Mese: Dicembre 2025

La revoca del presidente del consiglio comunale

Tar Campania, Napoli, sez. I, 21 novembre 2025, n. 7570

Consiglio comunale – Presidente – Violazione dei doveri d’ufficio – Revoca – Onere motivazionale e documentale rafforzato

La delibera consiliare di revoca dalla carica di presidente del consiglio comunale deve essere motivata, non sul venir meno del rapporto di fiducia politica con la maggioranza, bensì in relazione al cattivo esercizio della funzione istituzionale, legato alla persistente violazione dei doveri di ufficio nonché alla compromissione dell’imparzialità della carica. Il vizio motivazionale non può ritenersi sanato richiamando stralci di dichiarazioni di voto rese dai consiglieri durante il dibattito, in assenza di contestualizzazione temporale e di riscontro documentale delle condotte asseritamente negligenti.

Attività produttive, SCIA e poteri di accertamento

Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8680

Attività produttive – SCIA – Contenuto – Poteri di controllo – Termini – Annullamento d’ufficio

Ai sensi dell’art. 19 delle legge 7 agosto 1990, n. 241,  il controllo del contenuto della segnalazione e l’accertamento della eventuale «carenza dei requisiti e dei presupposti» deve essere effettuato dall’amministrazione nei sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività; ciò anche quando l’amministrazione constati la «presenza di attestazioni non veritiere», che consente all’amministrazione di disporre «la sospensione dell’attività intrapresa» (art. 19, comma 3), ma non autorizza la violazione del termine perentorio entro il quale adottare gli eventuali provvedimenti conformativi o inibitori.

Una volta decorso il termine perentorio di cui al primo periodo dell’art. 19, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esercizio dei poteri spettanti all’amministrazione in ordine agli effetti giuridici della segnalazione certificata è subordinato ai medesimi presupposti dell’annullamento d’ufficio, disciplinato dall’art. 21-nonies della medesima legge, ovvero nel rispetto del relativo termine e nella sussistenza di una ragione di illegittimità, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico concreto.

Abusi, ordine di demolizione e approvazione della giunta comunale

Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8408

Abuso edilizio – Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Inottemperanza – Esecuzione coattiva – Approvazione della Giunta comunale – Non necessarietà – Normativa Regione Emila Romagna

È legittima l’esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione, in assenza dell’ottemperanza da parte del soggetto destinatario dell’ordinanza di demolizione, senza che rilevi l’assenza di approvazione della valutazione tecnico-economica da parte della  giunta comunale, prevista dall’ art. 23 comma 1, legge regionale Emilia Romagna n. 23 del 2004 e dall’art. 41, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, vigente ratione temporis, che ha una valenza meramente interna all’organizzazione comunale, in quanto finalizzata a consentire un controllo da parte dell’organo collegiale sulle modalità di esecuzione dell’intervento, tenuto conto della possibilità di affidare i relativi lavori (anche a trattativa privata) e soggetti terzi e degli inevitabili riflessi finanziari dell’operazione sul bilancio dell’amministrazione.

Anomalia dell’offerta e “caccia all’errore”

Consiglio di Stato, sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9696

Contratti pubblici – Subprocedimento di anomalia dell’offerta – Ratio – Valutazione – Voci di costo – Modifiche – Ammissibilità – Principio di immodificabilità dell’offerta economica

Il subprocedimento di anomalia dell’offerta è finalizzato ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta, nonché l’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte; la relativa valutazione ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà.

Ne discende che deve ritenersi consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o normative, ma anche al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori.

Occorre, in sostanza, tenere adeguatamente distinti il contenuto (immodificabile) della proposta contrattuale, affidata all’offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei costi (motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica della anomalia): altro sono, invero, i dati economici indicati nella prima (nella specie, i prezzi unitari riferiti all’accordo quadro in via di aggiudicazione), che, nel caso in esame, risultano essere rimasti invariati; altro le giustificazioni che, come tali, sono variamente sviluppate sulla scia delle richieste provenienti, in prospettiva interlocutoria e nella prospettiva di scenari alternativi di evoluzione della commessa contrattuale programmatica, dalla stazione appaltante, potendo anche operarsi la compensazione tra sovrastime e sottostime, ovvero la valorizzazione di economie sopravvenienti, in grado di refluire sull’affidamento del contratto.

La compensazione urbanistica o “perequazione compensativa”

Consiglio di Stato, sez. IV, 1 dicembre 2025, n. 9436

Convenzioni urbanistiche – Indennità di espropriazione – Diritti edificatori – Divieto di cumulo – Urbanistica perequativa – Edificabilità – Quote – Oneri – Valore edificatorio – Compensazione urbanistica – Nozione – Forme attuative

In ipotesi di accordo riconducibile all’urbanistica compensativa deve escludersi la possibilità di  cumulo tra l’indennità di espropriazione, accettata dalla parte, e i diritti edificatori, dal momento che il loro riconoscimento finirebbe per tradursi in un’ingiustificata duplicazione dell’indennizzo, in contrasto con la logica compensativa; detti diritti  possono pertanto essere riconosciuti soltanto in luogo dell’indennità di espropriazione.

ln caso di urbanistica perequativa, tra i proprietari di un determinato ambito territoriale vi è una distribuzione paritetica e proporzionale  del vantaggio costituito dall’edificabilità, quanto dell’onere di contribuzione ai costi di riqualificazione, urbanizzazione e realizzazione di aree a servizi di pubblica utilità o verde, con la conseguenza che viene riconosciuto un valore edificatorio costante, indipendentemente dalla effettiva e specifica collocazione, all’interno di esso, dei fabbricati assentiti; collocazione che, stante appunto l’effetto distributivo-perequativo, risulta  indifferente per i singoli proprietari, i cui terreni saranno comunque destinatari di una quota uguale di edificabilità.

Nell’ipotesi della compensazione urbanistica, anche definita perequazione compensativa, l’amministrazione, a fronte della cessione gratuita dell’area oggetto di trasformazione pubblica, ovvero di imposizione su di essa di un vincolo assoluto di inedificabilità o preordinato all’esproprio, attribuisce al proprietario un indice di capacità edificatoria fruibile su altra area di proprietà pubblica o privata, non necessariamente contigua e suscettibile di successiva individuazione. La compensazione urbanistica – che può realizzarsi in diverse forme attuative – può fungere da strumento della pianificazione generale tradizionale (compensazione infrastrutturale), ovvero dipendere dall’esigenza di tenere indenne un proprietario al quale venga imposto un vincolo di facere o non facere per ragioni ambientali-paesaggistiche (compensazione ambientale).

Il subappalto c.d. “necessario”

Tar Campania, Salerno, sez. II, 27 novembre 2025, n. 1952

Contratti pubblici – Subappalto necessario e facoltativo – Nozioni – Modalità operative – Difetto di qualificazione – Onere dichiarativo – Non sanabilità per mezzo di soccorso istruttorio – Oneri di sottoscrizione dell’offerta – Ratio – Soluzioni migliorative – Varianti – Differenze

Nel subappalto classico o facoltativo, l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale, essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione. Il subappalto si configura, invece, come “necessario”, allorché l’affidamento in subappalto (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria sia imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire tali tipo di prestazioni.

Il subappalto necessario è connotato dalla necessaria combinazione delle regole di gara con le regole esecutive. La possibilità di partecipazione alla gara si fonda, infatti, sull’utilizzo di due fattispecie, quella dell’avvalimento e quella del subappalto, afferenti rispettivamente a fasi diverse della disciplina delle commesse pubbliche, ovvero della gara e dell’esecuzione del contratto, consentendo, perciò solo, l’utilizzo anticipato dell’istituto esecutivo del subappalto a fini qualificatori.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto nelle categorie scorporabili a base di gara per sopperire a un difetto di qualificazione, nella dichiarazione di subappalto dovrà espressamente manifestare la volontà di avvalersi di subappalto necessario, cioè di subappaltare i lavori della categoria perché privo di corrispondente qualificazione.

La mancata dichiarazione di subappalto necessario non può essere sanata con il meccanismo del soccorso istruttorio.

L’onere formale della sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato ha lo scopo di fornire alla stazione appaltante garanzie di attendibilità, fattibilità e funzionalità delle prestazioni migliorative proposte. Tale requisito documentale non può essere considerato assorbito o reso superfluo dalla sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del concorrente, poiché i due adempimenti hanno finalità distinte e non sovrapponibili. Mentre la sottoscrizione dell’offerta da parte del concorrente manifesta l’impegno assunto in relazione agli obblighi derivanti da essa, la sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte di un soggetto qualificato e abilitato attesta la conformità dei contenuti migliorativi dell’offerta alle norme tecniche pertinenti.

Le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione; mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara.

Concorsi pubblici, riserve di posti e oneri di dichiarazione dei relativi titoli

Consiglio di Stato, sez. V, 28 ottobre 2025, n. 8336

Pubblico impiego – Procedura concorsuale – Graduatoria – Titolo di riserva – Valutabilità – Condizioni

Il titolo di riserva per il personale dipendente dell’amministrazione banditrice del concorso, previsto per i concorsi pubblici all’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 e richiamato all’art. 1 del bando, è valutabile, sebbene non dichiarato in sede di domanda di partecipazione, se fin da allora posseduto nonché esibito, all’esito del superamento della relativa prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria, nei termini a tal fine indicati dall’amministrazione.

Occupazione di suolo pubblico, revoca e oneri procedimentali

Tar Lazio, Roma, sez. II-ter, 30 settembre 2025, n. 16832

Procedimento amministrativo – Concessione per occupazione di suolo pubblico – Sequestro penale – Revoca – Fondamento – Illegittimità – Comunicazione di avvio del procedimento – Onere motivazionale

È illegittima la revoca in autotutela di una concessione per occupazione di suolo pubblico fondata unicamente su un sequestro penale intervenuto prima del rilascio del titolo, quando l’Amministrazione ometta di avviare un contraddittorio e non consideri che il sequestro deriva proprio dalla mancata tempestiva adozione della concessione poi rilasciata.

In assenza di comunicazione di avvio del procedimento e di un’adeguata motivazione sulla specifica fattispecie, risulta violata la disciplina dell’attività provvedimentale di secondo grado.

Annullamento, vizi formali e discrezionalità tecnica

Consiglio di Stato, sez. IV, 2 dicembre 2025, n. 9487

Atto amministrativo – Vizi formali e procedimentali – Annullamento – Sanabilità – Art. 21-octies, c. 2, L. 241/1990 – Ratio – Onere probatorio – Discrezionalità tecnica ed amministrativa – Differenze

L’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 prevede, come noto, una sorta di sanatoria processuale per i vizi di forma e del procedimento. In base a tale disposizione, in particolare, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La ratio di questa previsione, ad avviso del prevalente orientamento giurisprudenziale, risiede nell’assenza di un concreto interesse ad ottenere l’annullamento di un provvedimento giusto nella sostanza e sbagliato solo nella forma.

Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, a causa della violazione delle garanzie partecipative, la parte ha l’onere di allegare quale apporto collaborativo avrebbe potuto e voluto fornire alla P.A per orientarla in senso diverso rispetto alla determinazione assunta, non potendo dolersi del mero dato formale dell’omissione della comunicazione di avvio.

La giurisprudenza ha, a tal riguardo, chiarito che l’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, sembrerebbe, prima facie, porre in capo all’amministrazione l’onere di dimostrare, in caso di mancata comunicazione dell’avvio, che l’esito del procedimento non poteva essere diverso. Tuttavia, tale interpretazione, alla stregua di un costante indirizzo interpretativo, non appare praticabile, in quanto finirebbe per far gravare sulla P.A. una probatio diabolica, quale sarebbe quella consistente nel dimostrare che ogni eventuale contributo partecipativo del privato non avrebbe mutato l’esito del procedimento. Per tale ragione si è reso necessario interpretare diversamente la disposizione in esame, nel senso che il privato non può limitarsi a dolersi dell’omessa comunicazione di avvio, ma deve anche quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione. Solo dopo che il ricorrente ha adempiuto questo onere di allegazione, che la norma implicitamente pone a suo carico, la P.A. sarà gravata del ben più consistente onere di dimostrare che anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato.

Secondo una definizione oramai largamente accreditata, si è in presenza di discrezionalità tecnica quando l’Amministrazione procede ad accertare un fatto complesso facendo applicazione di parametri propri di conoscenze specialistiche e opinabili. La discrezionalità tecnica attiene (per lo più) alla conoscenza del fatto, se si vuole a quella particolare conoscenza che comporta la valutazione di un fatto complesso. La discrezionalità tecnica, a differenza di quella amministrativa, si concentra su un unico interesse.

Diversamente dalla discrezionalità amministrativa, che rimette all’amministrazione la ponderazione di interessi pubblici e privati, talora contrapposti, presenti nella fattispecie concreta, la discrezionalità tecnica rimette all’amministrazione l’apprezzamento di fatti complessi alla luce di criteri tecnici e scientifici ad applicazione ed esiti incerti.

Anche dottrina contemporanea ha progressivamente riconosciuto la disomogeneità tra le categorie della discrezionalità amministrativa e quella della discrezionalità tecnica, in base al fondamentale rilievo per cui alla discrezionalità tecnica sono ontologicamente estranei i profili della valutazione e ponderazione di pubblici interessi.

Beni culturali danneggiati e applicazione della sanzione

Tar Toscana, Firenze, sez. I, 28 novembre 2025, n. 1925

Beni culturali – Obblighi di protezione e conservazione – Violazione – Danno conseguente – Reintegrazione a spese del danneggiante – Impossibilità – Sanzione pecuniaria – Natura giuridica – Determinazione

L’art. 160, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004 prevede che “Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione”. Il comma 4 stabilisce poi che “Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta e alla diminuzione di valore subita dalla cosa”. La sanzione pecuniaria prevista da quest’ultima disposizione non ha una funzione strettamente repressiva, ma sostanzialmente ripristinatoria, come si desume dal fatto che la stessa viene irrogata – in via alternativa e residuale – quando non sia possibile la materiale reintegrazione dello stato originario del bene culturale e dal fatto che essa debba essere commisurata all’entità del pregiudizio arrecato o al vantaggio illecitamente perseguito dal responsabile. Il successivo comma 5 prevede, infine, che “Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato”. Dal tenore letterale di quest’ultima disposizione si ricava che la sanzione viene dapprima determinata dal Ministero e poi, in caso di mancata accettazione da parte del soggetto obbligato, la stessa può essere definita dalla commissione, all’esito di un ulteriore segmento procedimentale.

Il fatto che la fase dinanzi alla commissione sia solo eventuale – perché rimessa all’iniziativa del destinatario della sanzione – costituisce ulteriore conferma del fatto che il Ministero possa (e debba) provvedere comunque ad una prima determinazione della sanzione; che rimarrà l’unica applicabile, sia nel caso in cui la nomina della commissione non venga richiesta dall’obbligato, sia quando la nuova fase procedimentale non venga portata a conclusione per inerzia di una delle parti (compresa quella obbligata, che potrebbe trascurare gli adempimenti necessari al concreto svolgimento di questo ulteriore passaggio procedimentale, nell’intento di rinviare, sine die, l’adozione della sanzione di cui è destinataria).