Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 25 novembre 2025, n. 30836
Pubblico impiego – Pubblico impiego privatizzato – Mobilità volontaria – Passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni – Giurisdizione – Giudice ordinario
L controversie relative alla mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
La procedura di mobilità esterna ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 non dà luogo alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro mediante concorso pubblico, ma realizza una mera modificazione soggettiva di un rapporto già esistente, configurabile come cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c., con il consenso di tutte le parti coinvolte. Anche quando la mobilità sia attivata mediante un atto formalmente qualificato come “bando”, non vengono in rilievo poteri autoritativi dell’amministrazione, bensì la sua capacità di diritto privato nella gestione del personale. Ne consegue che le questioni relative alla legittimità degli atti organizzativi adottati all’esito della procedura possono essere valutate in via incidentale dal giudice ordinario, competente in base al petitum e alla causa petendi della domanda.
