Giurisdizione

La c.d. “mobilità volontaria” e la relativa giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 25 novembre 2025, n. 30836

Pubblico impiego – Pubblico impiego privatizzato – Mobilità volontaria – Passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni – Giurisdizione – Giudice ordinario

L controversie relative alla mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

La procedura di mobilità esterna ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 non dà luogo alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro mediante concorso pubblico, ma realizza una mera modificazione soggettiva di un rapporto già esistente, configurabile come cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c., con il consenso di tutte le parti coinvolte. Anche quando la mobilità sia attivata mediante un atto formalmente qualificato come “bando”, non vengono in rilievo poteri autoritativi dell’amministrazione, bensì la sua capacità di diritto privato nella gestione del personale. Ne consegue che le questioni relative alla legittimità degli atti organizzativi adottati all’esito della procedura possono essere valutate in via incidentale dal giudice ordinario, competente in base al petitum e alla causa petendi della domanda.

Danno da affidamento incolpevole e giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 25 settembre 2025, n. 26080
Giurisdizione – Risarcimento del danno – Lesione affidamento incolpevole – Danno da provvedimento annullato – Comportamento amministrativo – Giurisdizione esclusiva del G.A.
Le controversie che hanno ad oggetto il risarcimento del danno da lesione dell’affidamento incolpevole generato dal rilascio di un provvedimento favorevole poi annullato rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il relativo comportamento, pur incidendo sul diritto soggettivo all’autodeterminazione negoziale, deve qualificarsi come comportamento amministrativo, riconducibile in via indiretta e mediata, all’esercizio del potere, di cui il privato che chiede il risarcimento lamenta la contrarietà alle regole di buona fede e correttezza che informano anche l’attività autoritativa della p.a.

COSAP e riparto di giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 17 agosto 2025, n. 23428

Enti locali – Giurisdizione – COSAP – Occupazione di suolo pubblico da parte di concessionaria autostradale – Impugnazione dell’avviso di pagamento e del regolamento comunale – Giurisdizione – Spettanza al giudice amministrativo – Condanna per abuso del processo

In materia di controversie relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando la domanda non si limita all’impugnazione dell’atto impositivo per profili meramente patrimoniali, ma coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione ovvero l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali. Il criterio determinante per l’individuazione della giurisdizione è costituito dal petitum sostanziale e dalla causa petendi, identificabili in relazione al contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e alla sostanziale protezione accordata dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che assuma rilievo la prospettazione della parte.

Quando l’impugnazione ha ad oggetto congiuntamente l’avviso di pagamento del COSAP e il regolamento comunale che disciplina l’occupazione di suolo pubblico, e la controversia muove dalla contestazione della natura abusiva dell’occupazione per opere autorizzate per legge e gestite in regime di concessione, con conseguente negazione dell’obbligo di corrispondere il canone in virtù dell’affermazione che l’attrazione delle aree all’interesse istituzionale pubblico comporta la perdita di ogni potere da parte dell’ente locale, la domanda coinvolge necessariamente l’esercizio del potere discrezionale attribuito al comune di istituire con proprio regolamento il COSAP e di disciplinarne l’applicazione.

La giurisdizione amministrativa si radica altresì quando il ricorrente deduce l’illegittimità del regolamento comunale in via principale, chiedendone l’annullamento nella parte in cui subordina l’occupazione al rilascio di un ulteriore titolo amministrativo, poiché tale questione non può essere risolta mediante disapplicazione incidentale da parte del giudice ordinario, richiedendo invece la valutazione della legittimità dell’esercizio di poteri discrezionali-valutativi dell’amministrazione nell’individuazione dei soggetti tenuti a richiedere la concessione di occupazione.

Il COSAP, pur non avendo natura tributaria ma configurandosi come corrispettivo di una concessione reale o presunta per l’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, rimane soggetto alla giurisdizione amministrativa quando la controversia investe profili di legittimità dell’azione amministrativa e non si limita all’accertamento di rapporti patrimoniali. La circostanza che le affermazioni relative all’insussistenza dell’obbligo di corrispondere il canone costituiscano mere conseguenze argomentative della ritenuta inesistenza dell’obbligo di munirsi di ulteriore titolo autorizzatorio conferma la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, trattandosi di questioni che attengono all’esercizio di poteri pubblici discrezionali idonei a incidere sull’intera economia del rapporto concessorio.

Rimborso spese legali e riparto di giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 5 dicembre 2024, n. 31137

Giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti – Proscioglimento nel merito del pubblico dipendente – Liquidazione delle spese defensionali – Giurisdizione del giudice contabile – Richiesta di liquidazione integrativa – Ammissibilità – Giurisdizione del giudice ordinario.

In relazione alla domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, la regolamentazione delle spese processuali, da porre a carico dell’amministrazione di appartenenza, spetta al giudice contabile, ma la parte ha diritto all’intero esborso sostenuto e la relativa statuizione – attinente al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente – esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, al giudice ordinario.