Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, 2 dicembre 2025, n. 31473

Pubblico impiego privatizzato – Società a partecipazione pubblica – Assunzioni – Contratti a termine – Assunzioni a tempo indeterminato – Diritto di precedenza – Esclusione

Nel pubblico impiego privatizzato e nei confronti delle società a partecipazione pubblica non è ipotizzabile – ai fini della pretesa avente ad oggetto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato – un’equiparazione fra la procedura selettiva per l’assunzione a termine e quella per l’assunzione a tempo indeterminato, che non trova alcun fondamento normativo né nel D.Lgs. n. 175/2016, né nel D.Lgs. n. 165/2001.