Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2026, n. 831

Elezioni amministrative – Principio del favor voti – Nullità del voto – Configurabilità – Segni di riconoscimento – Riesame dello scrutinio – Onere probatorio

In materia elettorale vige il principio del favor voti, per cui il voto deve essere considerato valido ogni volta in cui la volontà dell’elettore risulti univoca e la nullità è configurabile solo quando segni o scritture sulla scheda integrino, in modo non giustificabile altrimenti, un segno di riconoscimento. L’elemento della riconoscibilità va valutato caso per caso, essendo annullabile solo il voto che presenti anomalie non spiegabili con le normali modalità espressive dell’elettore e il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova, non essendo ammissibili censure generiche o esplorative volte a ottenere un riesame globale dello scrutinio.