Tar Puglia, Bari, sez. II, 12 giugno 2025, n. 812
Assegnazione alloggi di edilizia popolare – Reddito annuo complessivo – Assegno unico e universale – Normativa Regione Puglia
L’Assegno Unico e Universale (AUU) è un beneficio economico destinato alle famiglie con figli a carico. L’AUU è stato istituito dall’art. 2 della Legge 46/2021 col quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreto legislativi volti “a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.”
La legge delega ha trovato attuazione col decreto legislativo 230 del 2021.
L’Assegno è definito unico proprio perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di € 45.574,96.
Il carattere omnicomprensivo e sostitutivo dell’AUU lo rende del tutto diverso dall’assegno per nucleo familiare e, pertanto, non fungibile anche nei termini degli effetti sulle discipline di settore.
Se è vero, infatti, che l’AUU, limitatamente alle famiglie con figli, sostituisce quello per nucleo familiare, è altrettanto vero che il nuovo strumento assistenziale incorpora anche altre fonti di sostegno, in modo che la sua reale portata sia oggettivamente più ampia e completa del pregresso assegno per nucleo familiare.
L’art. 3, comma 1, lett. e), della Legge Regione Puglia n. 10/2014 – come modificato dall’art. 2 della legge regionale n. 3 del 2024 – esclude dal computo del reddito annuo complessivo una serie di voci specifiche espressamente contemplate, rilevanti ai fini dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia popolare. Tra queste voci non si individua l’AUU. Posto che la previsione della legge regionale ha carattere derogatorio della disciplina generale e speciale rispetto a questa, la stessa non è suscettibile di estensione per analogia, ai sensi dell’art. 14 preleggi.
Ne deriva che, l’AUU va considerato nel reddito complessivo ai fini dell’assegnazione di un alloggio pubblico.
Non rilevante è la previsione in seno all’art. 8 d. lgs. 230/2021, secondo cui l’AUU non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. n. 917/1986.
L’esenzione rileva ai soli fini fiscali. Ciò in ossequio al principio di neutralità che intende evitare la contraddizione nella quale cadrebbe l’ordinamento tributario laddove assoggettasse ad imposizione fiscale una voce funzionale al sostegno del reddito di persone, in evidente violazione del principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., e del generale dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.
L’esenzione fiscale non opera ai fini della composizione del reddito utile per l’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare per la semplice ragione che, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, ragioni di equità sostanziale impongono che l’alloggio sia assegnato al soggetto che fruisca di redditi nel complesso inferiori.