Consiglio di Stato, sez. IV, 6 febbraio 2026, n. 993

Rifiuti industriali – “Sottoprodotto” – Nozione – Recupero – Condizioni – Delibazione in concreto – Destinazione d’uso dell’area di intervento

Ai fini della qualificazione di una sostanza o di un oggetto come “sottoprodotto” e non come rifiuto, da poter utilizzare per il riempimento di una ex cava, già adibita a discarica, in sede di recupero ambientale, devono ricorrere contestualmente tutte le condizioni di cui alle lett. a), b), c), e d) dell’art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152 (“Codice dell’Ambiente”);  la certezza del riutilizzo di cui alla lett. b) del citato disposto normativo non deve essere  delibata  in astratto, ma  in concreto, in relazione alla destinazione effettiva e certa del materiale, per cui la stessa deve escludersi laddove lo stesso non sia conforme ai parametri delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla colonna A, Tabella 1, allegato 5, parte IV del medesimo decreto legislativo, valevole per i siti ad uso verde pubblico e privato residenziale, da applicarsi in relazione alla destinazione d’uso dell’area interessata dall’intervento di recupero ambientale.