Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 17 febbraio 2026, n. 3526

Enti locali – Tributi locali – IMU – Presupposto impositivo – Occupazione abusiva dell’immobile – Capacità contributiva – Art. 9 d.lgs. n. 23/2011 – Pronuncia di illegittimità costituzionale – Esenzione per indisponibilità del bene

La Cassazione ha affermato che non è dovuta l’IMU per il periodo in cui l’immobile sia oggetto di occupazione abusiva che ne renda impossibile l’utilizzazione e la disponibilità da parte del proprietario, purché quest’ultimo abbia tempestivamente denunciato l’occupazione all’autorità giudiziaria e abbia attivato le iniziative necessarie per il recupero del bene. L’interpretazione della disciplina dell’imposta municipale propria deve conformarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, pronunciata per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non escludeva dall’imposizione gli immobili indisponibili per occupazione abusiva.

Il presupposto dell’imposta, fondato sul possesso quale indice rivelatore di capacità contributiva, viene meno quando il proprietario sia di fatto spogliato della disponibilità del bene per fatto di terzi e abbia diligentemente attivato gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. In tale situazione la titolarità formale del diritto di proprietà non costituisce manifestazione di ricchezza imponibile, difettando il collegamento tra il bene e la capacità economica del soggetto passivo.

Ne consegue che, accertata l’indisponibilità dell’immobile derivante da occupazione abusiva non rimovibile nonostante le iniziative intraprese dal proprietario e la denuncia all’autorità giudiziaria, l’imposizione IMU deve essere esclusa per il periodo di perdurante indisponibilità del bene, in quanto la pretesa impositiva risulterebbe priva di giustificazione costituzionale in termini di capacità contributiva.