Consiglio di Stato/TAR

Istanza di titolo edilizio e silenzio assenso

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, parere 20 novembre 2025, n. 290

Titolo edilizio – Istanza di rilascio – Silenzio assenso – Cause ostative – Normativa Regione siciliana

In base all’art. 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, applicabile in Sicilia ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l.reg Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, le uniche cause ostative alla formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del titolo edilizio nelle fattispecie ordinarie sono rappresentate dalla presenza di vincoli, a partire da quelli in materia ambientale, in relazione ai quali la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l’operatività del principio di necessità di pronuncia esplicita. Pertanto, l’eventuale mancata conformità urbanistica dell’intervento oggetto dell’istanza non impedisce la formazione del silenzio assenso che, in assenza di vincoli, è subordinata al solo requisito temporale.

Appalti di servizi sociali e avvalimento

Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 novembre 2025, n. 1901

Contratti pubblici – Appalti di servizi sociali – Normativa eurounitaria – Principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento – Discrezionalità degli Stati membri – Avvalimento – Fondamento normativo – Applicabilità – Affidamenti di servizi alla persona

TAG (Contratti pubblici/Servizi sociali)

La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, su cui la disciplina nazionale deve modellarsi, contiene specifiche previsioni per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici, tra cui quelli in materia di istruzione.Ciò perché si tratta di categorie di servizi che, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, essendo prestati all’interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all’altro a causa delle diverse tradizioni culturali (considerando n. 114).

Anche quando il loro valore superi la soglia ritenuta rilevante, pertanto, gli Stati membri mantengono un’ampia discrezionalità, così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della direttiva tengono quindi conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi.

Ciò posto, la direttiva specifica al Titolo III (artt. 74 ss.) che «gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l’aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione.   Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali».

L’istituto dell’avvalimento, dal canto suo, trova la sua radice europea nell’art. 63 della direttiva, accolto nel Titolo II della stessa. Si tratta, quindi, di istituto che gli Stati membri non hanno l’obbligo di applicare nelle procedure per l’aggiudicazione dei servizi alla persona.

In questo contesto si pone l’art. 128 d.lgs. n. 36 del 2023, il quale, nell’indicare le norme del codice dei contratti pubblici applicabili agli affidamenti di servizi alla persona, esclude l’art. 104, sull’avvalimento.

Ne deriva che, un’interpretazione piana del quadro normativo è nel senso che, sebbene non vi sia un ostacolo normativo alla stazione appaltante perché preveda che si possa applicare l’avvalimento, esso, se non esplicitamente contemplato dalla legge speciale di gara, non trova spazio nelle procedure relative ai servizi alla persona.

Non a caso, nell’offrire il proprio consulto in occasione dell’emanazione del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che introdusse nell’ordinamento il c.d. “regime alleggerito” autorizzato dalla Direttiva 2014/24/UE, il Consiglio di Stato, con parere del 30 marzo 2017, n. 782, sottolineò come tale scelta escludesse l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento.

Servizi sociali, costo delle rette e compiti dei Comuni

Tar Lombardia, Milano, sez. V, 7 novembre 2025, n. 3610

Servizi sociali – Nozione – Necessità di ricovero stabile presso strutture residenziali – Obblighi comunali connessi all’eventuale integrazione economica – Progetto individuale – Normativa Regione Lombardia – Principi regolatori in materia – Compartecipazione dell’assistito – Disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – Ratio

Giova rammentare che:

– ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 31/03/1998, n. 112, si intendono per “servizi sociali”: «tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia»;

– per essi, la legge 08/11/2000, n. 328 (intitolata «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»), dopo avere enunciato i princìpi generali del sistema predetto, chiarendo (all’art. 1 comma 2) come «Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ha – tra l’altro – previsto:

– all’art. 6, ultimo comma, che: «Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica»;

– e, all’art. 14, che: «Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili (…), i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale (…)» (così, il comma 1) il quale progetto individuale «comprende (…) i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale (…)» (così, il comma 2).

La Regione Lombardia, poi, con la legge 12/03/2008, n. 3 (di «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»), ha chiaramente indicato, fra i «principi» della materia, quello della «libertà di scelta, nel rispetto dell’appropriatezza delle prestazioni» (di cui all’art. 2, comma 1 lettera c), ulteriormente declinato nel successivo art. 7, ove si legge che: «Le persone che accedono alla rete delle unità di offerta sociali hanno diritto a:

a) scegliere liberamente le unità d’offerta, compatibilmente con il requisito dell’appropriatezza delle prestazioni; (…)» (così, il comma 1, lettera a).

Sul versante giurisprudenziale, poi, preme rammentare come, secondo l’orientamento costante, anche di questo Tribunale, l’art. 6, ultimo comma, della legge n. 328 del 2000, unitamente alle norme contenute nell’art. 14 della stessa legge e negli artt. 2 e 7 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2008, costituisca fonte di diversi principi che governano la materia in esame, «quali quelli di presa in carico personalizzata, di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, i quali impongono che siano i comuni a garantire il servizio al cittadino, con obbligo di farsi carico dell’intera retta di ricovero comprensiva della componente sanitaria, salvo poi la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative a tale componente (che non possono assolutamente essere scaricate sull’utente o sulla famiglia) in base ai criteri di riparto indicati dal d.p.c.m. 14 febbraio 2001 e dal d.p.c.m. 29 novembre 2001».

L’ordinamento pone, quindi, direttamente in capo ai comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociosanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria e salva la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale.

Con specifico riguardo alla compartecipazione dell’assistito, poi, le norme di riferimento, ovvero gli artt. 25 della legge n. 328 del 2000 e 8, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2008, stabiliscono che l’accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente, oggi contenuta nel dPCM n. 159 del 2013.

Da tali norme si ricava che, non soltanto l’accesso ma anche la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali è stabilito avendo come base la disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente o ISEE, non tollerando la disciplina di settore [che deve ricevere uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13.10.2015, n. 4742; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 12.09.2013, n. 2139)], l’utilizzo da parte dei Comuni di criteri ulteriori e/o difformi, che diano rilievo ad elementi diversi rispetto a quelli indicati nel decreto n. 159 del 2013 al fine di determinare il livello di capacità economica dell’assistito [con la conseguenza che non sono ammessi altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei soggetti che chiedono prestazioni di tipo assistenziale.

Essendo la finalità dell’ISEE quella di determinare la reale capacità economica dell’assistito, l’intervento del Comune deve essere congruente alle sue risultanze e non può, pertanto, condurre a richieste di compartecipazione sproporzionate o, addirittura, superiori alle capacità economiche del disabile, così come risultanti dall’ISEE.

Istanze di regolarizzazione edilizia e preavviso di rigetto

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 3 novembre 2025, n. 846

Procedimento amministrativo – Provvedimento di diniego – Preavviso di rigetto – Ambito applicativo – Omissione – Annullamento

L’istituto del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, possiede una portata generale e si applica anche alle istanze di regolarizzazione edilizia (id est, accertamento di conformità e condono). La sua omissione costituisce, pertanto, un vizio di procedura del provvedimento di diniego, che può essere annullato laddove il privato, oltre a denunciare la lesione delle sue garanzie partecipative, indichi in giudizio gli elementi fattuali o valutativi che, introdotti nel procedimento, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento finale.

Revoca dell’atto amministrativo e indennizzo

Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8229

Procedimento amministrativo – Atto amministrativo – Motivazioni fondanti illegittime – Revoca – Presupposti – Indennizzo – Affidamento incolpevole – Buona fede

I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi – definiti dall’art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990 con formule lessicali (volutamente) generiche – consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell’adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario.

Quando il provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali idonea a sorreggerlo, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente di per sé a supportare l’intero provvedimento, per cui non assumono alcun rilievo le ulteriori censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali, poiché l’eventuale illegittimità di tali altre motivazioni non può comunque portare al suo annullamento.

Il provvedimento di revoca della dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di finanza di progetto è legittimo laddove fondato sull’autonomo profilo motivazionale dell’assenza di esito positivo della successiva procedura di gara.

L’indennizzo conseguente a revoca di un atto amministrativo legittimo, ma non più rispondente all’interesse pubblico demandato alla cura dell’amministrazione, non consegue in via diretta e automatica all’atto di revoca, occorrendo altresì che abbia inciso su un affidamento incolpevole del privato, tale non potendosi intendere quello di chi abbia volontariamente dato causa all’atto oggetto di successiva revoca, ovvero abbia tenuto una condotta complessiva non improntata ai canoni della normale diligenza, ovvero al generale dovere di buona fede.

Attività produttive, ordine pubblico, revoca delle autorizzazioni e riparto di competenze

Tar Piemonte, Torino, sez. III, 17 novembre 2025, n. 1635

Ordine pubblico – Attività produttive – Sospensione della licenza – Revoca delle autorizzazioni commerciali – Competenza – Ratio

L’art. 100 T.U.L.P.S. stabilisce che “Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.

L’art. 19, comma 4, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 prevede che “I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso”.

Dal combinato disposto degli artt. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 19, comma 4, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 si desume che i Comuni non hanno alcuna competenza propria ed autonoma in materia di ordine pubblico e, dunque, non possono compiere autonome valutazioni in ordine a tale interesse, ma sono tuttavia competenti a revocare le autorizzazioni commerciali da essi rilasciate, per motivi di ordine pubblico, se vi sia una richiesta in tal senso da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, che è l’organo istituzionalmente preposto alla tutela di tale ordine.

Tale assetto normativo rinviene la sua ratio nella considerazione che la revoca di un’autorizzazione commerciale, in quanto contrarius actus, deve provenire dall’Autorità che ha adottato l’autorizzazione della cui revoca si discute e, pertanto, non potrebbe l’Autorità di pubblica sicurezza revocare direttamente un’autorizzazione rilasciata dal Comune, sicché si impone una leale collaborazione tra Amministrazioni preposte alla cura di diversi interessi e si prevede la competenza formale del Comune a revocare le proprie autorizzazioni, su proposta vincolante dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Consorzio stabile, procedura di gara e partecipazione autonoma di un’impresa consorziata

Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8413

Contratti pubblici – Procedura ad evidenza pubblica – Consorzio stabile e impresa consorziata con stesso amministratore – Unico centro decisionale d’imputazione delle offerte – Esclusione dalla gara – Legittimità – Onere probatorio

È legittima l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettera d, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), del consorzio stabile e di una sua impresa consorziata, che partecipi in via autonoma, nell’ipotesi in cui il presidente del consiglio di amministrazione del primo sia anche amministratore della seconda, dovendo considerarsi le offerte come provenienti da un unico centro decisionale.

Sebbene incomba sulla stazione appaltante che disponga l’esclusione ai sensi dell’art. 95 comma 1 lett. d) del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) l’accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d’imputazione delle offerte, sulla base di indici presuntivi concreti, non è richiesta anche la prova che il collegamento fra i concorrenti sia poi pervenuto a risultati effettivi in relazione ai contenuti delle offerte e all’artificiale condizionamento degli esiti della gara.

Le misure di self cleaning

Consiglio di Stato, sez. V, 28 ottobre 2025, n. 8353

Contratti pubblici – Consorzio stabile – Requisiti di partecipazione – Estromissione o sostituzione –  Self cleaning – Onere motivazionale – Valutazione – Discrezionalità

L’art. 97 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) consente al consorzio stabile di estromettere o sostituire una propria consorziata esecutrice, interessata da una causa di esclusione o dal venire meno di un requisito di qualificazione, con altro soggetto munito dei necessari requisiti, a condizione che vengano comunicate, nella tempistica prevista dalla norma, le misure adottate per porre rimedio alla causa di esclusione dalla procedura di gara.

Con riguardo al self-cleaning, la motivazione si impone, ai sensi dell’art. 96, comma 6, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36),  anche a fronte della ricorrenza di ipotesi di esclusione non automatica, sia in caso di rigetto che di accoglimento dell’istanza, allo scopo di fare evincere le ragioni della valutazione tecnica compiuta dalla stazione appaltante sulle misure di ravvedimento proposte, non essendo ammissibile, diversamente da quanto ritenuto con riferimento all’ipotesi di giudizio di ammissione alla gara, una motivazione implicita sulla non rilevanza dell’illecito.

La valutazione delle misure di self cleaning tiene conto di plurime circostanze che sono oggetto di un’attività di verifica connotata da discrezionalità principalmente tecnica.

Impianti di produzione di energia e pianificazione urbanistica

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 27 ottobre 2025, n. 950

Pianificazione urbanistica – Installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Divieto generale e astratto – Inammissibilità – Aree idonee – Art. 20, comma 8, lettera c-quater d.lgs. 199/2021 – Criteri interpretativi

I comuni, in sede di pianificazione territoriale, non possono vietare in modo generale e astratto l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia in aree che, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 199 del 2021, sono idonee all’installazione di tali impianti, giacché un tale divieto viene a costituire una deroga, introdotta mediante un piano urbanistico comunale, ad una disposizione di legge; sia in aree che sono dichiarate inidonee dalla legge.

La lettera c-quater dell’art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 non può essere intesa nel senso che essa preveda requisiti ulteriori (assenza di vincoli culturali o paesaggistici e distanza da beni vincolati) che devono sussistere in tutte le ipotesi previste dalle lettere precedenti, in aggiunta agli specifici requisiti contemplati in ciascuna di esse, affinché le aree siano idonee; va invece intesa come un’ipotesi distinta da quelle elencate nelle lettere precedenti, che prevede requisiti propri valevoli solo per essa, e che ha la funzione di ampliare il novero delle aree idonee, aggiungendovi una fattispecie ulteriore a quelle già contemplate nelle lettere precedenti.

Concessioni di beni pubblici e disciplina dei contratti pubblici

Consiglio di Stato, sez. VII, 24 ottobre 2025, n. 8266

Beni pubblici – Patrimonio indisponibile dello Stato – Concessioni di beni pubblici – Contratto attivo – Applicazione del codice contratti pubblici – Esclusione

La concessione di un bene demaniale, diversamente dalla concessione di lavori o di servizi, è un contratto attivo di valorizzazione o concessione di beni pubblici in senso patrimoniale; pertanto, resta regolata dal diritto nazionale e non dal codice dei contratti pubblici: sicché non possono applicarsi, ad una concessione di un bene demaniale, gli artt. 43, della direttiva 2014/23/UE e 175, d.lgs. n. 50 del 2016.