Tributi

Rifiuti speciali non assimilabili, esenzione TARI e oneri dichiarativi

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 13 marzo 2026, n. 5729

Enti locali – Tributi locali – Tassa sui rifiuti (TARI) – Artt. 1, commi 649 e 682, l. n. 147/2013 e normativa regolamentare locale – Esenzione per produzione di rifiuti speciali e oneri dichiarativi

La Cassazione ha affermato che in tema di TARI l’esenzione o la riduzione tariffaria per le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilabili, avviati al recupero a spese del produttore, è indefettibilmente subordinata al rigoroso e tempestivo assolvimento degli oneri dichiarativi e informativi previsti dalla normativa primaria e dai regolamenti comunali. Sulla base di un criterio interpretativo sistematico e teleologico, l’obbligazione tributaria sorge per il solo fatto oggettivo dell’occupazione o detenzione di aree nel territorio comunale, operando una presunzione di produttività di rifiuti che ammette la prova contraria esclusivamente nei modi e nelle forme tipizzate dal legislatore e dall’ente impositore.

Il bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e la tutela dell’ambiente esige che l’amministrazione sia posta nella condizione di esercitare un tempestivo potere di controllo e verifica dei presupposti agevolativi. L’onere della prova grava interamente sul contribuente, il quale è tenuto a distinguere l’obbligo dichiarativo originario (o di variazione) concernente la classificazione dell’attività e le superfici interessate, dal distinto onere informativo a cadenza annuale, volto a documentare puntualmente l’avvenuto smaltimento autonomo. Ne consegue che il mancato rispetto dei termini decadenziali previsti per tali comunicazioni all’ente locale preclude in radice il riconoscimento del beneficio.

L’esito del giudizio è di accoglimento del ricorso del Comune con decisione nel merito di rigetto dell’originaria impugnazione del contribuente e impone una lettura rigorosamente preclusiva circa le modalità di prova del diritto all’esenzione. Il perimetro applicativo dell’agevolazione resta pertanto vincolato all’esatto adempimento procedimentale preventivo nei confronti dell’amministrazione attiva, non essendo normativamente consentito surrogare l’omessa dichiarazione o la mancata tempestiva allegazione documentale mediante la produzione postuma in sede processuale di perizie di parte o altri strumenti probatori atipici.

Occupazione abusiva e IMU

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 17 febbraio 2026, n. 3526

Enti locali – Tributi locali – IMU – Presupposto impositivo – Occupazione abusiva dell’immobile – Capacità contributiva – Art. 9 d.lgs. n. 23/2011 – Pronuncia di illegittimità costituzionale – Esenzione per indisponibilità del bene

La Cassazione ha affermato che non è dovuta l’IMU per il periodo in cui l’immobile sia oggetto di occupazione abusiva che ne renda impossibile l’utilizzazione e la disponibilità da parte del proprietario, purché quest’ultimo abbia tempestivamente denunciato l’occupazione all’autorità giudiziaria e abbia attivato le iniziative necessarie per il recupero del bene. L’interpretazione della disciplina dell’imposta municipale propria deve conformarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, pronunciata per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non escludeva dall’imposizione gli immobili indisponibili per occupazione abusiva.

Il presupposto dell’imposta, fondato sul possesso quale indice rivelatore di capacità contributiva, viene meno quando il proprietario sia di fatto spogliato della disponibilità del bene per fatto di terzi e abbia diligentemente attivato gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. In tale situazione la titolarità formale del diritto di proprietà non costituisce manifestazione di ricchezza imponibile, difettando il collegamento tra il bene e la capacità economica del soggetto passivo.

Ne consegue che, accertata l’indisponibilità dell’immobile derivante da occupazione abusiva non rimovibile nonostante le iniziative intraprese dal proprietario e la denuncia all’autorità giudiziaria, l’imposizione IMU deve essere esclusa per il periodo di perdurante indisponibilità del bene, in quanto la pretesa impositiva risulterebbe priva di giustificazione costituzionale in termini di capacità contributiva.

La proroga legislativa di affidamenti in house

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 23 febbraio 2026, n. 4047

Tributi locali – ICI – IMU – Riscossione – Servizio di riscossione dei tributi comunali – Proroghe legislative dell’affidamento alle società del gruppo Equitalia – Compatibilità con il diritto dell’Unione europea – Servizi di interesse economico generale – Principio di autorganizzazione pubblica

La Cassazione ha affermato che le proroghe legislative dell’affidamento alle società del gruppo Equitalia delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, intervenute nel periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, sono compatibili con il diritto dell’Unione europea e con i principi in materia di concorrenza e di affidamento dei servizi pubblici. L’interpretazione sistematica della disciplina interna, alla luce dell’art. 106 TFUE e delle direttive europee in materia di servizi di interesse economico generale, evidenzia che la riscossione dei tributi costituisce un servizio pubblico essenziale la cui organizzazione rientra nella discrezionalità degli Stati membri.

La proroga del regime transitorio non integra una restrizione della concorrenza né richiede il previo ricorso a procedure di evidenza pubblica, in quanto la funzione di riscossione è attribuita per legge all’amministrazione finanziaria ed esercitata mediante soggetti integralmente partecipati da enti pubblici, configurati come strutture strumentali dell’apparato amministrativo. In tale assetto l’attività svolta dalle società del gruppo Equitalia si inserisce in un rapporto di immedesimazione funzionale con l’amministrazione titolare del potere impositivo, assimilabile a un modello di gestione in house. Ne consegue che le proroghe legislative disposte per consentire il riordino del sistema di riscossione non contrastano con i principi eurounitari in materia di concorrenza e servizi pubblici, essendo finalizzate ad assicurare la continuità del servizio pubblico e a garantire il graduale passaggio al nuovo assetto organizzativo culminato nell’istituzione dell’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate – Riscossione.

L’avviso di accertamento e gli oneri motivazionali

Corte di Cassazione, Civile, Sez. V, 10 dicembre 2025, n. 32102

Enti locali – Tributi locali – Imposta sulla pubblicità – Accertamento – Motivazione – Superficie e tipologia degli impianti – Autorizzazione amministrativa – Decadenza – Termine quinquennale

L’avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa tributaria – quali superfici, tipologia degli impianti, categoria tariffaria e importi dovuti – anche mediante rinvio agli atti generali dell’ente (regolamenti e delibere comunali), senza necessità di specificare le fonti probatorie o le attività istruttorie svolte, che possono essere oggetto di verifica nella fase contenziosa.

È stato inoltre ribadito che l’imposta deve essere determinata sulla base dei “mezzi disponibili” autorizzati dall’amministrazione comunale, e non già con riferimento al mezzo pubblicitario effettivamente utilizzato. Ne consegue la legittimità della rettifica della dichiarazione qualora il contribuente abbia versato l’imposta in misura inferiore rispetto a quella dovuta in relazione alle dimensioni e alla tipologia degli impianti autorizzati.

Quanto alla dedotta decadenza dal potere impositivo, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, il termine quinquennale per la notifica dell’avviso di accertamento decorre dall’anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. Nel caso di specie, la notifica dell’atto impositivo è risultata tempestiva, essendo intervenuta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato integralmente respinto, con conferma della legittimità dell’accertamento emesso dal Comune.

IMU e l’esenzione per gli enti non commerciali

Corte di Cassazione, Civile, Sez. V, 11 dicembre 2025, n. 32366

Enti locali – IMU – Enti non commerciali – Scuole paritarie – Esenzione – Attività didattica – Modalità non commerciali – Corrispettivi simbolici – Onere della prova

L’esenzione IMU (ed estensivamente TASI) prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 in favore degli enti non commerciali che svolgono attività didattica spetta solo qualora l’attività sia svolta con modalità non commerciali, secondo quanto precisato dall’art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 e dal d.m. n. 200/2012. In particolare, i corrispettivi richiesti agli utenti devono essere di importo simbolico, ossia tali da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio e da non porsi in relazione con il valore economico della prestazione resa.

Tale verifica non può essere effettuata in via astratta o mediante parametri forfettari (come il mero raffronto tra corrispettivo medio e costo medio per studente), ma richiede una valutazione concreta, riferita alle specifiche condizioni operative dell’ente. In questo quadro, la presenza di utili di esercizio significativi, desumibili dai bilanci, costituisce indice rilevante della natura commerciale dell’attività svolta.

La Corte ha inoltre precisato che l’inserimento delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione e il finanziamento pubblico non escludono, di per sé, la qualificazione dell’attività come economica, né incidono automaticamente sul diritto all’esenzione fiscale. L’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’esenzione grava integralmente sul contribuente.

Infine, è stato escluso che possano trovare applicazione le regole sugli aiuti “de minimis”, non configurandosi l’esenzione IMU – come ridisegnata dalla normativa vigente – quale aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione europea.

Società a partecipazione pubblica locale e obblighi contributivi

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27197

Previdenza sociale – Assegni familiari – Contributi – Società per azioni partecipate da enti locali – Obbligo contributivo – Insussistenza di esenzioni

Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali non sono esentate dall’obbligo di versare i contributi per assegni familiari all’INPS, in virtù dell’art. 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, o di altre ipotesi derogatorie, che solo il legislatore statale ha la potestà di stabilire.

Società in house, cessione di beni e regime IVA

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 27 ottobre 2025, n. 28382

Enti locali – IVA – Detrazione e rimborso – Operazioni a monte per la realizzazione di beni ceduti gratuitamente a ente socio – Società in house – Presupposti – Principio di neutralità – Interesse economico del cedente

In tema di IVA, ai fini del diritto alla detrazione o al rimborso di crediti IVA relativi alle operazioni sostenute a monte per la realizzazione di beni da parte di una società in house, successivamente ceduti a titolo gratuito al proprio socio, ente territoriale, è necessario non solo il rapporto di inerenza tra i costi sostenuti a monte e la realizzazione dei beni ceduti con le operazioni a valle, ma anche l’accertamento e il riscontro che tale cessione gratuita sia avvenuta nel rispetto dei presupposti indicati dalla disciplina unionale, come interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia UE. In particolare, per il principio di neutralità, le cessioni gratuite di beni possono essere equiparate a cessioni a titolo oneroso solo se rispondono anche agli interessi economici del cedente.

IMU, terreni agricoli e agevolazioni

 
Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 27 ottobre 2025, n. 28421
IMU – Terreni agricoli – Agevolazioni – Coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale – Iscrizione nella previdenza agricola – Sufficienza – Irrilevanza della prevalenza del reddito agricolo
In tema di IMU sui terreni agricoli, la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, desumibile dall’iscrizione nella previdenza agricola, è sufficiente per il godimento delle agevolazioni fiscali, senza necessità di verificare la prevalenza del reddito agricolo rispetto ad altri redditi.

Rimborso ICI

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. V, 2 settembre 2025, n. 24382

Tributi locali – ICI – Rimborso – Silenzio-rifiuto – Giudicato esterno – Limiti – Sanzioni ed interessi – Non rimborsabilità

In tema di rimborso ICI, la sentenza passata in giudicato che ridetermina il valore imponibile dei terreni costituisce il titolo cui ancorare il diritto restitutorio, senza che il giudice tributario possa procedere a una nuova revisione degli atti impositivi ed estendere il rimborso anche alle somme versate a titolo di interessi e sanzioni, ove la decisione passata in giudicato non abbia escluso la loro debenza.

COSAP e riparto di giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 17 agosto 2025, n. 23428

Enti locali – Giurisdizione – COSAP – Occupazione di suolo pubblico da parte di concessionaria autostradale – Impugnazione dell’avviso di pagamento e del regolamento comunale – Giurisdizione – Spettanza al giudice amministrativo – Condanna per abuso del processo

In materia di controversie relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando la domanda non si limita all’impugnazione dell’atto impositivo per profili meramente patrimoniali, ma coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione ovvero l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali. Il criterio determinante per l’individuazione della giurisdizione è costituito dal petitum sostanziale e dalla causa petendi, identificabili in relazione al contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e alla sostanziale protezione accordata dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che assuma rilievo la prospettazione della parte.

Quando l’impugnazione ha ad oggetto congiuntamente l’avviso di pagamento del COSAP e il regolamento comunale che disciplina l’occupazione di suolo pubblico, e la controversia muove dalla contestazione della natura abusiva dell’occupazione per opere autorizzate per legge e gestite in regime di concessione, con conseguente negazione dell’obbligo di corrispondere il canone in virtù dell’affermazione che l’attrazione delle aree all’interesse istituzionale pubblico comporta la perdita di ogni potere da parte dell’ente locale, la domanda coinvolge necessariamente l’esercizio del potere discrezionale attribuito al comune di istituire con proprio regolamento il COSAP e di disciplinarne l’applicazione.

La giurisdizione amministrativa si radica altresì quando il ricorrente deduce l’illegittimità del regolamento comunale in via principale, chiedendone l’annullamento nella parte in cui subordina l’occupazione al rilascio di un ulteriore titolo amministrativo, poiché tale questione non può essere risolta mediante disapplicazione incidentale da parte del giudice ordinario, richiedendo invece la valutazione della legittimità dell’esercizio di poteri discrezionali-valutativi dell’amministrazione nell’individuazione dei soggetti tenuti a richiedere la concessione di occupazione.

Il COSAP, pur non avendo natura tributaria ma configurandosi come corrispettivo di una concessione reale o presunta per l’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, rimane soggetto alla giurisdizione amministrativa quando la controversia investe profili di legittimità dell’azione amministrativa e non si limita all’accertamento di rapporti patrimoniali. La circostanza che le affermazioni relative all’insussistenza dell’obbligo di corrispondere il canone costituiscano mere conseguenze argomentative della ritenuta inesistenza dell’obbligo di munirsi di ulteriore titolo autorizzatorio conferma la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, trattandosi di questioni che attengono all’esercizio di poteri pubblici discrezionali idonei a incidere sull’intera economia del rapporto concessorio.