Corte di Cassazione

Azione di arricchimento

Corte Suprema di Cassazione, Civile, sez. Unite, sentenza 5 dicembre 2023 n. 33954

Enti locali – Responsabilità – Azione di arricchimento P.A. – Titolo – Sussidiarietà in astratto – Esperibilità dell’azione

Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico.

Spese fuori bilancio e responsabilità del Sindaco

Cassazione civile, Sezione III, 24 maggio 2023, n. 14470

Comune – Spese fuori bilancio – Lavori effettuati in assenza di copertura finanziaria – Organo comunale obbligato al pagamento dell’impegno di spesa – Amministratore funzionario o dipendente del Comune – Ruolo del Sindaco

In tema di spese fuori bilancio dei Comuni, l’art. 191, comma 4, L. 267/2000, nell’individuare l’organo obbligato al pagamento dei lavori effettuati in assenza di una copertura finanziaria o di preventiva deliberazione comunale, quando si riferisce all’amministratore, funzionario o dipendente del Comune, intende qualunque soggetto che, indipendentemente dalle funzioni ad esso attribuite, agisca di fatto nella veste di amministratore, impegnando l’ente comunale in una spesa non previamente deliberata o finanziariamente coperta; pertanto, il Sindaco, organo comunale di indirizzo politico, qualora agisca in veste di amministratore, impegnando il Comune in una spesa non previamente deliberata o finanziariamente coperta, è ritenuto obbligato personalmente all’impegno finanziario assunto.

Società partecipate e patti parasociali

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 1 giugno 2023, n. 15521

Società partecipate – Patti parasociali conclusi dal Comune – Autorizzazione preventiva alla stipulazione – Organo comunale competente – Mancata autorizzazione – Conseguenza – Annullabilità

In caso di società partecipata da un Comune la sottoscrizione di un patto parasociale da parte del Sindaco, in assenza di una previa autorizzazione da parte del competente consiglio comunale, non rende il patto nullo per difetto di attribuzione.

Invero, l’autorizzazione preventiva richiesta si inserisce nell’ambito degli atti autorizzatori inter-organici e si sostanzia in un mero presupposto interno e non già alla stregua di un presupposto di legittimità.

Infine, anche a voler inquadrare tale autorizzazione alla stregua di un presupposto di legittimità, essa non rientrerebbe tre le cause di nullità di cui all’art. 1418 c.c., ma rimarrebbe sottoposta alla disciplina dell’annullamento per erronea acquisizione della volontà negoziale, come tale invocabile esclusivamente dall’ente nel cui interesse sono poste le norme violate.

ICI/IMU e categorie catastali

Cassazione civile, Sezione V, ordinanza 11 maggio 2023, n. 12840

Tributi locali – ICI – Carattere rurale dell’immobile – Attribuzione delle relative categorie catastali – Classificazione della ruralità dei fabbricati

In tema di imposta catastale sugli immobili, l’immobile che sia stato attribuito a una categoria catastale diversa da quelle dei fabbricati rurali, non può beneficiare dell’esenzione dall’imposta Ici/Imu per il solo fatto che l’immobile fosse asservito allo svolgimento dell’attività agricola, posto che il carattere rurale dell’immobile muove in via esclusiva dall’attribuzione ad esso della relativa categoria catastale da parte dell’amministrazione finanziaria (agenzia delle entrate); pertanto, l’ente comunale non può prescindere dal classamento catastale attribuito all’immobile dall’amministrazione finanziaria nella determinazione dei presupposti dell’imposizione locale e della relativa base imponibile, sicché ogni contestazione volta ad ottenere l’attribuzione all’immobile della categoria di ruralità, anche per gli anni antecedenti alla procedura Dofca, deve essere rivolta all’amministrazione finanziaria contro il provvedimento di classificazione catastale.

Occupazione usurpativa

Cassazione civile, sez. II, ordinanza 28 giugno 2023, n. 18445

Espropriazione – Occupazione usurpativa – Usucapione della p.a. – Condizioni

Può considerarsi idoneo possesso “ad usucapionem” quello conseguito ed esercitato dalla P.A. per effetto di un’occupazione usurpativa, cioè non assistista “a monte” dall’instaurazione di una legittima procedura espropriativa dell’immobile per pubblica utilità.

Invero, la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo che connota detta procedura non fa venir meno la legittimazione del proprietario occupato di rivendicare il bene o chiedere il risarcimento dei danni al fine di contestare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1158 c.c. per l’acquisto a titolo originario del fondo da parte della pubblica amministrazione procedente. Sicché in presenza di un’occupazione usurpativa della P.A. (comunque idonea a fondare un possesso utile “ad usucapionem”), in assenza dell’esercizio dell’azione recuperatoria o risarcitoria del proprietario dell’immobile illegittimamente occupato e in conseguenza del possesso ultraventennale da parte della P.A., è legittima la dichiarazione di acquisto per usucapione in favore dell’amministrazione.

Servizio di trasporto di utenti disabili

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 luglio 2023, n. 19628

Servizi socioassistenziali – Trasporto per utenti disabili – Ripartizione delle spese tra ASL e Comuni – Delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio 

In materia di servizi di trasporto per utenti disabili a fini socio riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione o convenzionati con le ASL,  in assenza di un’intesa tra i Comuni interessati e le ASL per la ripartizione degli oneri economici per il servizio di trasporto, il compenso dovuto dall’ASL va determinato ai sensi del contratto stipulato dalla stessa con il centro riabilitativo gestore del servizio, e deve essere registrato, con l’attestazione della relativa copertura finanziaria, secondo la procedura contabile prescritta per gli enti locali. Nel caso di specie, in assenza di un’intesa tra i Comuni interessati e l’Asl, il compenso va determinato ai sensi dell’art. 10 del contratto stipulato tra le parti, in forza del quale l’ASL è tenuta a corrispondere alla Cooperativa solo la quota a suo carico, pari al 40%, e non l’intero importo giornaliero. Un impegno maggiore non può desumersi dalla delibera con la quale l’ente locale riconosce un debito fuori bilancio del pagamento del corrispettivo di una prestazione, in quando inidonea a far sorgere un valido rapporto contrattuale.

Licenziamento e divieto di automatismi

Cassazione civile, sezione lavoro, 27 giugno 2023, n. 18372

Lavoro pubblico – Licenziamento illegittimo – Proporzionalità della sanzione

In materia di lavoro pubblico, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle condotte di cui all’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001, la sanzione del licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, potendo e dovendo la pubblica amministrazione ricorrere alla sanzione espulsiva solamente nell’ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. Invero, l’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001è stato interpretato alla luce dello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi, sicché la pubblica amministrazione conserva il potere-dovere di valutare l’effettiva portata dell’illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, effettuando un giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore.

Progressioni orizzontali e copertura di spesa

Cassazione civile, sez. lav. , 30 maggio 2023, n. 15364

Lavoro pubblico – Remunerazione delle prestazioni – Necessaria copertura di spesa – Avvio della procedura di avanzamento economico – Violazione – Inefficacia della procedura

In tema di rapporti di lavoro pubblico trova applicazione il principio generale della necessaria copertura di spesa in assenza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte non sono in grado di produrre effetti giuridici e non sono vincolanti per la Pubblica Amministrazione.

In particolare, anche le remunerazioni, comprese quelle relative al conseguimento di una posizione economica migliore, come una progressione orizzontale, devono essere sorrette dalla necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale sono prive di effetti e non consentono il sorgere dei diritti delle parti, con la sola eccezione dell’ipotesi rientrante nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 2126 c.c.

Pagamenti indebiti da contrattazione integrativa illegittima

Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 20 giugno 2023, n. 17648

Ripetizione dell’indebito – Mancato rispetto dei vincoli finanziari – Rimedio speciale – Contrattazione collettiva integrativa – Art. 2033 c.c.

Qualora la pubblica amministrazione sottoscriva contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli finanziari risultanti dai contratti collettivi nazionali e, quindi, effettui dei pagamenti non dovuti, è tenuta a recuperare le somme indebitamente versate attivando il rimedio speciale previsto dall’art. 4, co. 1, decreto-legge n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2014. L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014 ha previsto infatti un meccanismo obbligatorio di riassorbimento delle risorse illegittimamente utilizzate per mezzo della contrattazione integrativa che opera all’interno della stessa P.A., limitandone l’autonomia nella gestione delle disponibilità future, e si aggiunge al rimedio generale dell’art. 2033 c.c.. Ne deriva che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014 non introduce un sistema alternativo a quello generale disciplinato dall’art. 2033 c.c., sicché anche nell’ipotesi regolata da detto art. 4, comma 1, l’ente locale può agire per il recupero dell’indebito nei confronti del lavoratore che abbia percepito somme erogate senza rispettare i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa.

Incompatibilità tra amministratori in caso di divorzio

Cassazione civile, sez. I, ordinanza interlocutoria 23 giugno 2023, n. 18064

Art. 78, c. 3, cod. civ. – Questione di legittimità costituzionale – Organi comunali e provinciali – Incompatibilità – Affinità – Permanenza del vincolo a seguito di divorzio

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 51 Cost., dell’art. 78, comma 3, c.c., implicitamente richiamato dall’art. 64, comma 4, TUEL, nella parte in cui – nel dettare la disciplina sulla compatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella relativa giunta – prevede che il vincolo di affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva detto vincolo, ma cessa in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio, senza tuttavia nulla prevedere in caso di divorzio. La norma, dunque, prevede che il vincolo di affinità permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo è stato determinato sia oramai sciolto, e impedendo la partecipazione di quest’ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell’ex coniuge di un parente.

In questi termini, si configura un’evidente disparità di trattamento tra chi abbia visto cessare gli effetti civili del matrimonio in conseguenza di una sentenza di annullamento e chi, invece, abbia ottenuto una sentenza di divorzio che, come tale, non farebbe venir meno il vincolo di affinità rilevante ai sensi dell’art. 64, comma 4, TUEL così precludendo la partecipazione di costui all’organizzazione politica del paese e all’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.