Corte di Cassazione

L’avviso di accertamento e gli oneri motivazionali

Corte di Cassazione, Civile, Sez. V, 10 dicembre 2025, n. 32102

Enti locali – Tributi locali – Imposta sulla pubblicità – Accertamento – Motivazione – Superficie e tipologia degli impianti – Autorizzazione amministrativa – Decadenza – Termine quinquennale

L’avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa tributaria – quali superfici, tipologia degli impianti, categoria tariffaria e importi dovuti – anche mediante rinvio agli atti generali dell’ente (regolamenti e delibere comunali), senza necessità di specificare le fonti probatorie o le attività istruttorie svolte, che possono essere oggetto di verifica nella fase contenziosa.

È stato inoltre ribadito che l’imposta deve essere determinata sulla base dei “mezzi disponibili” autorizzati dall’amministrazione comunale, e non già con riferimento al mezzo pubblicitario effettivamente utilizzato. Ne consegue la legittimità della rettifica della dichiarazione qualora il contribuente abbia versato l’imposta in misura inferiore rispetto a quella dovuta in relazione alle dimensioni e alla tipologia degli impianti autorizzati.

Quanto alla dedotta decadenza dal potere impositivo, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, il termine quinquennale per la notifica dell’avviso di accertamento decorre dall’anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. Nel caso di specie, la notifica dell’atto impositivo è risultata tempestiva, essendo intervenuta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato integralmente respinto, con conferma della legittimità dell’accertamento emesso dal Comune.

IMU e l’esenzione per gli enti non commerciali

Corte di Cassazione, Civile, Sez. V, 11 dicembre 2025, n. 32366

Enti locali – IMU – Enti non commerciali – Scuole paritarie – Esenzione – Attività didattica – Modalità non commerciali – Corrispettivi simbolici – Onere della prova

L’esenzione IMU (ed estensivamente TASI) prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 in favore degli enti non commerciali che svolgono attività didattica spetta solo qualora l’attività sia svolta con modalità non commerciali, secondo quanto precisato dall’art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 e dal d.m. n. 200/2012. In particolare, i corrispettivi richiesti agli utenti devono essere di importo simbolico, ossia tali da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio e da non porsi in relazione con il valore economico della prestazione resa.

Tale verifica non può essere effettuata in via astratta o mediante parametri forfettari (come il mero raffronto tra corrispettivo medio e costo medio per studente), ma richiede una valutazione concreta, riferita alle specifiche condizioni operative dell’ente. In questo quadro, la presenza di utili di esercizio significativi, desumibili dai bilanci, costituisce indice rilevante della natura commerciale dell’attività svolta.

La Corte ha inoltre precisato che l’inserimento delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione e il finanziamento pubblico non escludono, di per sé, la qualificazione dell’attività come economica, né incidono automaticamente sul diritto all’esenzione fiscale. L’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’esenzione grava integralmente sul contribuente.

Infine, è stato escluso che possano trovare applicazione le regole sugli aiuti “de minimis”, non configurandosi l’esenzione IMU – come ridisegnata dalla normativa vigente – quale aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione europea.

Commissario straordinario e prorogatio dell’incarico

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, 2 novembre 2025, n. 28940

Enti locali – Incarichi di responsabilità – Commissario straordinario – Prorogatio – Giudizio di legittimità – Limiti – Interpretazione del contratto

L’incarico di responsabilità negli enti locali conferito da un Commissario straordinario è in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo responsabile. Il giudizio di legittimità non deve trasformarsi in una nuova valutazione di merito; per contestare l’interpretazione del giudice di merito in cassazione è necessaria una specifica indicazione giuridica di violazione delle regole di ermeneutica.

Le categorie C e D del Comparto Regioni e Autonomie Locali

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, 2 novembre 2025, n. 28944

Pubblico impiego – Comparto Regioni e Autonomie locali – Categorie C e D – Mansioni – Corrispondenza con il profilo – Demansionamento

La distinzione tra categoria C e D nel Comparto Regioni e Autonomie Locali si basa sulle conoscenze richieste, la complessità dei problemi da risolvere, la responsabilità dei risultati e le relazioni organizzative interne ed esterne. Le mansioni assegnate devono rispettare la corrispondenza con il profilo di inquadramento, e l’attribuzione di mansioni propriamente della categoria C a un dipendente della categoria D può configurare demansionamento.

Procedure per l’assunzione a termine e a tempo indeterminato

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, 2 dicembre 2025, n. 31473

Pubblico impiego privatizzato – Società a partecipazione pubblica – Assunzioni – Contratti a termine – Assunzioni a tempo indeterminato – Diritto di precedenza – Esclusione

Nel pubblico impiego privatizzato e nei confronti delle società a partecipazione pubblica non è ipotizzabile – ai fini della pretesa avente ad oggetto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato – un’equiparazione fra la procedura selettiva per l’assunzione a termine e quella per l’assunzione a tempo indeterminato, che non trova alcun fondamento normativo né nel D.Lgs. n. 175/2016, né nel D.Lgs. n. 165/2001.

La c.d. “mobilità volontaria” e la relativa giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 25 novembre 2025, n. 30836

Pubblico impiego – Pubblico impiego privatizzato – Mobilità volontaria – Passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni – Giurisdizione – Giudice ordinario

L controversie relative alla mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

La procedura di mobilità esterna ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 non dà luogo alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro mediante concorso pubblico, ma realizza una mera modificazione soggettiva di un rapporto già esistente, configurabile come cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c., con il consenso di tutte le parti coinvolte. Anche quando la mobilità sia attivata mediante un atto formalmente qualificato come “bando”, non vengono in rilievo poteri autoritativi dell’amministrazione, bensì la sua capacità di diritto privato nella gestione del personale. Ne consegue che le questioni relative alla legittimità degli atti organizzativi adottati all’esito della procedura possono essere valutate in via incidentale dal giudice ordinario, competente in base al petitum e alla causa petendi della domanda.

Enti locali di ridotte dimensioni e principio di separazione tra politica e amministrazione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. IV, 6 ottobre 2025, n. 7801

Enti locali – Principio di separazione tra politica e amministrazione – Art. 107 TUEL – Comuni privi di dirigenti – Attribuzione di funzioni gestionali ai responsabili di servizio – Legittimità

Il principio di separazione tra politica e amministrazione, sancito dall’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve essere interpretato considerando la dimensione e l’organizzazione dell’ente locale. Nei comuni privi di personale dirigenziale, le funzioni amministrative possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, dello stesso testo unico.

Società a partecipazione pubblica locale e obblighi contributivi

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27197

Previdenza sociale – Assegni familiari – Contributi – Società per azioni partecipate da enti locali – Obbligo contributivo – Insussistenza di esenzioni

Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali non sono esentate dall’obbligo di versare i contributi per assegni familiari all’INPS, in virtù dell’art. 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, o di altre ipotesi derogatorie, che solo il legislatore statale ha la potestà di stabilire.

Società in house, cessione di beni e regime IVA

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 27 ottobre 2025, n. 28382

Enti locali – IVA – Detrazione e rimborso – Operazioni a monte per la realizzazione di beni ceduti gratuitamente a ente socio – Società in house – Presupposti – Principio di neutralità – Interesse economico del cedente

In tema di IVA, ai fini del diritto alla detrazione o al rimborso di crediti IVA relativi alle operazioni sostenute a monte per la realizzazione di beni da parte di una società in house, successivamente ceduti a titolo gratuito al proprio socio, ente territoriale, è necessario non solo il rapporto di inerenza tra i costi sostenuti a monte e la realizzazione dei beni ceduti con le operazioni a valle, ma anche l’accertamento e il riscontro che tale cessione gratuita sia avvenuta nel rispetto dei presupposti indicati dalla disciplina unionale, come interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia UE. In particolare, per il principio di neutralità, le cessioni gratuite di beni possono essere equiparate a cessioni a titolo oneroso solo se rispondono anche agli interessi economici del cedente.

Incarichi dirigenziali a termine e rivendicazioni retributive

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27192

Enti locali – Pubblico impiego privatizzato – Dirigenza – Incarichi a termine – Durata massima Rivendicazione di emolumenti propri di una posizione dirigenziale generale – Insufficienza della mera allegazione delle mansioni svolte

Le regole che riguardano gli incarichi dirigenziali nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono quelle dettate dal testo unico del pubblico impiego in quanto norma speciale, anche in relazione all’accordo quadro sui rapporti di lavoro a termine che governa anche il sistema sanzionatorio, quando nella reiterazione di rapporti a termine si verifichi un abuso da parte del datore di lavoro.

La rivendicazione di vedersi riconosciuti a seguito di incarico, i medesimi emolumenti propri di una data posizione dirigenziale generale (che si assume avrebbe dovuto essere istituita) non può fondarsi sulla mera allegazione delle attività lavorative svolte.