuti urbani, ha affermato il seguente principio di diritto: “la dimostrazione dell’indispensabilità della costituzione societaria riveste un ruolo centrale nel quadro dei profili di motivazione che l’atto deliberativo deve autonomamente assicurare”.

Recupero entrate e incentivi ai dipendenti comunali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 16 dicembre 2024, n. 137/2024/PAR

Personale – Parere – Funzione consultiva – incentivi derivanti da recupero entrate tributarie IMU/TARI ex-art. 1, c. 1091, L. 145/2018

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con riferimento alla possibilità di erogare incentivi derivanti da recupero entrate tributarie IMU/TARI ex-art. 1, c. 1091, L. 145/2018 anche a dipendenti non assegnati al Servizio Tributi – servizio preposto ad accertare il tributo IMU/TARI – e per attività diverse dal recupero IMU/TARI, e pertanto anche a dipendenti assegnati ad altri Servizi che non sono in alcun modo coinvolti nelle attività di recupero IMU/TARI, a fronte di obiettivi diversi, ha affermato il seguente principio di diritto: “gli incentivi di cui trattasi potranno essere riconosciuti soltanto al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, previa adozione dell’apposito regolamento previsto dall’art. 1, c. 1091, della L. n. 145/2018 e non al personale impiegato nel raggiungimento di obiettivi diversi rispetto a quelli previsti dalla norma in esame”.

Affidamento degli impianti sportivi e onere motivazionale

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 17 dicembre 2024, n. 251/2024/PAR

Patrimonio disponibile e modalità di affidamento

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, 17 dicembre 2024, n. 161/2024/PAR

Personale – Parere – Funzione consultiva – Concessione diretta ad un ente del Terzo settore di un’area pubblica a fronte di congruo canone – Realizzazione e gestione di impianti a fonte rinnovabile

La Sezione regionale di controllo per le Marche, con riferimento alla possibilità di disporre da parte di un comune la concessione diretta ad una Comunità di Energia Rinnovabile (associazione non riconosciuta del Terzo Settore) partecipata dallo stesso, di uno spazio pubblico per la realizzazione e gestione da parte della medesima Comunità di un impianto a fonte rinnovabile, prevedendo anche il pagamento da parte della Comunità di un canone stimato congruo, ha affermato il seguente principio di diritto: “è possibile disporre liberamente dei beni patrimoniali disponibili, nei limiti delle buone regole di organizzazione amministrativa e dei principi di trasparenza contrattuale. Al riguardo, l’Amministrazione è libera di attribuire il bene anche al di fuori dell’istituto della locazione, nell’ipotesi in cui la concessione risulti più funzionale alla realizzazione di obiettivi pubblici, come nel caso di un’assegnazione in godimento di beni al gestore di un’opera o di un servizio, destinati alla collettività. In tale ultima ipotesi, al fine di stabilire la corretta procedura e normativa applicabile, occorrerà, di volta in volta, stabilire se la concessione abbia ad oggetto il bene, oppure il servizio”.