Corte di Cassazione

Usi civici e giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 19 agosto 2026, n. 24707

Usi civici – Qualitas soli – Qualitas fundi – Controversia tra privati – Giurisdizione ordinaria – Commissario per la liquidazione degli usi civici – Accertamento incidentale – Opposizione all’esecuzione – Sospensione necessaria – Pregiudizialità – Regolamento di competenza – Conversione in regolamento di giurisdizione – Art. 295 c.p.c. – Art. 41 c.p.c. – Art. 42 c.p.c.

La Cassazione ha statuito che in materia di usi civici, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra privati nella quale l’accertamento della natura demaniale o gravata da uso civico del terreno, dedotto al solo fine di contestare il diritto fatto valere dalla controparte, assuma carattere meramente incidentale. La giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici ricorre, invece, quando l’accertamento della “qualitas soli” sia richiesto in via principale dal titolare o dall’utente del diritto di uso civico. Ne consegue che il giudice ordinario, essendo tenuto a risolvere incidentalmente tale questione, non può sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del Commissario, in difetto di un rapporto di necessaria pregiudizialità.

Violazione delle procedure di spesa, riconoscimento del debito e obbligazioni

– Rapporto obbligatorio – Somma urgenza – Sussidiarietà

La Cassazione ha affermato che in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le prestazioni siano rese in favore dell’ente al di fuori dello schema procedimentale di spesa previsto dall’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, il rapporto obbligatorio relativo alla controprestazione sorge direttamente con l’amministratore, il funzionario o il dipendente che ha consentito la prestazione, con conseguente esclusione dell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. nei confronti dell’ente, per difetto del requisito della sussidiarietà. L’ente può riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 TUEL, ma a tal fine non è sufficiente il mero comportamento degli organi rappresentativi, occorrendo una apposita deliberazione dell’organo competente che riconosca l’utilità dell’arricchimento e ne verifichi la compatibilità con gli equilibri di bilancio. Anche nei lavori pubblici di somma urgenza ex art. 191, comma 3, TUEL è necessario un espresso atto di riconoscimento della spesa da parte del Consiglio comunale.

Esenzione ICI per abitazione principale e criterio della dimora abituale

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 18 luglio 2026, n. 23488

Enti locali – Tributi locali – ICI – Esenzione per l’abitazione principale ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 – Presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche – Prova contraria a carico del contribuente – Corte cost. sentenza n. 112 del 24 giugno 2025 – Dimora abituale del nucleo familiare del contribuente – Necessità – Esclusione

La Cassazione ha affermato che​​ in tema di ICI risulta illegittimo il vincolo di coabitazione del nucleo familiare per l’accesso ai benefici fiscali sull’immobile di proprietà, essendo sufficiente a tal fine, la dimora abituale e la residenza anagrafica del singolo contribuente. Pertanto, In tema di ICI, ai fini dell’esenzione prevista dall’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992, come modificato dall’articolo 1, comma 173, lett. b, della Legge n. 296/2006, per abitazione principale, corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica, si intende, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 2025, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare.

La prescrizione dei crediti retributivi

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 27 luglio 2026, n. 24055

Lavoro pubblico privatizzato – Crediti retributivi – Prescrizione – Termine di decorrenza

La Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.

Il medesimo principio è stato affermato anche nelle ipotesi in cui la formale qualificazione del rapporto di lavoro, diverso da contratto a tempo determinato, come nella specie, non impedisca di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione (così, Cass. Sez. L, 30/04/2024, n. 11622, in tema di rapporto formalmente intrattenuto come lavoro socialmente utile).

Il minore “bipolide” e la cittadinanza

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 26 luglio 2026, n. 24045

Cittadinanza – Minore bipolide, ab origine italiano per ius sanguinis e cittadino di un’altra nazione per ius soli – Perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore – Conservazione della cittadinanza italiana da parte del minore ex art. 7 l. n. 555 del 2012 salvo rinunzia una volta raggiunta la maggiore età

La Cassazione ha statuito che la disciplina prevista dall’art. 3-bis della l. n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, del d.l. n. 36 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2025, non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore»

Ai sensi dell’art. 7 della l. n. 555 del 1912, il minore non emancipato, nato all’estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l’emancipazione;

Ai sensi dell’art. 12 della l. n. 555 del 1912, soltanto il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare (a titolo non originario) quella straniera;

La piena equiparazione della madre al padre che ha fatto seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983 opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune.

Forma scritta ad substantiam e azione di arricchimento

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 28 aprile 2026, n. 11513

Pubblica amministrazione – Contratti – Azione di ingiustificato arricchimento – Nullità del contratto concluso dalla P.A. per inosservanza della forma scritta ad substantiam – Carattere ostativo – Esclusione – Fondamento – Esercizio dell’azione da parte della P.A. – Ammissibilità – Ripetizione di indebito – Sussidiarietà ex art. 2042 c.c. – Condizioni

La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L’azione può essere esercitata – alle medesime condizioni – anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo.

La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito che in caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.

Utilizzo materiale delle infrastrutture e canone unico patrimoniale

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. III, 28 aprile 2026, n. 11479

Tributi locali – Canone Unico Patrimoniale (CUP) – L. n. 160/2019, art. 1, c. 831 – Nozione di “utilizzo materiale” dell’infrastruttura – Soggettività passiva in via mediata

Il gestore di servizi di telecomunicazione che si avvale dell’accesso “virtuale” a una rete di proprietà altrui è obbligato al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP). L’interpretazione, fondata su un criterio letterale e sistematico, muove dalla natura fisica della trasmissione: un segnale elettrico o luminoso, qualificabile come bene mobile ai sensi dell’art. 814 c.c., necessita di un supporto materiale per la sua propagazione, configurando sempre un “utilizzo materiale” dell’infrastruttura. Ne consegue che la distinzione tra utilizzo “materiale” e “virtuale” della rete, basata sulla modalità di accesso, è giuridicamente erronea.

La norma di interpretazione autentica che prevede un’esenzione (art. 5, comma 14-quinquies, d.l. n. 146/2021) è di stretta interpretazione, in quanto norma eccezionale, e non si estende ai servizi di telecomunicazione. Tale esenzione è limitata ai soli soggetti “titolari del contratto di vendita del bene distribuito”, fattispecie che non ricorre nell’erogazione di un servizio, dove manca il trasferimento di proprietà tipico della vendita. Il perimetro applicativo dell’esenzione resta quindi circoscritto ai settori, come quello energetico o del gas, in cui avviene una vendita di beni e non una prestazione di servizi.

Il principio di diritto è corroborato dal criterio teleologico fondato sul brocardo cuius commoda, eius et incommoda, che impone di addossare l’onere tributario a chi beneficia economicamente dell’infrastruttura per scopi commerciali. L’operatività del principio enunciato impone, pertanto, la soggezione al canone di tutti gli operatori che utilizzano, anche in via mediata, le infrastrutture di rete per fornire servizi alla propria clientela, indipendentemente dalla titolarità proprietaria della rete stessa.

Tributi, nomen iuris e giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 1 maggio 2026, n. 12225

Tributi locali – TOSAP – ICP – DPA – CIMP – COSAP) – Canone Unico Patrimoniale di concessione – CUP – Giurisdizione esclusiva riconosciuta al giudice tributario

Il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice tributario con riguardo alle relative controversie. Ne consegue che il criterio interpretativo è sistematico e sostanzialistico, con prevalenza della struttura del prelievo sul nomen iuris, e che le controversie sull’accertamento del CUP appartengono alla giurisdizione tributaria.

La Corte valorizza l’unitarietà del presupposto del canone, che ricomprende sia l’occupazione di aree pubbliche sia la diffusione di messaggi pubblicitari, senza che la diversa fisionomia dei due segmenti muti la natura del prelievo. Il limite applicativo è che la concessione o l’autorizzazione rilevano solo sul piano procedimentale e temporale, mentre l’obbligazione sorge anche in caso di occupazione abusiva o di diffusione abusiva, restando irrilevante la qualificazione formale come entrata patrimoniale.

L’attività di classificazione delle utenze a fini TARSU

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 21 maggio 2026, n. 15588

Tributi locali – Tassa rifiuti (TARSU) – D.Lgs. n. 507/1993, artt. 62, 66, 68 – Potestà regolamentare comunale – Assimilazione di utenze non tipizzate – Discrezionalità tecnica – Rigetto

La potestà regolamentare del Comune in materia di classificazione delle utenze ai fini della tassa sui rifiuti (TARSU) ha natura ampiamente discrezionale. In base a un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993, le categorie di attività indicate dalla norma statale sono meramente esemplificative, consentendo all’ente locale di ricondurre un’attività non espressamente tipizzata, quale un villaggio turistico, a una categoria esistente, come quella degli alberghi con ristorante, per affinità di destinazione e potenziale produttività di rifiuti. Tale operazione non costituisce applicazione analogica, ma un’assimilazione per categoria che rientra nella discrezionalità tecnica di orientamento politico-amministrativo, come tale insindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogica o irragionevole.

Il presupposto impositivo del tributo è la detenzione o occupazione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti, a prescindere dall’utilizzo effettivo. Ne consegue che l’uso stagionale di una struttura, derivando da una scelta soggettiva del contribuente, non integra la condizione di “obiettiva impossibilità di utilizzo” richiesta dall’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 per l’esenzione totale. La concessione di una riduzione tariffaria per l’uso stagionale è rimessa alla facoltà discrezionale dell’ente impositore e richiede un’esplicita previsione regolamentare, la cui applicazione è condizionata alla denuncia del contribuente e alla sussistenza dei presupposti da essa previsti.

In tema di riparto dell’onere probatorio, spetta all’amministrazione dimostrare la fonte dell’obbligazione tributaria, ossia la sussistenza del presupposto impositivo, mentre grava sul contribuente la prova dei fatti che costituiscono eccezione alla regola generale, quali le condizioni per beneficiare di esenzioni o riduzioni. Tale principio, conforme all’art. 2697 c.c., non è modificato dall’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, norma che peraltro, avendo natura sostanziale, non ha efficacia retroattiva e si applica esclusivamente ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.