Consiglio di Stato/TAR

Ristrutturazione e cessione di cubatura

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 3 giugno 2025 n. 422

Intervento di ristrutturazione – Ricostruzione di un manufatto preesistente su un diverso sedime – Ammissibilità – Cessione di cubatura

L’art. 3 comma 1 lett. d) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come innovato dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, nell’ammettere la ristrutturazione anche in caso di ricostruzione di un manufatto preesistente su un diverso “sedime”, ossia su un’area diversa da quella originariamente occupata dal manufatto da demolire e ricostruire, consente, in assenza di specifiche indicazioni contrarie, siffatta attività edificatoria anche mediante l’utilizzo di un’area diversa, anche se appartenente ad un altro lotto.

La ristrutturazione edilizia secondo la rinnovata ottica desumibile dal tenore testuale dell’art. 3 co. 1 lett. d) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120,  non è più vincolata da una rigida “continuità” tra le caratteristiche strutturali dell’immobile preesistente e quelle del manufatto da realizzare, ivi inclusa l’area di edificazione, giacché la nozione di sedime richiamata nella nuova formulazione dell’art. 3 lett. d) del t.u. edilizia è, infatti, molto generica e non riporta alcuna specificazione, con conseguente impossibilità di limitarne il concetto all’ambito perimetrale di un determinato lotto.

La ristrutturazione edilizia secondo la rinnovata ottica desumibile dal tenore testuale dell’art. 3 co. 1 lett. d) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, consente di edificare su un diverso lotto avendo riguardo alle capacità edificatorie del terreno da utilizzare, salva la possibilità di ricorrere alla cessione di cubatura.

Abuso edilizio e ordine di demolizione del giudice penale

Consiglio di Stato, sez. II, 22 maggio 2025, n. 4471

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Demolizione disposta dal giudice penale – Presupposti – Responsabile dell’abuso – Demolizione disposta dal Comune – Proprietario – Esecuzione in danno – Spese

La sanzione demolitoria disposta dal giudice penale, in quanto presuppone una sentenza di condanna per il reato edilizio, implica l’accertamento dello stesso nei suoi profili oggettivi e soggettivi, sicché non è più possibile mettere in discussione la figura del responsabile dell’abuso. Anche se il Comune, quindi, in via del tutto autonoma reitera il provvedimento, l’aver intimato il ripristino dello stato dei luoghi solo al proprietario non esonera il responsabile, condannato in via definitiva dal giudice penale, dal pagamento delle spese per l’esecuzione in danno che gravano esclusivamente su di lui, quale che sia il procedimento seguito.

Convenzioni urbanistiche e mancata trascrizione

Tar Lombardia, Milano, sez. II, 16 giugno 2025, n. 2300

Convenzioni urbanistiche – Diritti ed obblighi connessi – Natura giuridica – Mancata trascrizione – Conseguenze – Prescrizione – Decorrenza – Rinuncia – Interruzione

Gli obblighi nascenti dalle convenzioni urbanistiche hanno natura di obbligazioni propter rem (o anche “ambulatorie”), connesse alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e destinate a trasferirsi in capo agli eventuali acquirenti unitamente al bene immobile di riferimento. L’omessa trascrizione delle convenzioni non consente alla parte di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle convenzioni stesse.

I diritti nascenti da una convenzione urbanistica sono soggetti all’ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 del codice civile, decorrente di regola dalla scadenza della convenzione medesima.

In materia di obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche, posto che non è ammessa la rinuncia preventiva alla prescrizione, l’eventuale rinuncia in pendenza della prescrizione può valere come riconoscimento del diritto altrui e quindi come evento interruttivo della prescrizione stessa ai sensi dell’art. 2944 del codice civile.

Autorizzazione unica ambientale e annullamento d’ufficio

Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4859

Autorizzazione integrata ambientale – Valutazione impatto ambientale – Falsa rappresentazione dello stato dei luoghi – Annullamento d’ufficio – Interessi prevalenti

È legittimo il provvedimento di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e della valutazione di impatto ambientale (VIA) per un impianto di trattamento di rifiuti sanitari, qualora il privato abbia rappresentato uno stato dei luoghi diverso da quello reale (nella specie, per la presenza, nelle vicinanze dell’impianto, di insediamenti abitativi e di siti sensibili), dovendo peraltro accordarsi prevalenza alla tutela del diritto alla salute e dell’ambiente rispetto alle esigenze della produzione e dello smaltimento dei rifiuti.

Certificazione parità di genere e avvalimento

Consiglio di Stato, sezione IV, 18 giugno 2025 n. 5345

Procedura ad evidenza pubblica – Certificazione di parità di genere – Contratto di avvalimento – Condizioni – Nullità

È consentito il ricorso all’avvalimento per comprovare il possesso della certificazione di parità di genere, ex art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023; tuttavia, è necessario che il predetto contratto di avvalimento individui le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico attestato dalla certificazione, pena la nullità del contratto stesso ex art. 104, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Manutenzione impianti termici e accordi tra enti locali

Consiglio di Stato, sez. V, 4 giugno 2025, n. 4864

Servizi pubblici – Servizio di verifica e controllo dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici – Normativa Regione Lazio – Accordi fra Enti locali

Nel settore delle prestazioni energetiche dell’edilizia, l’art. 9 del d.lgs. n. 192 del 2005 stabilisce che le autorità competenti realizzano con cadenza periodica gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l’integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all’interno degli edifici previsto all’articolo 1, comma 44, della legge n. 239 del 2004, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini. La disposizione precisa espressamente che tali controlli sono svolti “privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza”. Il regolamento della Regione Lazio n. 30 del 2020, all’art. 26, prevede che i Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti possono concludere, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, accordi con le rispettive amministrazioni provinciali e la città metropolitana di Roma capitale, per lo svolgimento coordinato delle attività previste nel presente regolamento (tra cui appunto le ispezioni di cui al precedente art. 19, nonché per la predisposizione di un regolamento-tipo ai fini del recepimento uniforme delle disposizioni dallo stesso previste). Nell’attuale impianto normativo, dunque, lo strumento dell’accordo tra gli enti locali integra una scelta prioritaria e privilegiata rispetto al ricorso a soggetti privati, per cui non solo è lecito, ma addirittura preferibile.

La gestione in economia e le aziende speciali

Consiglio di Stato, sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5409

Affidamento diretto – Gestione in economia – Gestione mediante aziende speciali – Nozioni

L’art. 14 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti, qualora ritengano che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, possono adottare specifiche modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica fra cui la gestione in economia o mediante aziende speciali solo in caso di servizi diversi da quelli a rete.

La gestione in economia consente l’assunzione diretta del servizio mediante l’utilizzazione dell’apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell’ente affidante; l’attività di gestione del servizio viene esercitata dall’amministrazione locale attraverso l’utilizzazione del personale dell’amministrazione medesima. L’azienda speciale è, invece, un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000).

I delegati all’esproprio

Occupazione sine titulo – Beneficiario dell’espropriazione, promotore e delegato all’esproprio – Responsabilità solidale – Presupposti

In caso di occupazione sine titulo di un immobile in assenza di un provvedimento di esproprio, i soggetti beneficiari della procedura ablativa non possono essere destinatari della condanna alla restituzione del bene se l’apprensione è stata disposta esclusivamente dall’amministrazione nell’esercizio di poteri autoritativi propri della funzione espropriativa e sia mancata l’assunzione, da parte dei beneficiari, di un ruolo attivo o la ricezione di una delega nella occupazione materiale.

La responsabilità solidale tra amministrazione espropriante e altri soggetti per il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima di un bene, quale conseguenza della mancata conclusione del procedimento espropriativo, si configura soltanto laddove tali soggetti siano qualificabili come «delegati all’esproprio», sussistano elementi idonei a evidenziare un loro concorso di colpa ed emerga inoltre un contributo causale alla produzione dell’illecito.

Limiti all’avvalimento

Tar Campania, Salerno, sez. II, 29 maggio 2025, n. 1011

Contratti pubblici – Avvalimento – Limitazioni – Eccezionalità – Oggetto – Determinazione per relationem – Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari – Mancanza – Effetti

Alla luce della previsione contenuta nell’articolo 104, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in tema di avvalimento, la stazione appaltante può introdurre nella lex specialis disposizioni volte a delimitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara di soggetti particolarmente qualificati, in possesso di precipui requisiti di capacità tecnica e finanziaria, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tuttavia, trattandosi di norma eccezionale limitativa dell’istituto dell’avvalimento, l’amministrazione è tenuta a indicare, anche sommariamente, le specifiche e limitate attività riservate all’aggiudicatario in via esclusiva, in quanto caratterizzate da un elevato grado di specialità.

L’oggetto del contratto di avvalimento può essere determinato per relationem sulla base del complesso delle risorse aziendali che hanno consentito all’ausiliaria il conseguimento del requisito prestato, anche alla luce del principio del risultato sancito dall’art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale impone una più ampia interpretazione del contratto di avvalimento che non soggiace a rigidi formalismi volti ad irrigidire la disciplina sostanziale della gara. 

La mancanza della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari non rende invalido il contratto di avvalimento poiché, non essendo né un contratto di appalto né un subcontratto da questo derivato, esso non è riconducibile al disposto di cui all’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, considerato anche che gli obblighi previsti da tale disposizione, volti a prevenire infiltrazioni criminali, concernono una fase successiva a quella dell’ammissione alla gara e non riguardano i concorrenti non ancora appaltatori.

Autorizzazione unica ambientale e revoca

Consiglio di Stato, sez. IV, 30 maggio 2025, n. 4721

Esercizio di impianto di rifiuti – Autorizzazione unica ambientale – Revoca per inosservanza delle prescrizioni – Legittimità – Interessi rilevanti – Principio di precauzione – Sanzioni

È legittima la revoca dell’autorizzazione unica ambientale per l’esercizio di un impianto di rifiuti  adottata a fronte dell’incontestata sussistenza delle violazione delle prescrizioni, unitamente al disagio manifestato dalla popolazione e riscontrato dall’amministrazione nell’eccesso di emissioni, laddove detti inadempimenti abbiano  determinato un pericolo alla salute e all’ambiente che può essere anche solo potenziale,  in considerazione del valore degli interessi e dei beni tutelati che, anche alla luce del principio di precauzione, legittimano un’anticipazione delle soglie di tutela.

Sebbene l’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 consenta l’adozione di provvedimenti sanzionatori in presenza di violazioni di prescrizioni di carattere ambientale dell’autorizzazione unica ambientale, rilevano comunque le eventuali problematiche di carattere edilizio o paesaggistico che siano idonee ad incidere su profili relativi alla tutela dell’ambiente.