Tributi

Utilizzo materiale delle infrastrutture e canone unico patrimoniale

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. III, 28 aprile 2026, n. 11479

Tributi locali – Canone Unico Patrimoniale (CUP) – L. n. 160/2019, art. 1, c. 831 – Nozione di “utilizzo materiale” dell’infrastruttura – Soggettività passiva in via mediata

Il gestore di servizi di telecomunicazione che si avvale dell’accesso “virtuale” a una rete di proprietà altrui è obbligato al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP). L’interpretazione, fondata su un criterio letterale e sistematico, muove dalla natura fisica della trasmissione: un segnale elettrico o luminoso, qualificabile come bene mobile ai sensi dell’art. 814 c.c., necessita di un supporto materiale per la sua propagazione, configurando sempre un “utilizzo materiale” dell’infrastruttura. Ne consegue che la distinzione tra utilizzo “materiale” e “virtuale” della rete, basata sulla modalità di accesso, è giuridicamente erronea.

La norma di interpretazione autentica che prevede un’esenzione (art. 5, comma 14-quinquies, d.l. n. 146/2021) è di stretta interpretazione, in quanto norma eccezionale, e non si estende ai servizi di telecomunicazione. Tale esenzione è limitata ai soli soggetti “titolari del contratto di vendita del bene distribuito”, fattispecie che non ricorre nell’erogazione di un servizio, dove manca il trasferimento di proprietà tipico della vendita. Il perimetro applicativo dell’esenzione resta quindi circoscritto ai settori, come quello energetico o del gas, in cui avviene una vendita di beni e non una prestazione di servizi.

Il principio di diritto è corroborato dal criterio teleologico fondato sul brocardo cuius commoda, eius et incommoda, che impone di addossare l’onere tributario a chi beneficia economicamente dell’infrastruttura per scopi commerciali. L’operatività del principio enunciato impone, pertanto, la soggezione al canone di tutti gli operatori che utilizzano, anche in via mediata, le infrastrutture di rete per fornire servizi alla propria clientela, indipendentemente dalla titolarità proprietaria della rete stessa.

Tributi, nomen iuris e giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 1 maggio 2026, n. 12225

Tributi locali – TOSAP – ICP – DPA – CIMP – COSAP) – Canone Unico Patrimoniale di concessione – CUP – Giurisdizione esclusiva riconosciuta al giudice tributario

Il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice tributario con riguardo alle relative controversie. Ne consegue che il criterio interpretativo è sistematico e sostanzialistico, con prevalenza della struttura del prelievo sul nomen iuris, e che le controversie sull’accertamento del CUP appartengono alla giurisdizione tributaria.

La Corte valorizza l’unitarietà del presupposto del canone, che ricomprende sia l’occupazione di aree pubbliche sia la diffusione di messaggi pubblicitari, senza che la diversa fisionomia dei due segmenti muti la natura del prelievo. Il limite applicativo è che la concessione o l’autorizzazione rilevano solo sul piano procedimentale e temporale, mentre l’obbligazione sorge anche in caso di occupazione abusiva o di diffusione abusiva, restando irrilevante la qualificazione formale come entrata patrimoniale.

L’attività di classificazione delle utenze a fini TARSU

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 21 maggio 2026, n. 15588

Tributi locali – Tassa rifiuti (TARSU) – D.Lgs. n. 507/1993, artt. 62, 66, 68 – Potestà regolamentare comunale – Assimilazione di utenze non tipizzate – Discrezionalità tecnica – Rigetto

La potestà regolamentare del Comune in materia di classificazione delle utenze ai fini della tassa sui rifiuti (TARSU) ha natura ampiamente discrezionale. In base a un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993, le categorie di attività indicate dalla norma statale sono meramente esemplificative, consentendo all’ente locale di ricondurre un’attività non espressamente tipizzata, quale un villaggio turistico, a una categoria esistente, come quella degli alberghi con ristorante, per affinità di destinazione e potenziale produttività di rifiuti. Tale operazione non costituisce applicazione analogica, ma un’assimilazione per categoria che rientra nella discrezionalità tecnica di orientamento politico-amministrativo, come tale insindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogica o irragionevole.

Il presupposto impositivo del tributo è la detenzione o occupazione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti, a prescindere dall’utilizzo effettivo. Ne consegue che l’uso stagionale di una struttura, derivando da una scelta soggettiva del contribuente, non integra la condizione di “obiettiva impossibilità di utilizzo” richiesta dall’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 per l’esenzione totale. La concessione di una riduzione tariffaria per l’uso stagionale è rimessa alla facoltà discrezionale dell’ente impositore e richiede un’esplicita previsione regolamentare, la cui applicazione è condizionata alla denuncia del contribuente e alla sussistenza dei presupposti da essa previsti.

In tema di riparto dell’onere probatorio, spetta all’amministrazione dimostrare la fonte dell’obbligazione tributaria, ossia la sussistenza del presupposto impositivo, mentre grava sul contribuente la prova dei fatti che costituiscono eccezione alla regola generale, quali le condizioni per beneficiare di esenzioni o riduzioni. Tale principio, conforme all’art. 2697 c.c., non è modificato dall’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, norma che peraltro, avendo natura sostanziale, non ha efficacia retroattiva e si applica esclusivamente ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Rifiuti speciali non assimilabili, esenzione TARI e oneri dichiarativi

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 13 marzo 2026, n. 5729

Enti locali – Tributi locali – Tassa sui rifiuti (TARI) – Artt. 1, commi 649 e 682, l. n. 147/2013 e normativa regolamentare locale – Esenzione per produzione di rifiuti speciali e oneri dichiarativi

La Cassazione ha affermato che in tema di TARI l’esenzione o la riduzione tariffaria per le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilabili, avviati al recupero a spese del produttore, è indefettibilmente subordinata al rigoroso e tempestivo assolvimento degli oneri dichiarativi e informativi previsti dalla normativa primaria e dai regolamenti comunali. Sulla base di un criterio interpretativo sistematico e teleologico, l’obbligazione tributaria sorge per il solo fatto oggettivo dell’occupazione o detenzione di aree nel territorio comunale, operando una presunzione di produttività di rifiuti che ammette la prova contraria esclusivamente nei modi e nelle forme tipizzate dal legislatore e dall’ente impositore.

Il bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e la tutela dell’ambiente esige che l’amministrazione sia posta nella condizione di esercitare un tempestivo potere di controllo e verifica dei presupposti agevolativi. L’onere della prova grava interamente sul contribuente, il quale è tenuto a distinguere l’obbligo dichiarativo originario (o di variazione) concernente la classificazione dell’attività e le superfici interessate, dal distinto onere informativo a cadenza annuale, volto a documentare puntualmente l’avvenuto smaltimento autonomo. Ne consegue che il mancato rispetto dei termini decadenziali previsti per tali comunicazioni all’ente locale preclude in radice il riconoscimento del beneficio.

L’esito del giudizio è di accoglimento del ricorso del Comune con decisione nel merito di rigetto dell’originaria impugnazione del contribuente e impone una lettura rigorosamente preclusiva circa le modalità di prova del diritto all’esenzione. Il perimetro applicativo dell’agevolazione resta pertanto vincolato all’esatto adempimento procedimentale preventivo nei confronti dell’amministrazione attiva, non essendo normativamente consentito surrogare l’omessa dichiarazione o la mancata tempestiva allegazione documentale mediante la produzione postuma in sede processuale di perizie di parte o altri strumenti probatori atipici.

Occupazione abusiva e IMU

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 17 febbraio 2026, n. 3526

Enti locali – Tributi locali – IMU – Presupposto impositivo – Occupazione abusiva dell’immobile – Capacità contributiva – Art. 9 d.lgs. n. 23/2011 – Pronuncia di illegittimità costituzionale – Esenzione per indisponibilità del bene

La Cassazione ha affermato che non è dovuta l’IMU per il periodo in cui l’immobile sia oggetto di occupazione abusiva che ne renda impossibile l’utilizzazione e la disponibilità da parte del proprietario, purché quest’ultimo abbia tempestivamente denunciato l’occupazione all’autorità giudiziaria e abbia attivato le iniziative necessarie per il recupero del bene. L’interpretazione della disciplina dell’imposta municipale propria deve conformarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, pronunciata per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non escludeva dall’imposizione gli immobili indisponibili per occupazione abusiva.

Il presupposto dell’imposta, fondato sul possesso quale indice rivelatore di capacità contributiva, viene meno quando il proprietario sia di fatto spogliato della disponibilità del bene per fatto di terzi e abbia diligentemente attivato gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. In tale situazione la titolarità formale del diritto di proprietà non costituisce manifestazione di ricchezza imponibile, difettando il collegamento tra il bene e la capacità economica del soggetto passivo.

Ne consegue che, accertata l’indisponibilità dell’immobile derivante da occupazione abusiva non rimovibile nonostante le iniziative intraprese dal proprietario e la denuncia all’autorità giudiziaria, l’imposizione IMU deve essere esclusa per il periodo di perdurante indisponibilità del bene, in quanto la pretesa impositiva risulterebbe priva di giustificazione costituzionale in termini di capacità contributiva.

La proroga legislativa di affidamenti in house

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 23 febbraio 2026, n. 4047

Tributi locali – ICI – IMU – Riscossione – Servizio di riscossione dei tributi comunali – Proroghe legislative dell’affidamento alle società del gruppo Equitalia – Compatibilità con il diritto dell’Unione europea – Servizi di interesse economico generale – Principio di autorganizzazione pubblica

La Cassazione ha affermato che le proroghe legislative dell’affidamento alle società del gruppo Equitalia delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, intervenute nel periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, sono compatibili con il diritto dell’Unione europea e con i principi in materia di concorrenza e di affidamento dei servizi pubblici. L’interpretazione sistematica della disciplina interna, alla luce dell’art. 106 TFUE e delle direttive europee in materia di servizi di interesse economico generale, evidenzia che la riscossione dei tributi costituisce un servizio pubblico essenziale la cui organizzazione rientra nella discrezionalità degli Stati membri.

La proroga del regime transitorio non integra una restrizione della concorrenza né richiede il previo ricorso a procedure di evidenza pubblica, in quanto la funzione di riscossione è attribuita per legge all’amministrazione finanziaria ed esercitata mediante soggetti integralmente partecipati da enti pubblici, configurati come strutture strumentali dell’apparato amministrativo. In tale assetto l’attività svolta dalle società del gruppo Equitalia si inserisce in un rapporto di immedesimazione funzionale con l’amministrazione titolare del potere impositivo, assimilabile a un modello di gestione in house. Ne consegue che le proroghe legislative disposte per consentire il riordino del sistema di riscossione non contrastano con i principi eurounitari in materia di concorrenza e servizi pubblici, essendo finalizzate ad assicurare la continuità del servizio pubblico e a garantire il graduale passaggio al nuovo assetto organizzativo culminato nell’istituzione dell’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate – Riscossione.

L’avviso di accertamento e gli oneri motivazionali

Corte di Cassazione, Civile, Sez. V, 10 dicembre 2025, n. 32102

Enti locali – Tributi locali – Imposta sulla pubblicità – Accertamento – Motivazione – Superficie e tipologia degli impianti – Autorizzazione amministrativa – Decadenza – Termine quinquennale

L’avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa tributaria – quali superfici, tipologia degli impianti, categoria tariffaria e importi dovuti – anche mediante rinvio agli atti generali dell’ente (regolamenti e delibere comunali), senza necessità di specificare le fonti probatorie o le attività istruttorie svolte, che possono essere oggetto di verifica nella fase contenziosa.

È stato inoltre ribadito che l’imposta deve essere determinata sulla base dei “mezzi disponibili” autorizzati dall’amministrazione comunale, e non già con riferimento al mezzo pubblicitario effettivamente utilizzato. Ne consegue la legittimità della rettifica della dichiarazione qualora il contribuente abbia versato l’imposta in misura inferiore rispetto a quella dovuta in relazione alle dimensioni e alla tipologia degli impianti autorizzati.

Quanto alla dedotta decadenza dal potere impositivo, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, il termine quinquennale per la notifica dell’avviso di accertamento decorre dall’anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. Nel caso di specie, la notifica dell’atto impositivo è risultata tempestiva, essendo intervenuta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato integralmente respinto, con conferma della legittimità dell’accertamento emesso dal Comune.

IMU e l’esenzione per gli enti non commerciali

Corte di Cassazione, Civile, Sez. V, 11 dicembre 2025, n. 32366

Enti locali – IMU – Enti non commerciali – Scuole paritarie – Esenzione – Attività didattica – Modalità non commerciali – Corrispettivi simbolici – Onere della prova

L’esenzione IMU (ed estensivamente TASI) prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 in favore degli enti non commerciali che svolgono attività didattica spetta solo qualora l’attività sia svolta con modalità non commerciali, secondo quanto precisato dall’art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 e dal d.m. n. 200/2012. In particolare, i corrispettivi richiesti agli utenti devono essere di importo simbolico, ossia tali da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio e da non porsi in relazione con il valore economico della prestazione resa.

Tale verifica non può essere effettuata in via astratta o mediante parametri forfettari (come il mero raffronto tra corrispettivo medio e costo medio per studente), ma richiede una valutazione concreta, riferita alle specifiche condizioni operative dell’ente. In questo quadro, la presenza di utili di esercizio significativi, desumibili dai bilanci, costituisce indice rilevante della natura commerciale dell’attività svolta.

La Corte ha inoltre precisato che l’inserimento delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione e il finanziamento pubblico non escludono, di per sé, la qualificazione dell’attività come economica, né incidono automaticamente sul diritto all’esenzione fiscale. L’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’esenzione grava integralmente sul contribuente.

Infine, è stato escluso che possano trovare applicazione le regole sugli aiuti “de minimis”, non configurandosi l’esenzione IMU – come ridisegnata dalla normativa vigente – quale aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione europea.

Società a partecipazione pubblica locale e obblighi contributivi

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27197

Previdenza sociale – Assegni familiari – Contributi – Società per azioni partecipate da enti locali – Obbligo contributivo – Insussistenza di esenzioni

Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali non sono esentate dall’obbligo di versare i contributi per assegni familiari all’INPS, in virtù dell’art. 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, o di altre ipotesi derogatorie, che solo il legislatore statale ha la potestà di stabilire.

Società in house, cessione di beni e regime IVA

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 27 ottobre 2025, n. 28382

Enti locali – IVA – Detrazione e rimborso – Operazioni a monte per la realizzazione di beni ceduti gratuitamente a ente socio – Società in house – Presupposti – Principio di neutralità – Interesse economico del cedente

In tema di IVA, ai fini del diritto alla detrazione o al rimborso di crediti IVA relativi alle operazioni sostenute a monte per la realizzazione di beni da parte di una società in house, successivamente ceduti a titolo gratuito al proprio socio, ente territoriale, è necessario non solo il rapporto di inerenza tra i costi sostenuti a monte e la realizzazione dei beni ceduti con le operazioni a valle, ma anche l’accertamento e il riscontro che tale cessione gratuita sia avvenuta nel rispetto dei presupposti indicati dalla disciplina unionale, come interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia UE. In particolare, per il principio di neutralità, le cessioni gratuite di beni possono essere equiparate a cessioni a titolo oneroso solo se rispondono anche agli interessi economici del cedente.