Procedimenti e regimi amministrativi

Installazione di dehors e titoli edilizi

Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2026, n. 6617

Titolo edilizio – Installazione di dehors – Qualificazione urbanistico-edilizia – Precarietà – Nozione – Destinazione funzionale – Trasformazione del territorio

Con riguardo alla questione giuridica centrale del giudizio, concernente la qualificazione urbanistico-edilizia della installazione del dehors e, in particolare, la possibilità di ricondurla alla categoria delle opere precarie per la cui esecuzione non sarebbe necessario il permesso di costruire, la prospettazione dell’appellante impone di verificare quale sia il criterio giuridicamente rilevante ai fini della qualificazione dell’intervento. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, alla quale il Collegio intende dare continuità, afferma che la nozione di precarietà non coincide né con la facile amovibilità della struttura, né con le caratteristiche dei materiali impiegati. Costituisce principio costante, infatti, quello secondo cui la precarietà deve essere valutata in relazione alla funzione oggettivamente assolta dal manufatto e alle esigenze che esso è destinato a soddisfare.

Ne consegue che un’opera è qualificabile come precaria soltanto quando sia funzionalmente destinata a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e circoscritte nel tempo, destinate a cessare entro un termine predeterminato o comunque oggettivamente prevedibile.

Questo Consiglio di Stato ha precisato, altresì, che «la precarietà dell’opera non dipende dalla natura dei materiali utilizzati o dalla sua facile rimovibilità, ma dalla destinazione funzionale del manufatto a soddisfare esigenze temporanee e contingenti» e che «non possono essere considerate precarie le opere destinate ad un’utilizzazione stabile e duratura, ancorché realizzate con materiali facilmente amovibili» (ex multis: sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2597; id., 15 gennaio 2018, n. 150; id., 1 aprile 2016, n. 1291). La ratio dell’orientamento risiede nella considerazione che ciò che rileva ai fini urbanistici è l’effetto di stabile trasformazione del territorio derivante dall’insediamento del manufatto. Per tale ragione la giurisprudenza ha costantemente escluso la natura precaria di strutture poste a servizio di attività economiche, commerciali o ricettive, quando risultino destinate ad ampliare in modo stabile la capacità di utilizzo dell’esercizio.

Gli accordi ex art. 30 TUEL

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 18 agosto 2026, n. 1446

Procedimento amministrativo – Accordi fra Enti locali – Natura giuridica

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni finalizzati allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi, sottoscritti ai sensi dell’art. 30 del TUEL, rappresentano una species del genus degli accordi fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Il potere di “ordinanza”

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 3 agosto 2026, n. 1529

Ordinanze sindacali contingibili e urgenti – Presupposti – “Urgenza” – Definizione – Situazione di pericolo – “Contingibilità” – Nozione – Onere motivazionale rafforzato – Destinatari

Occorre ricordare che presupposto per l’adozione, da parte del Sindaco, di un’ordinanza contingibile e urgente è una situazione di pericolo per un danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica che, per il suo carattere di eccezionalità e rilevanza, non possa essere fronteggiata con i rimedi ordinari e che imponga, di conseguenza, strumenti immediati e indilazionabili che si sostanziano anche nell’imposizione di chiari e specifici obblighi di fare e di non fare a carico del privato.

L’“urgenza” richiesta dalla norma consiste nella materiale impossibilità di procrastinare l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno a breve distanza di tempo.

La giurisprudenza ha precisato che la situazione di pericolo può protrarsi per un lungo periodo senza cagionare il danno e che ciò non impedisce l’esercizio del potere di ordinanza nel momento in cui l’aggravamento rende l’intervento non ulteriormente rinviabile.

Il requisito della contingibilità sussiste anche laddove sia dimostrata l’impossibilità di ricorrere ai rimedi ordinari per fronteggiare in concreto una situazione di pericolo. Secondo la giurisprudenza consolidata, la contingibilità deve essere intesa come «attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza» e, tuttavia, «l’ordinanza contingibile e urgente, ex art. 54, comma 4, T.U.E.L., può essere adottata anche quando il pericolo per la pubblica incolumità non è imminente, ma consiste in una ragionevole probabilità che possa verificarsi se non si interviene prontamente, anche se tale situazione di pericolo dura da molto tempo e potrebbe protrarsi per un lungo periodo e se non si sia verificato ancora il crollo di parti pericolanti dell’edificio.

Va rilevato che il potere sindacale di ordinanza presuppone situazioni di pericolo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, ma non incontra, in modo assoluto, una limitazione nel contenuto dell’ordinanza, il quale piuttosto deve aver riguardo alla specifica situazione di pericolo da fronteggiare.

In presenza di una conclamata condizione di pericolo per l’incolumità pubblica, ai fini della legittimità dell’ordine è sufficiente che il Comune provveda ad individuare i destinatari in base alla situazione di fatto che si presenti nell’immediato, dovendosi escludere che in tale settore di intervento l’Amministrazione sia tenuta a svolgere complessi e laboriosi accertamenti di natura privatistica, essendo necessaria soltanto una verifica minima e di immediata realizzazione in vista dell’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente; rimane fermo il limite di non porre incombenze a carico di soggetti del tutto estranei alla situazione di pericolo e che non hanno alcun legame con il bene da mettere in sicurezza, essendo in tal caso assolutamente impossibile che questi ultimi possano (e debbano) effettuare interventi al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità.

Le “intersezioni” stradali

Tar Liguria, Genova, sez. I, 24 agosto 2026, n. 1037

Circolazione stradale – Intersezione – Nozione

Il parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (in data 30 luglio 2010) ha precisato che per intersezione si intende l’intersecazione delle correnti di traffico da tutti i lati ed organizzata in modo da consentirne lo smistamento dall’una all’altra di esse (T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. II, sent. n. 53/2018 nonché T.a.r. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, sent. n. 251/2023 che ricorda come che non soltanto l’attraversamento, ma anche l’intersezione a “T” o ad “Y” e la semplice confluenza costituiscono “intersezioni” secondo la definizione del Codice della strada).

La fattispecie della intersezione stradale (di cui all’art. 3 codice della strada) può essere estensivamente ravvisata nelle situazioni che comunque impegnano l’attenzione dell’automobilista, com’è nei pressi di diramazioni ed accessi da cui provengono altri veicoli.

Occupazione illegittima

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 30 luglio 2026, n. 2291

Occupazione illegittima – Potere di fatto – Atti corrispondenti all’esercizio del possesso – Abuso – Attività di rimessa di veicoli – Potere prefettizio di sospensione o divieto – Ratio

Come precisato in plurime occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., n. 5410/2025) in tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della Pubblica Amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto), l’acquisizione del fondo, ove il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente in forma di detenzione – in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità, decreto di occupazione d’urgenza, ecc.) – il prolungarsi della detenzione o il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso, quali la realizzazione dell’opera pubblica e la irreversibile trasformazione del bene, di per sé, denotano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene e non trasformano la detenzione in possesso, richiedendosi, a tal fine, la prova del compimento di attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore.

Il potere prefettizio di sospensione o divieto dell’attività di rimessa di veicoli previsto dal D.P.R. n. 480/2001 è legato a specifiche e motivate esigenze di pubblica sicurezza, mentre il potere sostanzialmente esercitato dal Comune in relazione alla segnalazione certificata di inizio attività si riferisce alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività alla luce della disciplina urbanistico-edilizia, anche in relazione alla legittima disponibilità del bene da parte del segnalante.

Autotutela, termine e falsa rappresentazione dei fatti

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 13 luglio 2026, n. 478

Atto amministrativo – Autotutela – Termine – Superamento – False rappresentazioni dei fatti – Giudicato penale – Necessità

È illegittimo l’annullamento d’ufficio adottato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 21-nonies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, ove il falso addebitato al privato istante non sia stato previamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, tanto se esso sia consistito in dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà di fatto.

Abuso edilizio, procedure esecutive e termine per la domanda in sanatoria

Consiglio di Stato, sez. II, 3 giugno 2026, n. 4395

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Aggiudicazione in procedure esecutive – Termine per la domanda – Decorrenza – Oggettiva non conoscibilità dell’abuso

Ai sensi dell’art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, il termine di centoventi giorni per la presentazione della domanda di sanatoria, da parte dell’aggiudicatario di un immobile trasferito nell’ambito di una procedura esecutiva, decorre dalla data dell’atto di trasferimento. Solo in via eccezionale il dies a quo può essere posticipato ove l’abuso non sia oggettivamente conoscibile, mentre restano irrilevanti la mancata conoscenza soggettiva dell’abuso, la sua non agevole percepibilità o la buona fede dell’aggiudicatario. L’onere di dimostrare l’oggettiva non conoscibilità dell’abuso grava sull’interessato che invochi la posticipazione del termine.

ISEE e compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 luglio 2026, n. 1540

Prestazioni sociosanitarie e sociali – Accesso e compartecipazione – ISEE – Disciplina statale e della Regione Veneto – Capacità contributiva – Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento – Condizione di disabilità ex art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992 – Cause – Irrilevanza

La disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, come si può desumere dal dato testuale del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che, all’art. 2, espressamente prevede che l’ISEE costituisce lo strumento “… di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni”.

Quanto all’inclusione dell’indennità di accompagnamento nella capacità contributiva, l’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016 stabilisce che “I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari […] connessi alla condizione di disabilità […] non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE”. La predetta disposizione, chiaramente riferita alla determinazione della condizione economica dell’utente per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, è norma di rango primario, immediatamente cogente e vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle comunali.

Sia la pensione di invalidità che l’indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di reddito ai fini del calcolo ISEE, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità.

L’art. 24, comma 1, lett. g), l. n. 328/2000 ha natura programmatica, enunciando il principio generale per cui – in caso di inserimento in strutture residenziali – ‘possono essere utilizzati in parte gli emolumenti eventualmente percepiti a titolo di indennità di accompagnamento o di altri benefici economici legati alla condizione di disabilità’. Tuttavia, la norma non attribuisce direttamente al Comune il potere di computare tali somme, né definisce criteri o limiti per il loro utilizzo. L’effettiva operatività della norma richiede infatti un intervento attuativo, a livello statale o regionale, per regolamentare le modalità applicative, che però non risulta adottato.

In definitiva, l’ISEE rappresenta anche il livello massimo di compartecipazione dell’assistito ai costi, soglia che spetta allo Stato determinare, venendo in rilievo la garanzia di assicurare l’uniformità delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza.

La certificazione della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992 prescinde del tutto dalle cause della patologia, e in particolare dalla loro correlazione con l’età.

Invero non risultano riferimenti normativi che consentano di distinguere fra una disabilità dovuta all’età e una diversa condizione di disabilità, imputabile a cause diverse.

L’abbandono di rifiuti e le funzioni di protezione e custodia dell’area

Tar Campania, Napoli, sez. II, 13 luglio 2026, n. 4426

Ambiente – Abbandono di rifiuti – Funzione di protezione e custodia dell’area – Responsabilità e doveri

La giurisprudenza in materia di abbandono dei rifiuti e responsabilità del proprietario dell’area ha espresso i seguenti principi: – Qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente è, secondo quanto disposto dall’art. 192 D. Lgs. n. 152/2006, solidalmente responsabile dell’abbandono dei rifiuti; – i proprietari di aree invase da rifiuti sono tenuti a rimuoverli e a smaltirli anche quando non hanno svolto in concreto alcuna attività di custodia, vigilanza e protezione dell’area per evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti; – l’art. 192, 1° e 3° comma del testo unico n. 152 del 2006, il quale dispone che “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”, prevede che il potere-dovere di ordinare la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi vada esercitato senza indugio non solo nei confronti di chi abbandona sine titulo i rifiuti (il quale realizza la propria condotta col dolo e con l’animus derelinquendi), ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale cui la “violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa”. A tal fine il comma 3 ritiene sufficiente la colpa, nell’ambito della quale rientra la negligenza. Nel suo significato lessicale (risalente anche al diritto romano, e prima ancora che la nozione fosse riferita alle singole obbligazioni), la negligentia (vale a dire la mancata diligentia) consisteva e consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene.

Il piano esecutivo convenzionato

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 luglio 2026, n. 1575

Pianificazione urbanistica – Piano esecutivo convenzionato – Legittimazione alla presentazione – Normativa Regione Piemonte – Proprietà dei terreni – Requisito dei due terzi – Onere probatorio – Piano attuativo – Successione di piani – Piano precedente non attuato – Sostituzione implicita – Ammissibilità

Ai sensi dell’art. 43 della l. reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, la legittimazione alla presentazione di un piano esecutivo convenzionato richiede la titolarità di almeno i due terzi del valore degli immobili interessati; tale requisito può ritenersi soddisfatto ove risulti, anche documentalmente, l’intervenuto acquisto dell’intera proprietà dell’area da parte del proponente, essendo irrilevanti contestazioni generiche e non provate.

La presentazione e approvazione di un nuovo piano attuativo di iniziativa privata relativo alla medesima area comporta l’implicita rinuncia al precedente piano non attuato e la sua sostituzione, senza necessità di un formale provvedimento di revoca, qualora dal complesso degli atti emerga la volontà dell’amministrazione di disciplinare integralmente l’ambito territoriale.