Varie

Concessione di suolo pubblico e silenzio-assenso

Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2025, n. 8190

Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Occupazione del suolo pubblico – Rilascio del titolo – Silenzio assenso – Non configurabilità

A fronte della presentazione dell’istanza per il rilascio del titolo concessorio per occupazione di suolo pubblico non rileva la ricorrenza dei presupposti normativi per il relativo rilascio, né l’eventuale illegittimità dell’inerzia serbata dell’amministrazione, che non possono far insorgere il titolo stesso, non assentibile per silentium.

Consigliere comunale, “cambio di casacca” e diritto al gruppo consiliare

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 ottobre 2025, n. 1621
Consiglio comunale – Consiglieri – Legittimazione ad impugnare – Atti lesivi – Scelta di abbandonare il gruppo – Prerogative – Gruppo misto unipersonale
Va esclusa la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare in sede giurisdizionale un atto emesso da un organo dello stesso ente al quale essi appartengono (sindaco, giunta comunale e consiglio comunale), ad eccezione dei casi in cui le censure proposte siano rivolte a contestare lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente medesimo, ovvero a contestare la modifica della composizione dell’organo e il relativo funzionamento, ma sempre in relazione ad un interesse connesso alla propria sfera giuridica o alla propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente. 
La libera scelta del consigliere comunale di abbandonare il gruppo consiliare al quale era originariamente iscritto, costituzionalmente (e statutariamente) garantita, non può, quindi, evidentemente comportare la perdita delle prerogative che sono riconosciute solo ai membri dei gruppi consiliari; sicché si rivela essenziale la possibilità di confluire in un gruppo misto, anche unipersonale, attraverso il quale svolgere appieno le funzioni proprie del munus di consigliere.

Sottoscrizione dell’atto amministrativo

Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2025, n. 8537

Atto amministrativo – Sottoscrizione – Ratio – Sicura provenienza dell’atto – Principio di correttezza e buona fede

Sebbene la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisca lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all’agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato, è pur vero che, anche in omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, non solo la non leggibilità della firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell’atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell’ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano) che permettano di individuare la sua sicura provenienza; in conclusione l’atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall’Amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell’interessato di chiedere al giudice l’accertamento dell’effettiva provenienza dell’atto stesso dal soggetto autorizzato a firmarlo.

I pareri delle autorità di regolazione

Tar Lazio, Roma, sez. III, 17 luglio 2025, n. 14132

Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione dei trasporti – Servizio taxi – Parere – Natura giuridica – Non vincolatività – Provvedimenti – Impugnativa – Legittimazione – Vizi – Incompetenza – Deducibilità

I pareri resi dall’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. m), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito (con modificazioni) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di provvedimenti regionali e comunali riguardanti il servizio taxi, ancorché obbligatori non hanno natura vincolante.

L’art. 37, comma 2, lett. n), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito (con modificazioni) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla legittimazione dell’Autorità di regolazione dei traposti di impugnare innanzi al tribunale amministrativo regionale per il  Lazio gli atti adottati, ai sensi della precedente lett. m), dalle regioni e dai comuni, deve essere interpretato nel senso che in relazione ai provvedimenti impugnati, l’Autorità  può far valere anche il vizio di incompetenza.

Impedimento temporaneo del sindaco, sostituzione e delega di poteri

Tar Liguria, Genova, sez. I, 31 luglio 2025, n. 943

Amministrazione comunale – Impedimento temporaneo del Sindaco – Sostituzione e delega – Differenze – Ordinanze contingibili e urgenti

L’art. 53, comma 2 del Tuel, in caso di impedimento temporaneo del Sindaco, ne ammette la sostituzione da parte del Vice Sindaco.

Infatti, come precisato dalla giurisprudenza – anche di questa Sezione, la figura del Vice Sindaco, espressamente prevista dalla legge, è destinata, in via generale, alla sostituzione del Sindaco nei compiti di quest’ultimo, compresa quindi l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, senza necessità di specifica motivazione in ordine alle ragioni dell’assenza o impedimento del Sindaco.

Le ordinanze contingibili e urgenti, al pari di altri provvedimenti, possono essere adottate anche dai sostituti del Sindaco quando questi sia temporaneamente impedito). L’art. 53, comma 2 del Tuel, in caso di impedimento temporaneo del Sindaco, ne ammette la sostituzione da parte del Vice Sindaco e, in caso di impedimento di quest’ultimo – in forza del principio di continuità dell’azione amministrativa – la giurisprudenza ammette la sostituzione anche da parte dell’Assessore anziano.

La giurisprudenza, tuttavia, ha precisato che tale istituto della sostituzione del Sindaco non deve essere confuso con quello della delega delle funzioni del Sindaco, di cui al comma 10 del medesimo art. 54, che implica un trasferimento dell’esercizio di funzioni quale metodo ordinario di organizzazione del lavoro amministrativo e che non può, invece, ricomprendere il potere di ordinanza contingibile e urgente che non potrebbe mai essere delegato, trattandosi di una funzione propria del Sindaco. Pertanto, mentre può essere consentita, ed è anzi doverosa per il principio di necessità e di continuità delle funzioni amministrative, la sostituzione legale per assenza temporanea del Sindaco, non è possibile, invece, la delega.

Assunzioni, elenco di idonei e interpello

Consiglio di Stato, sez. V, 5 giugno 2025, n. 4878

Pubblico impiego – Enti locali – Procedure di assunzione – Formazione elenco idonei – Interpello – Necessaria rinnovazione

L’istituto introdotto dall’art. 3-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (“selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali”) si caratterizza dal punto di vista procedimentale, per la presenza di due momenti significativi, il primo costituito dalla selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, che attribuisce la possibilità di partecipare agli interpelli. Il secondo è dato dallo svolgimento dell’interpello, cui deve ricorrere l’ente interessato per poter attingere all’elenco (in mancanza di graduatorie di concorso in corso di validità). Se più soggetti iscritti nell’elenco manifestano interesse all’assunzione, l’ente locale procede a valutarne le candidature con modalità semplificate, effettuando una prova selettiva scritta o orale, diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura “del posto disponibile”.

All’interpello disciplinato dall’art. 3-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 non risulta applicabile il principio elaborato in via giurisprudenziale secondo il quale è da ritenere illegittima la determinazione dell’amministrazione di bandire un nuovo concorso, a fronte dell’esistenza di una graduatoria ancora vigente per la medesima figura professionale, nonché sussistendo la sostanziale coincidenza tra le prove previste nei due bandi, posto che lo stesso  non dà luogo a una graduatoria che conserva efficacia nel tempo, dovendo essere rinnovato ogni volta che l’amministrazione individua un’esigenza assunzionale.

Dissesto finanziario e perentorietà dei termini

Tar Sicilia, Catania, sez. III, 18 giugno 2025, n. 1925

Procedura di dissesto finanziario di un ente locale – Termini – Non perentorietà – Rendiconto di gestione

Il termine quinquennale per la conclusione del dissesto finanziario di un ente locale, previsto dall’art. 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può essere considerato perentorio ma va inteso come sollecitatorio o ordinatorio, sicché il suo inutile decorso postula non l’illegittimità degli atti adottati, quanto piuttosto una mera irregolarità non viziante. L’inutile decorso di tale termine non può far obliterare la necessità che l’organismo straordinario di liquidazione (OSL) concluda le attività previste dall’articolo 256, giungendo fino all’approvazione del rendiconto di gestione finale.

Limiti comunali al transito e alla sosta degli autocaravan e degli autocarri

Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 2025, n 3235

Circolazione stradale – Divieto di transito e sosta per i soli autocaravan ed autocarri – Legittimità – Ratio

È legittima l’ordinanza comunale che vieti, in un determinato tratto del territorio comunale, il transito (oltre che la sosta) ai soli autocaravan ed autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate, in ragione delle più ingombranti dimensioni di tali mezzi rispetto agli altri autoveicoli e, dunque, alla maggior attitudine degli stessi – in caso sia di sosta, sia di transito nei tratti più stretti ed accidentati della carreggiata – di ostacolare una ordinata e sicura circolazione stradale (oltre al tempestivo accesso dei mezzi di soccorso).

L’Assegno Unico e Universale (AUU)

Tar Puglia, Bari, sez. II, 12 giugno 2025, n. 812

Assegnazione alloggi di edilizia popolare – Reddito annuo complessivo – Assegno unico e universale – Normativa Regione Puglia

L’Assegno Unico e Universale (AUU) è un beneficio economico destinato alle famiglie con figli a carico. L’AUU è stato istituito dall’art. 2 della Legge 46/2021 col quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreto legislativi volti “a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.”

La legge delega ha trovato attuazione col decreto legislativo 230 del 2021.

L’Assegno è definito unico proprio perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di € 45.574,96.

Il carattere omnicomprensivo e sostitutivo dell’AUU lo rende del tutto diverso dall’assegno per nucleo familiare e, pertanto, non fungibile anche nei termini degli effetti sulle discipline di settore.

Se è vero, infatti, che l’AUU, limitatamente alle famiglie con figli, sostituisce quello per nucleo familiare, è altrettanto vero che il nuovo strumento assistenziale incorpora anche altre fonti di sostegno, in modo che la sua reale portata sia oggettivamente più ampia e completa del pregresso assegno per nucleo familiare.

L’art. 3, comma 1, lett. e), della Legge Regione Puglia n. 10/2014 – come modificato dall’art. 2 della legge regionale n. 3 del 2024 – esclude dal computo del reddito annuo complessivo una serie di voci specifiche espressamente contemplate, rilevanti ai fini dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia popolare. Tra queste voci non si individua l’AUU. Posto che la previsione della legge regionale ha carattere derogatorio della disciplina generale e speciale rispetto a questa, la stessa non è suscettibile di estensione per analogia, ai sensi dell’art. 14 preleggi.

Ne deriva che, l’AUU va considerato nel reddito complessivo ai fini dell’assegnazione di un alloggio pubblico.

Non rilevante è la previsione in seno all’art. 8 d. lgs. 230/2021, secondo cui l’AUU non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. n. 917/1986.

L’esenzione rileva ai soli fini fiscali. Ciò in ossequio al principio di neutralità che intende evitare la contraddizione nella quale cadrebbe l’ordinamento tributario laddove assoggettasse ad imposizione fiscale una voce funzionale al sostegno del reddito di persone, in evidente violazione del principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., e del generale dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.

L’esenzione fiscale non opera ai fini della composizione del reddito utile per l’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare per la semplice ragione che, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, ragioni di equità sostanziale impongono che l’alloggio sia assegnato al soggetto che fruisca di redditi nel complesso inferiori.