Mese: Marzo 2026

Il diritto di accesso al mare

Tar Campania, Napoli, sez. VII, 6 febbraio 2026, n. 869

Demanio e patrimonio dello Stato – Accesso al mare – Misure di contingentamento – Presupposti

Il diritto di accesso al mare, quale diritto fondamentale di rilievo costituzionale e bene comune, può essere sottoposto a misure di contingentamento solo ove tali limitazioni risultino necessarie, proporzionate e adeguatamente motivate in funzione di concrete esigenze di sicurezza e incolumità pubblica. Resta illegittima ogni compressione che si fondi su criteri estranei a tali finalità o che subordini la fruizione del bene pubblico alle esigenze organizzative di soggetti privati concessionari.

Rifiuti e sottoprodotti

Consiglio di Stato, sez. IV, 6 febbraio 2026, n. 993

Rifiuti industriali – “Sottoprodotto” – Nozione – Recupero – Condizioni – Delibazione in concreto – Destinazione d’uso dell’area di intervento

Ai fini della qualificazione di una sostanza o di un oggetto come “sottoprodotto” e non come rifiuto, da poter utilizzare per il riempimento di una ex cava, già adibita a discarica, in sede di recupero ambientale, devono ricorrere contestualmente tutte le condizioni di cui alle lett. a), b), c), e d) dell’art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152 (“Codice dell’Ambiente”);  la certezza del riutilizzo di cui alla lett. b) del citato disposto normativo non deve essere  delibata  in astratto, ma  in concreto, in relazione alla destinazione effettiva e certa del materiale, per cui la stessa deve escludersi laddove lo stesso non sia conforme ai parametri delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla colonna A, Tabella 1, allegato 5, parte IV del medesimo decreto legislativo, valevole per i siti ad uso verde pubblico e privato residenziale, da applicarsi in relazione alla destinazione d’uso dell’area interessata dall’intervento di recupero ambientale.

Elezioni, contestazioni e favor voti

Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2026, n. 831

Elezioni amministrative – Principio del favor voti – Nullità del voto – Configurabilità – Segni di riconoscimento – Riesame dello scrutinio – Onere probatorio

In materia elettorale vige il principio del favor voti, per cui il voto deve essere considerato valido ogni volta in cui la volontà dell’elettore risulti univoca e la nullità è configurabile solo quando segni o scritture sulla scheda integrino, in modo non giustificabile altrimenti, un segno di riconoscimento. L’elemento della riconoscibilità va valutato caso per caso, essendo annullabile solo il voto che presenti anomalie non spiegabili con le normali modalità espressive dell’elettore e il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova, non essendo ammissibili censure generiche o esplorative volte a ottenere un riesame globale dello scrutinio.

Pergotende e abusi edilizi

Consiglio di Stato, sez. II, 25 febbraio 2026, n. 1526

Abuso edilizio – Impatto complessivo sul territorio – Giudizio comparativo – Istallazione sine titulo di vetrata a chiusura pergotenda – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Legittimità

Per valutare il carattere abusivo di un’opera edilizia occorre porla in relazione con il contesto immobiliare in cui s’inserisce, in modo da apprezzarne l’impatto complessivo sul territorio; pertanto, è legittima l’ordinanza di demolizione riferita all’istallazione sine titulo di una vetrata, posta a chiusura di una pergotenda insistente su uno spazio già chiuso su tre lati, comportante pertanto la chiusura totale, con conseguente aumento di volumetria.

Impianti ambientali e modifiche sostanziali

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 12 febbraio 2026, n. 163

Ambiente – Modifica sostanziale di un’installazione o di un impianto – Nozione – Effetti su ambiente e salute umana – Accertamento in concreto

La modifica di un’installazione o di un impianto può essere qualificata come sostanziale, se incide sulle caratteristiche o sul funzionamento ovvero sul potenziamento degli stessi e se la stessa dispieghi effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente.

Il mutamento del profilo di una discarica (senza variazione del volume di rifiuti conferiti), se non obiettivamente trascurabile, è una variazione delle caratteristiche dell’impianto; ai fini dell’attitudine a produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana, occorre invece un accertamento in concreto.

Elezioni e ammissione illegittima di un candidato

Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2026, n. 1121

Elezioni amministrative comunali – Ammissione illegittima del candidato – Verifica dell’incidenza potenziale – Ambito applicativo – Esclusione del candidato – Effetti

Nel giudizio elettorale, la verifica dell’incidenza potenziale dell’illegittima ammissione di un candidato non può essere limitata ai soli risultati del ballottaggio, ma deve estendersi necessariamente anche all’esito del primo turno. L’esclusione del candidato può incidere anche sulla presentazione delle liste a lui collegate, in ragione dell’inscindibile legame tra candidatura a sindaco e liste collegate.

Concessioni, PEF e motivi di esclusione

Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2026, n. 917

Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Piano economico finanziario (PEF) – Asseverazione – Non obbligatorietà – Disciplina – Clausole di esclusione – Tassatività – Offerta economica – Incompletezza

Rispetto alle concessioni, l’art. 182 comma 5, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 prevede il piano economico finanziario (PEF) come componente meramente eventuale laddove, invece, il successivo art. 193 impone espressamente la presentazione di un PEF asseverato nell’ambito delle proposte di finanza di progetto; il legislatore, pertanto, non ha  inteso  imporre un obbligo generalizzato di predisposizione del PEF nelle concessioni, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di richiederne la presentazione in funzione delle caratteristiche peculiari della gara. Il PEF pertanto, pur non essendo obbligatorio in ogni concessione, conserva un ruolo centrale quando il bando espressamente lo richieda.

La tassatività delle clausole di esclusione dettata dall’art. 10, comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36,  con riferimento alle cause escludenti di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo d.lgs., riferite ai requisiti generali di partecipazione, non si riverbera su ogni aspetto della disciplina di gara, principiando dai requisiti di ordine speciale, ex art. 10 ultimo comma. È  pertanto legittima, e non contrastante con tale principio, l’esclusione dell’operatore economico, che, disattendendo la previsione della lex specialis di gara, non abbia allegato all’offerta economica il PEF asseverato.

L’incompletezza dell’offerta economica, o tecnica, costituisce una valida ragione di esclusione dell’offerta stessa – costituendo il contenuto dell’offerta indicato nella lex specialis una condizione di partecipazione alla procedura selettiva – che non richiede l’attivazione di uno specifico contraddittorio.

L’art. 193, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, laddove richiama l’asseverazione del PEF, non contiene, diversamente dal previgente art. 183, comma 9, del d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50, una specificazione dell’ambito soggettivo dei soggetti abilitati a renderla e quindi dell’esclusione delle persone fisiche revisori contabili.

Procedimenti autorizzatori e commissario straordinario

Consiglio di Stato, sez. IV, 30 gennaio 2026, n. 812

Ambiente – Realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti nel territorio di Roma – Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) – Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – Competenza speciale – Eccezionalità

In materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo a impianti per il trattamento dei rifiuti nel territorio di Roma, la competenza del commissario straordinario per il Giubileo 2025 ha natura eccezionale, derogatoria e finalizzata esclusivamente alla realizzazione degli impianti espressamente individuati nel piano di gestione dei rifiuti approvato dallo stesso commissario. Tale competenza speciale deve essere interpretata in senso restrittivo e non esclude né comprime le ordinarie competenze della regione Lazio in ordine ai procedimenti autorizzatori relativi ad altri impianti.

Occupazione abusiva e IMU

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 17 febbraio 2026, n. 3526

Enti locali – Tributi locali – IMU – Presupposto impositivo – Occupazione abusiva dell’immobile – Capacità contributiva – Art. 9 d.lgs. n. 23/2011 – Pronuncia di illegittimità costituzionale – Esenzione per indisponibilità del bene

La Cassazione ha affermato che non è dovuta l’IMU per il periodo in cui l’immobile sia oggetto di occupazione abusiva che ne renda impossibile l’utilizzazione e la disponibilità da parte del proprietario, purché quest’ultimo abbia tempestivamente denunciato l’occupazione all’autorità giudiziaria e abbia attivato le iniziative necessarie per il recupero del bene. L’interpretazione della disciplina dell’imposta municipale propria deve conformarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, pronunciata per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non escludeva dall’imposizione gli immobili indisponibili per occupazione abusiva.

Il presupposto dell’imposta, fondato sul possesso quale indice rivelatore di capacità contributiva, viene meno quando il proprietario sia di fatto spogliato della disponibilità del bene per fatto di terzi e abbia diligentemente attivato gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. In tale situazione la titolarità formale del diritto di proprietà non costituisce manifestazione di ricchezza imponibile, difettando il collegamento tra il bene e la capacità economica del soggetto passivo.

Ne consegue che, accertata l’indisponibilità dell’immobile derivante da occupazione abusiva non rimovibile nonostante le iniziative intraprese dal proprietario e la denuncia all’autorità giudiziaria, l’imposizione IMU deve essere esclusa per il periodo di perdurante indisponibilità del bene, in quanto la pretesa impositiva risulterebbe priva di giustificazione costituzionale in termini di capacità contributiva.

La proroga legislativa di affidamenti in house

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 23 febbraio 2026, n. 4047

Tributi locali – ICI – IMU – Riscossione – Servizio di riscossione dei tributi comunali – Proroghe legislative dell’affidamento alle società del gruppo Equitalia – Compatibilità con il diritto dell’Unione europea – Servizi di interesse economico generale – Principio di autorganizzazione pubblica

La Cassazione ha affermato che le proroghe legislative dell’affidamento alle società del gruppo Equitalia delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, intervenute nel periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, sono compatibili con il diritto dell’Unione europea e con i principi in materia di concorrenza e di affidamento dei servizi pubblici. L’interpretazione sistematica della disciplina interna, alla luce dell’art. 106 TFUE e delle direttive europee in materia di servizi di interesse economico generale, evidenzia che la riscossione dei tributi costituisce un servizio pubblico essenziale la cui organizzazione rientra nella discrezionalità degli Stati membri.

La proroga del regime transitorio non integra una restrizione della concorrenza né richiede il previo ricorso a procedure di evidenza pubblica, in quanto la funzione di riscossione è attribuita per legge all’amministrazione finanziaria ed esercitata mediante soggetti integralmente partecipati da enti pubblici, configurati come strutture strumentali dell’apparato amministrativo. In tale assetto l’attività svolta dalle società del gruppo Equitalia si inserisce in un rapporto di immedesimazione funzionale con l’amministrazione titolare del potere impositivo, assimilabile a un modello di gestione in house. Ne consegue che le proroghe legislative disposte per consentire il riordino del sistema di riscossione non contrastano con i principi eurounitari in materia di concorrenza e servizi pubblici, essendo finalizzate ad assicurare la continuità del servizio pubblico e a garantire il graduale passaggio al nuovo assetto organizzativo culminato nell’istituzione dell’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate – Riscossione.