Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 10 settembre 2025, n. 378
Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) – Normativa comunitaria e nazionale – Riesercizio del potere dopo annullamento giurisdizionale – Violazione o elusione del giudicato – Zone Speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) – Divieto di realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci nelle zone oggetto di protezione speciale – Normativa Regione Friuli Venezia Giulia – Deroghe – Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Valutazione ambientale strategica (VAS) – Fondamento normativo – Disciplina – Principio di precauzione
Il nuovo atto emanato dall’amministrazione, dopo l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, può essere considerato adottato in violazione o elusione del giudicato solo quando da quest’ultimo derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza.
In tema di conformazione al giudicato dell’attività successiva dell’ente pubblico, qualora ci si trovi di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione o per difetto di istruttoria residua in modo indubbio uno spazio ampio per il riesercizio dell’attività valutativa da parte dell’amministrazione. Se la stessa elimina il vizio, ma ciò nonostante adotta un provvedimento ugualmente non satisfattivo, si avrà violazione o elusione del giudicato se l’attività asseritamente esecutiva dell’amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite dal giudicato.
Con specifico riferimento ai profili relativi alla scelta di realizzare o meno l’impianto, alla scelta localizzativa e alla scelta inerente alle tecnologie da prediligere, il giudice non può sostituire all’apprezzamento dell’amministrazione il proprio soggettivo apprezzamento in particolare nel valutare l’alternativa/opzione – zero, poiché tale giudizio – ossia quello che si spinge a mettere in discussione financo la realizzabilità dell’opera – è quello che più si approssima alla scelta di merito.
In merito alla Valutazione di incidenza appropriata, la direttiva 92/43/CEE “Habitat” all’art. 6 così dispone: “1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti. 2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. 3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica. 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
La VINCA è poi disciplinata a livello nazionale dall’art. 5 del D.P.R. n. 357 dell’8.9.1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. La disposizione, per quanto d’interesse, prevede che: “9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all’articolo 13. 10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l’intervento di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
Il DM n. 184 del 17 ottobre 2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, nel dare attuazione al D.P.R. citato, all’art. 5, comma 1 vieta nelle ZPS la realizzazione di tutta una serie di opere, tra cui, per quanto qui rileva, alla lett. m), gli impianti di risalita a fune.
Al contempo lo stesso D.M., all’art. 1, ultimo comma, prevede che “per ragioni connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, si può provvedere all’autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati nel presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000”.
La L.R. FVG 14.06.2007, n. 14, all’art. 3, comma 2, lett. K bis) statuisce il divieto di “realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci” nelle zone oggetto di protezione speciale, riprendendo testualmente l’art. 5, comma 1, lett. m) del DM 17 ottobre 2007.
Quindi, in base alla richiamata normativa, a prescindere dalla tipologia di biodiversità presente nel sito, la deroga per realizzare l’opera può essere riconducibile solo a salute e sicurezza o conseguenze positive di primaria importanza per la tutela dell’ambiente.
L’art. 1 ultima parte del DM n. 184/2007 prevede che in circostanze eccezionali costituenti “motivi imperativi”, l’obiettivo di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nelle zone speciali di conservazione possa cedere dinanzi ad altre considerazioni di interesse pubblico particolarmente pressanti, a condizione tuttavia che l’Amministrazione adotti le misure compensative necessarie al fine di preservare la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000.
Ed inoltre pur a fronte di un giudizio di compatibilità ambientale negativo, gli interventi o i progetti oggetto di verifica possono comunque essere “autorizzati” in via derogatoria, laddove ricorrano quei pregnanti ed eccezionali motivi di interesse pubblico – da interpretarsi restrittivamente – espressamente indicati.
Secondo quanto stabilito dalle “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) Direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6 paragrafi 3 e 4”, adottate mediante intesa nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 28.11.2019, “I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell’uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro”.
Dall’eccezionalità dei motivi imperativi di deroga al divieto, da interpretarsi in quanto tali in senso restrittivo, discende che possono essere legittimamente addotte e adeguatamente comprovate, solo esigenze che attengano esclusivamente alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente.
La valutazione ambientale strategica – VAS, trova il suo fondamento nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.6.2001, con il dichiarato obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, innestandone la tutela anche nel procedimento di adozione e di approvazione di piani e programmi astrattamente idonei ad impattare significativamente sullo stesso.
La finalità di salvaguardia e miglioramento della qualità dell’ambiente, nonché di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ne impone una lettura ispirata al rispetto del principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile dell’uso del suolo. Essa si accosta, senza identificarsi con gli stessi, ad altri strumenti di valutazione, come la valutazione di impatto ambientale (VIA) su singoli progetti e quella di incidenza, riferita ai siti di Natura 2000, in modo da costituire un unico sistema che vuole l’intero ciclo della decisione teleologicamente orientato a ridette esigenze di tutela.
La direttiva in parola è stata recepita attraverso l’inserimento della relativa disciplina nel Dlgs 152/2006, ove il procedimento di VAS è normato in rigorosi termini, con la previsione della elaborazione del rapporto ambientale, della consultazione del pubblico, dell’acquisizione dei pareri tecnico-istruttori, della valutazione del predetto rapporto e degli esiti delle consultazioni, della decisione e informazione sulla decisione, del monitoraggio.
L’art. 5, comma 1, lett. p), q) ed r) del D. Lgs. n. 152/2006, definisce i soggetti coinvolti nella procedura di VAS e statuisce: “p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio; q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;”
L’art. 11, comma 2, lett. c) stabilisce che l’Autorità competente: “c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.”.
L’art. 15 rubricato “Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione” dispone al suo primo comma che “L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo art. 32 ed esprime il proprio parere motivato (…)”.
L’art. 7 del decreto in esame, a sua volta, distingue la procedura di VAS a livello statale da quelle riferibili ad ambiti regionali o locali, per i quali ha fatto rinvio alle disposizioni di legge regionale o delle province autonome, anche in relazione alla indicazione dei soggetti competenti per le varie fasi di essa.