Utilizzo materiale delle infrastrutture e canone unico patrimoniale
Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. III, 28 aprile 2026, n. 11479
Tributi locali – Canone Unico Patrimoniale (CUP) – L. n. 160/2019, art. 1, c. 831 – Nozione di “utilizzo materiale” dell’infrastruttura – Soggettività passiva in via mediata
Il gestore di servizi di telecomunicazione che si avvale dell’accesso “virtuale” a una rete di proprietà altrui è obbligato al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP). L’interpretazione, fondata su un criterio letterale e sistematico, muove dalla natura fisica della trasmissione: un segnale elettrico o luminoso, qualificabile come bene mobile ai sensi dell’art. 814 c.c., necessita di un supporto materiale per la sua propagazione, configurando sempre un “utilizzo materiale” dell’infrastruttura. Ne consegue che la distinzione tra utilizzo “materiale” e “virtuale” della rete, basata sulla modalità di accesso, è giuridicamente erronea.
La norma di interpretazione autentica che prevede un’esenzione (art. 5, comma 14-quinquies, d.l. n. 146/2021) è di stretta interpretazione, in quanto norma eccezionale, e non si estende ai servizi di telecomunicazione. Tale esenzione è limitata ai soli soggetti “titolari del contratto di vendita del bene distribuito”, fattispecie che non ricorre nell’erogazione di un servizio, dove manca il trasferimento di proprietà tipico della vendita. Il perimetro applicativo dell’esenzione resta quindi circoscritto ai settori, come quello energetico o del gas, in cui avviene una vendita di beni e non una prestazione di servizi.
Il principio di diritto è corroborato dal criterio teleologico fondato sul brocardo cuius commoda, eius et incommoda, che impone di addossare l’onere tributario a chi beneficia economicamente dell’infrastruttura per scopi commerciali. L’operatività del principio enunciato impone, pertanto, la soggezione al canone di tutti gli operatori che utilizzano, anche in via mediata, le infrastrutture di rete per fornire servizi alla propria clientela, indipendentemente dalla titolarità proprietaria della rete stessa.
