Procedimenti e regimi amministrativi

Distribuzione territoriale delle farmacie e poteri comunali

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 4 giugno 2026, n. 1065

Servizi pubblici – Servizio farmaceutico – Dislocazione territoriale – Discrezionalità – Interessi rilevanti

Nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo.

Divieti di stazionamento o di occupazione e sicurezza urbana

Tar Veneto, Venezia, sez. I, 16 giugno 2026, n. 1326

Sicurezza urbana – Divieti di stazionamento o di occupazione – Sanzioni – Ordine di allontanamento – Natura giuridica – Durata – Proporzionalità – Ipotesi applicative – Onere motivazionale attenuato – Libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di riunione pacifica

L’art. 9 del decreto legge n. 14 del 2017, nel disciplinare le misure poste a tutela del decoro e della fruizione di particolari luoghi, prevede, al comma 1, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e del contestuale ordine di allontanamento nei confronti di chi ponga in essere condotte che impediscano l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture e dei luoghi tutelati, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi ivi contemplati. Il comma 3 consente, poi, ai regolamenti di polizia urbana di individuare ulteriori aree cittadine, tra le quali quelle su cui insistono complessi monumentali, luoghi della cultura o aree comunque interessate da consistenti flussi turistici, alle quali si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

Il Consiglio di Stato ha di recente chiarito che la disposizione non postula la dimostrazione di una preclusione totale o materiale al passaggio, essendo invece sufficiente che la condotta ponga in pericolo o comunque limiti la regolare accessibilità e fruizione del luogo tutelato; l’accertamento dell’intralcio esige, in tale prospettiva, un apprezzamento complessivo della natura del bene e del contesto nel quale la condotta si inserisce, giacché, nei contesti monumentali, la fruizione del bene non si esaurisce nel profilo strettamente viabilistico, ma abbraccia l’insieme delle modalità attraverso cui esso è goduto dalla collettività, anche nella sua dimensione percettiva e visiva.

L’ordine di allontanamento è, per sua natura, un provvedimento sintetico, anche perché redatto in un contesto operativo che impone l’immediatezza dell’intervento.

In materia di ordine di allontanamento, la giurisprudenza amministrativa reputa sufficiente la motivazione che consenta di individuare il fondamento normativo e i presupposti fattuali della misura, senza esigere una più diffusa analiticità allorché la condotta e il luogo risultino chiaramente identificati.

La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di riunione pacifica integrano posizioni giuridiche fondamentali di primario rilievo; esse, tuttavia, non comprendono il diritto di svolgere qualsiasi iniziativa, in qualunque luogo e con qualsivoglia modalità, senza riguardo agli altri interessi pubblici, collettivi e individuali che, ancorché solo incidentalmente, vengano in rilievo. Gli artt. 10 e 11 CEDU consentono, del resto, restrizioni previste dalla legge e necessarie, in una società democratica, alla tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico, dei diritti altrui e, più in generale, delle esigenze di ordinata convivenza negli spazi comuni.

Una manifestazione, ancorché pacifica, resta pur sempre assoggettata alle regole che disciplinano l’uso degli spazi pubblici, tanto più quando si svolga in un luogo di particolare pregio, caratterizzato da un flusso pedonale intenso e da una funzione essenziale di collegamento urbano. La proporzionalità della misura deve, inoltre, essere apprezzata in concreto. L’ordine di allontanamento di cui all’art. 9 ha durata legale di quarantotto ore, è adottato contestualmente all’accertamento della condotta e assolve a una funzione preventiva, diretta a ripristinare la regolare fruizione del luogo. Il Consiglio di Stato ha chiarito, al riguardo, che tale misura amministrativa tipizzata non presuppone l’accertamento di un pericolo grave o imminente per la sicurezza pubblica, né la reiterazione della condotta, e non è sproporzionata quando sia applicata nei limiti temporali previsti dalla legge, in relazione a una condotta vietata e posta in essere in un’area di rilevante pregio storico e turistico. Si tratta, in altri termini, di una misura temporalmente circoscritta e funzionalmente correlata alla cessazione dell’illecito assetto di fatto, la cui incidenza sulle libertà invocate non eccede quanto strettamente necessario alla salvaguardia del bene giuridico protetto.

L’ordine di allontanamento previsto dall’art. 9, comma 1, e disciplinato dall’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 14 del 2017 costituisce una misura amministrativa tipizzata, accessoria all’accertamento di specifiche condotte incidenti sulla fruizione di luoghi sensibili. Essa è rigorosamente circoscritta nel tempo, è adottata dall’organo accertatore, deve essere motivata, perde efficacia decorso il termine di quarantotto ore ed è soggetta al sindacato giurisdizionale. Ne discende che la misura non postula, né potrebbe postulare, un giudizio generale sulla pericolosità sociale del destinatario, poiché non è finalizzata alla prevenzione di reati sulla base di un profilo soggettivo, ma al ripristino immediato della regolare fruizione di determinati luoghi pubblici. L’art. 16 Cost. non esclude che la libertà di circolazione possa subire limitazioni previste in via generale dalla legge, per finalità riconducibili alla sicurezza urbana e alla tutela dell’ordinata fruizione degli spazi pubblici. Nel caso dell’ordine di allontanamento, la limitazione trova base nella legge statale, è ancorata a condotte tipizzate, opera in luoghi determinati o determinabili secondo criteri normativi, ha durata contenuta e deve essere sorretta da motivazione. Non ricorre, dunque, una restrizione arbitraria o discriminatoria nei confronti di singoli o gruppi, ma una misura generale applicata in ragione di una condotta concretamente accertata.

Le garanzie elaborate con riferimento a misure fondate su giudizi soggettivi di pericolosità non possono essere trasposte meccanicamente a un ordine amministrativo di durata quarantotto ore, collegato alla violazione di regole che presidiano la fruizione di luoghi sensibili.

Natura giuridica della conferenza di servizi

Tar Campania, Napoli, sez. II, 15 maggio 2026 n. 3085

Atto amministrativo – Conferenza di servizi – Natura giuridica – Ratio – Interessi valutabili – Prevalenza – Autotutela

La conferenza di servizi non è un organo amministrativo collegiale di carattere straordinario, distinto dalle singole p.a. che lo compongono, ma un mero modulo organizzativo-procedimentale, privo di una propria individualità, che consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici primari e secondari e degli interessi privati coinvolti e costituisce un momento di migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione.

La prevalenza non va intesa come la volontà della maggioranza delle amministrazioni, ma come attento bilanciamento degli interessi in gioco; è una misura “qualitativo sostanziale o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato”, che l’amministrazione procedente dovrà determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Le amministrazioni dissenzienti, che non siano portatrici dei c.d. interessi sensibili, possono solo sollecitare con congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela, che è parzialmente doverosa nell’an, in ragione dello stesso meccanismo procedimentale della conferenza disegnato dal legislatore. Riconoscere, a fianco di tale potere sollecitatorio, anche il potere di impugnare la determinazione finale significherebbe frustrare la ratio della conferenza di servizi e lo stesso meccanismo organizzativo ad essa sotteso.

Liste elettorali e superamento del numero massimo di sottoscrizioni

Tar Puglia, Bari, sez. III, 4 maggio 2026, n. 528

Elezioni – Elezioni amministrative – Presentazione delle liste – Numero delle sottoscrizioni – Limite massimo – Natura vincolante – Superamento – Vizio sostanziale – Conseguenze Inammissibilità di valutazioni discrezionali

Nel procedimento elettorale il superamento del numero massimo di sottoscrizioni previsto dall’art. 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 determina l’automatica esclusione della lista elettorale, senza possibilità di regolarizzazione mediante eliminazione delle firme eccedenti.

La previsione legislativa di un numero massimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali ha natura vincolante e non consente all’ufficio elettorale alcuna valutazione discrezionale circa la rilevanza delle firme eccedenti, essendo preclusa ogni ponderazione in concreto dell’incidenza della violazione sul corretto svolgimento della competizione elettorale.

Provvedimento amministrativo, pagamento della sanzione in misura ridotta e acquiescenza

Consiglio di Stato, sez. II, 28 aprile 2026, n. 3325

Provvedimento amministrativo – Acquiescenza – Presupposti – Limiti – Sanzioni amministrative – Pagamento in misura ridotta – Sanzioni accessorie o ripristinatorie – Energia rinnovabile – Procedura abilitativa semplificata – Collaudo finale – Natura giuridica

In linea generale, sussiste acquiescenza nei confronti di un provvedimento in presenza di un comportamento che appare inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnarlo o di proseguire nel giudizio avviato. E in effetti si ritiene che integri tipicamente un comportamento “acquiescente” rispetto alla contestazione di un illecito, il pagamento in misura ridotta della sanzione, quale modalità per estinguere la violazione prevista dall’art. 16 della legge n. 689/1981. Il relativo esercizio costituisce cioè una facoltà accordata al soggetto cui è contestato un illecito amministrativo per scongiurare il rischio di una sanzione pecuniaria più elevata, in quanto determinata dall’autorità a ciò preposta in un importo individuato tra il minimo e il massimo indicati nella forbice edittale normativamente prevista. Tale facoltà va esercitata entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione pagando una cifra, indicata come «in misura ridotta» in quanto predeterminata nel minor importo tra la terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, pari al doppio dell’importo di quest’ultimo.

Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (art. 16, legge 24 novembre 1981, n. 689) estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alla sanzione pecuniaria e non comporta acquiescenza rispetto a misure ripristinatorie o reali (nella specie, l’ordine di ripristino dei luoghi ex art. 44, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28), ove l’interessato non sia stato reso edotto della loro autonoma e persistente applicabilità.

La mancata trasmissione del certificato di collaudo finale previsto dall’art. 6, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 non integra una ipotesi di carenza del titolo abilitativo né una difformità dalla procedura abilitativa semplificata, trattandosi di adempimento successivo alla ultimazione dei lavori, privo di valenza costitutiva della procedura abilitativa semplificata (PAS), pertanto, non può essere sanzionata con l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Sale gioco e “distanziometro”

Tar Campania, Napoli, sez. V, 21 aprile 2026, n. 2554

Giochi – Scommesse – Sala gioco – Distanziometro – Autorizzazione – Eccezione – Trasferimento di titolarità con continuità dell’autorizzazione – Normativa Regione Campania – Percorso pedonale più breve – Nozione – Tutela della salute – Libertà di iniziativa economica

Ai fini dell’applicazione del distanziometro previsto dalla legge regionale della Campania 2 marzo 2020, n. 2, integra una nuova apertura ogni avvio di attività di gioco o scommesse subordinato al rilascio di una prima autorizzazione amministrativa, anche se svolto in locali già destinati in passato ad analoga attività, salvo il solo caso tassativo del trasferimento di titolarità con continuità del titolo autorizzatorio.

Il criterio del “percorso pedonale più breve” per il calcolo della distanza tra esercizi di gioco e luoghi sensibili deve essere applicato in modo non formalistico, facendo riferimento al percorso ordinariamente praticabile da un pedone medio, senza necessità di una rigorosa osservanza di tutti gli attraversamenti pedonali, salvo che sussistano concreti impedimenti o rischi elevati alla sicurezza.

Le limitazioni territoriali all’esercizio delle attività di gioco e scommesse previste dalla legislazione regionale non determinano un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica, la quale, ai sensi dell’art. 41 Cost., è destinata a recedere dinanzi alle esigenze di tutela della salute, dell’utilità sociale e della dignità umana.

Finanza di progetto, clausola di prelazione ed effetti della disapplicazione

Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2026, n. 3805

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Finanza di progetto – Diritto di prelazione – Diritto dell’Unione Europea – Contrasto – Effetti

L’incompatibilità accertata dalla Corte di giustizia UE del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di finanza di progetto con il diritto dell’Unione europea non comporta l’automatica caducazione dell’intera procedura di gara, qualora il ricorso sia limitato alla contestazione degli atti applicativi della prelazione, dovendo il giudice rispettare i limiti oggettivi del thema decidendum determinati dalla domanda di parte, essendogli precluso verificare ex officio se possano eventualmente desumersi dalla sentenza della Corte di giustizia ulteriori profili di illegittimità degli atti di gara. Pertanto, l’annullamento deve essere circoscritto all’atto di aggiudicazione e agli atti prodromici, nella parte in cui attuano la prelazione, restando definitivamente consolidati gli atti di gara non impugnati, inclusa la precedente aggiudicazione al miglior offerente.

Servizi a rete, autorità d’ambito e competenze interne

Consiglio di Stato, sez. IV, 28 aprile 2026, n. 3300

Servizi pubblici – Servizio idrico integrato (S.I.I.) – Salvaguardia della gestione in forma autonoma – Comune e provincia – Competenza – Ente di governo dell’ambito

In tema di servizio idrico integrato è illegittimo per incompetenza il provvedimento di diniego del riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma (ex art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) emanato dal dirigente nominato dal direttore generale (al quale compete l’affidamento del servizio), senza il coinvolgimento dell’assemblea dell’ente di governo dell’ambito (cui spetta la scelta delle forme di gestione), venendo in rilievo un atto relativo alla scelta della forma di gestione emesso in una fase prodromica ed anteriore rispetto al procedimento di affidamento di competenza dell’organo gestionale.

Accesso civico generalizzato e istanze a carattere massivo

Consiglio di Stato, sez. V, 23 aprile 2026, n. 3159

Provvedimento amministrativo – Accesso civico generalizzato – Nozione – Presupposti – Istanze massive – Esclusione

L’accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, senza necessità di motivazione, purché la richiesta sia funzionale al controllo sull’attività amministrativa e non espressione di un interesse esclusivamente privatistico.

È legittimo il rigetto dell’istanza di accesso civico generalizzato avente carattere massivo, specie ove le richieste, concentrate in un ristretto arco temporale, siano riconducibili a un unico centro di interesse e risultino sproporzionate rispetto alle esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa.

Richiesta di provvedimento espresso e silenzio

Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 12 maggio 2026, n. 8731

Procedimento amministrativo – Istanza di provvedimento espresso – Silenzio – Rinuncia – Modifica dell’istanza – Effetti giuridici – Preavviso di rigetto – Ratio – Violazione – Onere probatorio

La richiesta del rilascio del titolo “in forma documentale ed espressa” comporta implicita rinuncia al modulo di semplificazione procedimentale del silenzio.

La presentazione di nuovi elaborati progettuali e la modifica dell’oggetto dell’intervento che ne consegue, comportando una nuova ed ulteriore modifica dell’oggetto dell’intervento, fanno sì che ci si trovi di fronte ad una nuova istanza, trattandosi di modifica di un requisito essenziale, con la conseguenza che il termine inizia a decorrere nuovamente da quella data.

Ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 10-bis, l. n. 241/90, le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento. Tale orientamento, sebbene formatosi prima della modifica apportata all’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990 dal d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 120/2020, deve ritenersi tuttora valido, dato che l’onere per la parte ricorrente di specificare gli elementi che avrebbe portato all’attenzione dell’amministrazione, ove ne avesse avuto la possibilità (e che, nell’ipotesi di un annullamento, dovrebbero essere valutati in sede di riesercizio del potere discrezionale della stessa), si collega al requisito di specificità dei motivi di ricorso, di cui all’art. 40, co. 1, lett. d), c.p.a. e, più in generale, alla condizione dell’azione dell’interesse ad agire, in forza della quale occorre che la parte tragga un’utilità giuridicamente apprezzabile dalla riscontrata fondatezza della censura.

L’istituto del c.d. preavviso di rigetto, per unanime giurisprudenza, ha lo scopo di consentire all’interessato, in contraddittorio rispetto alle motivazioni assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, di far conoscere ovvero di precisare alle amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale. L’onere della parte di specificare gli elementi che, ove ne avesse avuto la possibilità, avrebbe portato all’attenzione della P.A. a suffragio di una diversa decisione sull’istanza di autotutela non può ritenersi assolto ove si tratti della riproposizione di elementi o considerazioni già noti, perché rappresentati già nel corso del procedimento che ha preceduto il provvedimento originario ovvero esposti nella stessa istanza di autotutela.