Tributi

IMU, terreni agricoli e agevolazioni

 
Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 27 ottobre 2025, n. 28421
IMU – Terreni agricoli – Agevolazioni – Coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale – Iscrizione nella previdenza agricola – Sufficienza – Irrilevanza della prevalenza del reddito agricolo
In tema di IMU sui terreni agricoli, la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, desumibile dall’iscrizione nella previdenza agricola, è sufficiente per il godimento delle agevolazioni fiscali, senza necessità di verificare la prevalenza del reddito agricolo rispetto ad altri redditi.

Rimborso ICI

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. V, 2 settembre 2025, n. 24382

Tributi locali – ICI – Rimborso – Silenzio-rifiuto – Giudicato esterno – Limiti – Sanzioni ed interessi – Non rimborsabilità

In tema di rimborso ICI, la sentenza passata in giudicato che ridetermina il valore imponibile dei terreni costituisce il titolo cui ancorare il diritto restitutorio, senza che il giudice tributario possa procedere a una nuova revisione degli atti impositivi ed estendere il rimborso anche alle somme versate a titolo di interessi e sanzioni, ove la decisione passata in giudicato non abbia escluso la loro debenza.

COSAP e riparto di giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 17 agosto 2025, n. 23428

Enti locali – Giurisdizione – COSAP – Occupazione di suolo pubblico da parte di concessionaria autostradale – Impugnazione dell’avviso di pagamento e del regolamento comunale – Giurisdizione – Spettanza al giudice amministrativo – Condanna per abuso del processo

In materia di controversie relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando la domanda non si limita all’impugnazione dell’atto impositivo per profili meramente patrimoniali, ma coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione ovvero l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali. Il criterio determinante per l’individuazione della giurisdizione è costituito dal petitum sostanziale e dalla causa petendi, identificabili in relazione al contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e alla sostanziale protezione accordata dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che assuma rilievo la prospettazione della parte.

Quando l’impugnazione ha ad oggetto congiuntamente l’avviso di pagamento del COSAP e il regolamento comunale che disciplina l’occupazione di suolo pubblico, e la controversia muove dalla contestazione della natura abusiva dell’occupazione per opere autorizzate per legge e gestite in regime di concessione, con conseguente negazione dell’obbligo di corrispondere il canone in virtù dell’affermazione che l’attrazione delle aree all’interesse istituzionale pubblico comporta la perdita di ogni potere da parte dell’ente locale, la domanda coinvolge necessariamente l’esercizio del potere discrezionale attribuito al comune di istituire con proprio regolamento il COSAP e di disciplinarne l’applicazione.

La giurisdizione amministrativa si radica altresì quando il ricorrente deduce l’illegittimità del regolamento comunale in via principale, chiedendone l’annullamento nella parte in cui subordina l’occupazione al rilascio di un ulteriore titolo amministrativo, poiché tale questione non può essere risolta mediante disapplicazione incidentale da parte del giudice ordinario, richiedendo invece la valutazione della legittimità dell’esercizio di poteri discrezionali-valutativi dell’amministrazione nell’individuazione dei soggetti tenuti a richiedere la concessione di occupazione.

Il COSAP, pur non avendo natura tributaria ma configurandosi come corrispettivo di una concessione reale o presunta per l’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, rimane soggetto alla giurisdizione amministrativa quando la controversia investe profili di legittimità dell’azione amministrativa e non si limita all’accertamento di rapporti patrimoniali. La circostanza che le affermazioni relative all’insussistenza dell’obbligo di corrispondere il canone costituiscano mere conseguenze argomentative della ritenuta inesistenza dell’obbligo di munirsi di ulteriore titolo autorizzatorio conferma la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, trattandosi di questioni che attengono all’esercizio di poteri pubblici discrezionali idonei a incidere sull’intera economia del rapporto concessorio.

Il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 26 giugno 2025, n. 17182

Enti locali – Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP – Occupazione del suolo pubblico – Presupposto oggettivo – Canone dovuto anche in assenza di espressa previsione regolamentare – Irrilevanza della concessione formale – Inammissibilità della rinuncia dell’ente impositore

Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è dovuto per tutte le forme di occupazione del suolo pubblico e degli spazi sovrastanti, compresi striscioni, gonfaloni e stendardi, indipendentemente dalla loro espressa menzione nel regolamento comunale attuativo, in quanto il presupposto oggettivo del canone risulta integrato dall’occupazione del demanio pubblico con qualsiasi modalità.

Il regolamento comunale non può escludere specifiche tipologie di occupazione dall’assoggettamento al canone sostitutivo della TOSAP, poiché il COSAP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta nel caso di occupazione abusiva, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto in relazione all’utilizzazione particolare che ne trae il singolo, risultando irrilevante la mancanza di una formale concessione quando sussista un’occupazione di fatto del suolo pubblico. L’obbligazione di corrispondere il canone nasce con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo, e non con il mero accertamento, mentre il diritto al canone e la sua determinazione non possono essere oggetto di rinuncia né di trattativa privata da parte della pubblica amministrazione.

L’eventuale inerzia del Comune nell’esazione del canone non comporta rinuncia al credito, non essendo ipotizzabile una rinuncia per facta concludentia che richiederebbe per la pubblica amministrazione la forma scritta, e tale inerzia rileva esclusivamente se protratta oltre i termini di prescrizione del credito. La modifica regolamentare che introduce criteri specifici di determinazione della base imponibile per particolari mezzi pubblicitari non costituisce introduzione di un nuovo presupposto oggettivo del canone, ma rappresenta mera precisazione tecnica sui criteri di calcolo già applicabili in base ai principi generali della disciplina COSAP.

ICI, giudice di pace e notifiche degli atti

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Tributaria, 28 maggio 2025, n. 14194

Enti locali – Tributi locali – ICI – Notifica atti di accertamento – Giudice di pace – Collegamento con il Comune

La notifica degli atti di accertamento ICI effettuata dal messo del giudice di pace è valida se tale messo è collegato al Comune da un rapporto di pubblico impiego, potendo la pubblica amministrazione richiedere che la notificazione di un atto tributario sia eseguita da un messo del giudice di pace.

Esenzione IMU per attività assistenziali

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 31 gennaio 2025, n. 2364

Enti locali – Tributi locali – IMU – Imposta municipale unica – Esenzione per area fabbricabile

Ai fini dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non è sufficiente la disponibilità di un’area edificabile che sia destinata, in parte, in base al Piano urbanistico, alla realizzazione di strutture volte allo svolgimento di attività assistenziale, applicandosi la norma agevolativa solo ai fabbricati, da costruirsi o ristrutturarsi, cui sia stata concretamente impressa la destinazione di cui alla disposizione citata, anche se transitoriamente inutilizzati, essendo necessario un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare concretamente e tempestivamente quella destinazione solo potenziale.

Accertamento tributi locali e proroga Covid

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 15 gennaio 2025, n. 960

Enti locali – Tributi locali – Accertamento tributi locali – Sospensione termini – Proroga Covid – Attività riscossione

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per attività inerenti liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, disposta dall’art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, si applica anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212. La sua finalità è quella di prorogare il decorso dei termini di prescrizione per un periodo corrispondente alla sospensione stessa, come esplicitamente richiamato dall’art. 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015. Secondo la pacifica giurisprudenza espressa dalla giurisprudenza di legittimità, l’esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un’eccezione in senso stretto, è rilevabile d’ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo.

Immobili inagibili e IMU

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 9 dicembre 2024, n. 31597

Enti locali – Tributi locali – IMU – Riduzione – Immobili inagibili – Buona fede

L’affermazione secondo cui la riduzione dell’IMU va riconosciuta, in base al principio di buona fede e di leale collaborazione tra le parti e anche in assenza di specifica dichiarazione, qualora lo stato di inagibilità sia noto al Comune, richiede la prova della conoscenza da parte dell’ente dello stato di inagibilità ed inutilizzabilità delle unità immobiliari oggetto dell’accertamento.

In tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.

TARSU e natura stagionale dell’attività

Corte di Cassazione, Sez. V, 8 agosto 2024, n. 22420

Enti locali – Tributi locali – TARSU – Natura stagionale dell’attività – Riduzione tariffaria ex art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 – Esplicita previsione regolamentare – Necessità – Fondamento

In tema di TARSU, la riduzione tariffaria per la c.d. natura stagionale dell’attività esercitata dal contribuente richiede un’esplicita previsione regolamentare, poiché l’art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 è una disposizione derogatoria, la cui applicazione è rimessa ad una facoltà discrezionale dell’ente locale.

ICI/IMU e categorie catastali

Cassazione civile, Sezione V, ordinanza 11 maggio 2023, n. 12840

Tributi locali – ICI – Carattere rurale dell’immobile – Attribuzione delle relative categorie catastali – Classificazione della ruralità dei fabbricati

In tema di imposta catastale sugli immobili, l’immobile che sia stato attribuito a una categoria catastale diversa da quelle dei fabbricati rurali, non può beneficiare dell’esenzione dall’imposta Ici/Imu per il solo fatto che l’immobile fosse asservito allo svolgimento dell’attività agricola, posto che il carattere rurale dell’immobile muove in via esclusiva dall’attribuzione ad esso della relativa categoria catastale da parte dell’amministrazione finanziaria (agenzia delle entrate); pertanto, l’ente comunale non può prescindere dal classamento catastale attribuito all’immobile dall’amministrazione finanziaria nella determinazione dei presupposti dell’imposizione locale e della relativa base imponibile, sicché ogni contestazione volta ad ottenere l’attribuzione all’immobile della categoria di ruralità, anche per gli anni antecedenti alla procedura Dofca, deve essere rivolta all’amministrazione finanziaria contro il provvedimento di classificazione catastale.