Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni

La Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni è una pubblicazione scientifica – con cadenza quadrimestrale – nata con l’ambizione di contribuire a una nuova stagione di studi sulle autonomie locali, attraverso un rigoroso confronto tra scienziati, magistrati, operatori.
Questo sito rappresenta una virtual open data room in cui selezionare e reperire, oltre che i fascicoli della Rivista, materiali di interesse, in una logica circolare di dialogo e confronto, interni ed esterni. Un luogo in cui intrecciare e rafforzare il dibattito – che vorremmo sempre più intenso – sul futuro del patrimonio istituzionale più prezioso del Paese: i suoi Comuni.
Per logica conseguenza, vorremmo che questo sito fosse non di chi lo fa, ma di quanti lo usano e, forse, ne traggono un’utilità.

Fondo di solidarietà comunale – Legge di Bilancio – autonomia finanziaria comunale –  vincoli di destinazione – strumenti di perequazione – inammissibilità
Corte Costituzionale, sent. 23.02.2023 n. 71/2023

Controllo collaborativo –Richiesta attività consultiva da parte di Unione di comuni – Finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali – Assunzioni assistenti sociali – Fondo di solidarietà – Vincoli di bilancio 
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, 7 marzo 2023, n. 38

Demanio marittimo – Concessioni – Articolo 12, paragrafi 1 e 2, Direttiva 2006/123/CE – Effetto diretto – Obbligo di procedura di selezione imparziale e trasparente – Divieto di rinnovo automatico autorizzazione – Carattere incondizionato e sufficientemente preciso – Normativa nazionale – Disapplicazione
Corte di Giustizia Europea, 20 aprile 2023, sent. C-348/22

Contratti pubblici – Appalti – Cottimo fiduciario – Natura giuridica – Principi applicabili – Bilanciamento – Principio di proporzionalità – Libertà di forme – Effetto utile
Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4014

Agricoltura e zootecnia – Indicazione geografica e denominazione di origine – Norme della Regione Siciliana – istituzione della denominazione comunale [De.Co.]- non fondatezza – inammissibilità
Corte Costituzionale, sent. 23.02.2023 n. 75/2023

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Irrilevanza decorso temporale dall’abuso
Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 14 aprile 2023, n. 203

Comuni, Province e Città metropolitane – Norme della Regione autonoma Sardegna – Durata del mandato del Sindaco – Segretario comunale – Modalità di accesso all’albo dei segretari comunali-  illegittimità costituzionale
Corte Costituzionale, sent. 07.03.2023 n. 60/2023 

Controllo bilanci – Esame relazioni Organo di revisione dell’Ente – Elementi di risposta parziali e non adeguati – Accertamento condotta omissiva – Pregiudizio all’espletamento dell’attività di controllo 
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
28 marzo 2023, n. 92

Demanio marittimo – Concessioni demaniali – Proroga legale – Azione di accertamento
Consiglio di Stato, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2644

ANCI
Nota
Le norme di semplificazione vigenti per l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica anche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del DL 13/2023, convertito con modificazioni, nella Legge n. 41/2023

ANCI
Nota
Rafforzamento della capacità amministrava dei Comuni

ANAC
Atto del Presidente del 19 aprile 2023
Richiesta di parere in merito alla compatibilità dell’incarico di RPCT con quello di RUP

ANAC
Atto del Presidente del 19 aprile 2023
Comune di Alta Valle Intelvi – raccomandazione ai sensi dell’art. 11 co. 1, lett. b) del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione.

MINISTERO DELL’INTERNO
Circolare DAIT n.66 del 5 maggio 2023
Accesso generalizzato agli indici decennali dei registri dello stato civile.

IFEL
Dossier del 3 aprile 2023
Le Strategie territoriali nella Politica di coesione 2021-2027 – Agenda territoriale nazionale e Ruolo dei Comuni italiani

Conferenza unificata
Seduta del 27 aprile 2023  
Incentivi  – adesione riorganizzazioni e aggregazioni servizi pubblici locali

AGCOM
Bollettino 16/2023 del 24.04.2023
Avvisi pubblici per l’affidamento esternalizzato dei servizi legali

ARERA
Delibera 18 aprile 2023
Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., per l’anno 2022

Giurisprudenza e Prassi

Ristrutturazione e cessione di cubatura

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 3 giugno 2025 n. 422

Intervento di ristrutturazione – Ricostruzione di un manufatto preesistente su un diverso sedime – Ammissibilità – Cessione di cubatura

L’art. 3 comma 1 lett. d) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come innovato dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, nell’ammettere la ristrutturazione anche in caso di ricostruzione di un manufatto preesistente su un diverso “sedime”, ossia su un’area diversa da quella originariamente occupata dal manufatto da demolire e ricostruire, consente, in assenza di specifiche indicazioni contrarie, siffatta attività edificatoria anche mediante l’utilizzo di un’area diversa, anche se appartenente ad un altro lotto.

La ristrutturazione edilizia secondo la rinnovata ottica desumibile dal tenore testuale dell’art. 3 co. 1 lett. d) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120,  non è più vincolata da una rigida “continuità” tra le caratteristiche strutturali dell’immobile preesistente e quelle del manufatto da realizzare, ivi inclusa l’area di edificazione, giacché la nozione di sedime richiamata nella nuova formulazione dell’art. 3 lett. d) del t.u. edilizia è, infatti, molto generica e non riporta alcuna specificazione, con conseguente impossibilità di limitarne il concetto all’ambito perimetrale di un determinato lotto.

La ristrutturazione edilizia secondo la rinnovata ottica desumibile dal tenore testuale dell’art. 3 co. 1 lett. d) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, consente di edificare su un diverso lotto avendo riguardo alle capacità edificatorie del terreno da utilizzare, salva la possibilità di ricorrere alla cessione di cubatura.

Abuso edilizio e ordine di demolizione del giudice penale

Consiglio di Stato, sez. II, 22 maggio 2025, n. 4471

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Demolizione disposta dal giudice penale – Presupposti – Responsabile dell’abuso – Demolizione disposta dal Comune – Proprietario – Esecuzione in danno – Spese

La sanzione demolitoria disposta dal giudice penale, in quanto presuppone una sentenza di condanna per il reato edilizio, implica l’accertamento dello stesso nei suoi profili oggettivi e soggettivi, sicché non è più possibile mettere in discussione la figura del responsabile dell’abuso. Anche se il Comune, quindi, in via del tutto autonoma reitera il provvedimento, l’aver intimato il ripristino dello stato dei luoghi solo al proprietario non esonera il responsabile, condannato in via definitiva dal giudice penale, dal pagamento delle spese per l’esecuzione in danno che gravano esclusivamente su di lui, quale che sia il procedimento seguito.

Convenzioni urbanistiche e mancata trascrizione

Tar Lombardia, Milano, sez. II, 16 giugno 2025, n. 2300

Convenzioni urbanistiche – Diritti ed obblighi connessi – Natura giuridica – Mancata trascrizione – Conseguenze – Prescrizione – Decorrenza – Rinuncia – Interruzione

Gli obblighi nascenti dalle convenzioni urbanistiche hanno natura di obbligazioni propter rem (o anche “ambulatorie”), connesse alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e destinate a trasferirsi in capo agli eventuali acquirenti unitamente al bene immobile di riferimento. L’omessa trascrizione delle convenzioni non consente alla parte di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle convenzioni stesse.

I diritti nascenti da una convenzione urbanistica sono soggetti all’ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 del codice civile, decorrente di regola dalla scadenza della convenzione medesima.

In materia di obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche, posto che non è ammessa la rinuncia preventiva alla prescrizione, l’eventuale rinuncia in pendenza della prescrizione può valere come riconoscimento del diritto altrui e quindi come evento interruttivo della prescrizione stessa ai sensi dell’art. 2944 del codice civile.

Autorizzazione unica ambientale e annullamento d’ufficio

Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4859

Autorizzazione integrata ambientale – Valutazione impatto ambientale – Falsa rappresentazione dello stato dei luoghi – Annullamento d’ufficio – Interessi prevalenti

È legittimo il provvedimento di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e della valutazione di impatto ambientale (VIA) per un impianto di trattamento di rifiuti sanitari, qualora il privato abbia rappresentato uno stato dei luoghi diverso da quello reale (nella specie, per la presenza, nelle vicinanze dell’impianto, di insediamenti abitativi e di siti sensibili), dovendo peraltro accordarsi prevalenza alla tutela del diritto alla salute e dell’ambiente rispetto alle esigenze della produzione e dello smaltimento dei rifiuti.

Certificazione parità di genere e avvalimento

Consiglio di Stato, sezione IV, 18 giugno 2025 n. 5345

Procedura ad evidenza pubblica – Certificazione di parità di genere – Contratto di avvalimento – Condizioni – Nullità

È consentito il ricorso all’avvalimento per comprovare il possesso della certificazione di parità di genere, ex art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023; tuttavia, è necessario che il predetto contratto di avvalimento individui le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico attestato dalla certificazione, pena la nullità del contratto stesso ex art. 104, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Manutenzione impianti termici e accordi tra enti locali

Consiglio di Stato, sez. V, 4 giugno 2025, n. 4864

Servizi pubblici – Servizio di verifica e controllo dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici – Normativa Regione Lazio – Accordi fra Enti locali

Nel settore delle prestazioni energetiche dell’edilizia, l’art. 9 del d.lgs. n. 192 del 2005 stabilisce che le autorità competenti realizzano con cadenza periodica gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l’integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all’interno degli edifici previsto all’articolo 1, comma 44, della legge n. 239 del 2004, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini. La disposizione precisa espressamente che tali controlli sono svolti “privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza”. Il regolamento della Regione Lazio n. 30 del 2020, all’art. 26, prevede che i Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti possono concludere, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, accordi con le rispettive amministrazioni provinciali e la città metropolitana di Roma capitale, per lo svolgimento coordinato delle attività previste nel presente regolamento (tra cui appunto le ispezioni di cui al precedente art. 19, nonché per la predisposizione di un regolamento-tipo ai fini del recepimento uniforme delle disposizioni dallo stesso previste). Nell’attuale impianto normativo, dunque, lo strumento dell’accordo tra gli enti locali integra una scelta prioritaria e privilegiata rispetto al ricorso a soggetti privati, per cui non solo è lecito, ma addirittura preferibile.

La gestione in economia e le aziende speciali

Consiglio di Stato, sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5409

Affidamento diretto – Gestione in economia – Gestione mediante aziende speciali – Nozioni

L’art. 14 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti, qualora ritengano che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, possono adottare specifiche modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica fra cui la gestione in economia o mediante aziende speciali solo in caso di servizi diversi da quelli a rete.

La gestione in economia consente l’assunzione diretta del servizio mediante l’utilizzazione dell’apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell’ente affidante; l’attività di gestione del servizio viene esercitata dall’amministrazione locale attraverso l’utilizzazione del personale dell’amministrazione medesima. L’azienda speciale è, invece, un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000).

I delegati all’esproprio

Occupazione sine titulo – Beneficiario dell’espropriazione, promotore e delegato all’esproprio – Responsabilità solidale – Presupposti

In caso di occupazione sine titulo di un immobile in assenza di un provvedimento di esproprio, i soggetti beneficiari della procedura ablativa non possono essere destinatari della condanna alla restituzione del bene se l’apprensione è stata disposta esclusivamente dall’amministrazione nell’esercizio di poteri autoritativi propri della funzione espropriativa e sia mancata l’assunzione, da parte dei beneficiari, di un ruolo attivo o la ricezione di una delega nella occupazione materiale.

La responsabilità solidale tra amministrazione espropriante e altri soggetti per il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima di un bene, quale conseguenza della mancata conclusione del procedimento espropriativo, si configura soltanto laddove tali soggetti siano qualificabili come «delegati all’esproprio», sussistano elementi idonei a evidenziare un loro concorso di colpa ed emerga inoltre un contributo causale alla produzione dell’illecito.

Limiti all’avvalimento

Tar Campania, Salerno, sez. II, 29 maggio 2025, n. 1011

Contratti pubblici – Avvalimento – Limitazioni – Eccezionalità – Oggetto – Determinazione per relationem – Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari – Mancanza – Effetti

Alla luce della previsione contenuta nell’articolo 104, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in tema di avvalimento, la stazione appaltante può introdurre nella lex specialis disposizioni volte a delimitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara di soggetti particolarmente qualificati, in possesso di precipui requisiti di capacità tecnica e finanziaria, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tuttavia, trattandosi di norma eccezionale limitativa dell’istituto dell’avvalimento, l’amministrazione è tenuta a indicare, anche sommariamente, le specifiche e limitate attività riservate all’aggiudicatario in via esclusiva, in quanto caratterizzate da un elevato grado di specialità.

L’oggetto del contratto di avvalimento può essere determinato per relationem sulla base del complesso delle risorse aziendali che hanno consentito all’ausiliaria il conseguimento del requisito prestato, anche alla luce del principio del risultato sancito dall’art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale impone una più ampia interpretazione del contratto di avvalimento che non soggiace a rigidi formalismi volti ad irrigidire la disciplina sostanziale della gara. 

La mancanza della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari non rende invalido il contratto di avvalimento poiché, non essendo né un contratto di appalto né un subcontratto da questo derivato, esso non è riconducibile al disposto di cui all’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, considerato anche che gli obblighi previsti da tale disposizione, volti a prevenire infiltrazioni criminali, concernono una fase successiva a quella dell’ammissione alla gara e non riguardano i concorrenti non ancora appaltatori.

Autorizzazione unica ambientale e revoca

Consiglio di Stato, sez. IV, 30 maggio 2025, n. 4721

Esercizio di impianto di rifiuti – Autorizzazione unica ambientale – Revoca per inosservanza delle prescrizioni – Legittimità – Interessi rilevanti – Principio di precauzione – Sanzioni

È legittima la revoca dell’autorizzazione unica ambientale per l’esercizio di un impianto di rifiuti  adottata a fronte dell’incontestata sussistenza delle violazione delle prescrizioni, unitamente al disagio manifestato dalla popolazione e riscontrato dall’amministrazione nell’eccesso di emissioni, laddove detti inadempimenti abbiano  determinato un pericolo alla salute e all’ambiente che può essere anche solo potenziale,  in considerazione del valore degli interessi e dei beni tutelati che, anche alla luce del principio di precauzione, legittimano un’anticipazione delle soglie di tutela.

Sebbene l’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 consenta l’adozione di provvedimenti sanzionatori in presenza di violazioni di prescrizioni di carattere ambientale dell’autorizzazione unica ambientale, rilevano comunque le eventuali problematiche di carattere edilizio o paesaggistico che siano idonee ad incidere su profili relativi alla tutela dell’ambiente.

Abusi edilizi, sanatoria e vincoli

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 13 giugno 2025, n. 4467

Abuso edilizio – Aree assoggettate a vincoli – Sanabilità – Condizioni – Rilevanza paesaggistica – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda – Non necessarietà

Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni – e cioè che le opere siano realizzate prima dell’imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – siano opere minori senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato.

Hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza.

La natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l’obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Sanzione per mancata rimozione di un abuso edilizio

Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 18 giugno 2025, n. 11983

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello status dei luoghi – Inottemperanza – Sanzione pecuniaria – Natura giuridica – Ratio

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione di un abuso edilizio a seguito della constatata inottemperanza all’ordine di demolizione, ragion per cui si è in presenza di una misura coercitiva indiretta, volta ad indurre i soggetti — che potrebbero anche non avere responsabilità nella realizzazione dell’abuso — a rimuovere lo stesso laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica. Come noto, la ratio di tale previsione si basa sull’esigenza di salvaguardare i valori tutelati dagli artt. 9, 41, 42 e 117 Cost., avendo il responsabile dell’illecito cagionato un vulnus al paesaggio, all’ambiente ed all’ordinato assetto del territorio, in contraddizione con la funzione sociale della proprietà, sicché il legislatore ha inteso sanzionarlo — oltre che con la perdita della proprietà — anche con una sanzione pecuniaria conseguente alla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione.

Accesso, mancata detenzione dei documenti e oneri probatori

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 18 giugno 2025, n. 1334

Procedimento amministrativo – Accesso – Ratio – Legittimazione – Mancata detenzione o custodia – Responsabilità della P.A.

L’art. 22, co. 2, L. 241/1990, definisce l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, quale principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Il successivo comma 3 afferma il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi.

Quanto alla legittimazione all’accesso, l’art. 22, co. 1, lett. b), L. n. 241/1990, menziona tutti i soggetti privati, ivi inclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Ove i documenti siano stati indicati puntualmente (quantomeno per categoria), e ove questi rientrino ordinariamente nel patrimonio dell’archivio dell’ente, incombe sulla P.A. resistente l’onere di assumersi la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti.

ICI, giudice di pace e notifiche degli atti

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Tributaria, 28 maggio 2025, n. 14194

Enti locali – Tributi locali – ICI – Notifica atti di accertamento – Giudice di pace – Collegamento con il Comune

La notifica degli atti di accertamento ICI effettuata dal messo del giudice di pace è valida se tale messo è collegato al Comune da un rapporto di pubblico impiego, potendo la pubblica amministrazione richiedere che la notificazione di un atto tributario sia eseguita da un messo del giudice di pace.

Distanze minime tra edifici

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 13936

Enti locali – Distanze legali – Distanza minima – Edifici – Strumenti urbanistici – Piano regolatore

Le disposizioni di cui al D.M. n. 1444 del 1968, che impongono la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, impongono determinati limiti edilizi ai Comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici e non sono immediatamente operanti nei rapporti fra privati senza il recepimento da parte di un valido piano urbanistico adottato dall’ente locale.