Patrimonio pubblico/Demanio

COSAP e TOSAP: natura e distinzione

Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 7 aprile 2026, n. 6216

Concessioni di beni pubblici – Obbligazioni tributarie – Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) – Nozione – Differenze dalla Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

Il COSAP si caratterizza proprio per costituire il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l’occupazione di suolo pubblico.

E in ciò risiede la differenza sostanziale rispetto alla TOSAP, il cui presupposto impositivo – nel quadro normativo delineato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38, comma 10, – è costituito, come generale previsione: “dalle occupazioni di qualsiasi natura di spazi ed aree (anche del sottosuolo), del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province.

La ratio dell’imposizione va riferita all’utilizzazione da parte del singolo e nell’interesse dello stesso di un suolo destinato alla generalità dei cittadini.

La norma disciplinatrice prescinde del tutto dalla natura dell’occupazione e, dunque, non consente di attribuire rilevanza alcuna agli atti di concessione, con la conseguenza che questi sono irrilevanti ai fini fiscali, poiché l’imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo.

Inoltre, nessuna importanza viene connessa ai motivi che determinano l’occupazione.

L’obbligazione tributaria ha, perciò, un diretto fondamento normativo, sulla cui base risultano prestabiliti i criteri oggettivi, che non lasciano alcun margine di discrezionalità all’ente impositore.

A differenza della TOSAP – dovuta da chiunque occupi il suolo pubblico, a nulla rilevando che l’occupazione sia avvenuta in virtù di pubblica concessione -, il COSAP risulta delineato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, dunque, è caratterizzato dalla sinallagmaticità.

La prestazione patrimoniale, in altri termini, è collegata all’esistenza di un potere concessorio dell’ente locale, che costituisce il fondamento dell’obbligazione e ne giustifica la natura non tributaria.

Impianti pubblicitari e accesso concorrenziale

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 17 marzo 2026, n. 683

Concessioni di beni pubblici – Assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico – Accesso concorrenziale – Valutazione – Interesse imprenditoriale – Remunerabilità

In tema di assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico, nella prima fase concessoria, caratterizzata dalla necessità di garantire l’interesse pubblico all’accesso in regime concorrenziale a un bene pubblico naturalmente contingentato, l’operatore economico deve effettuare una valutazione, non della possibilità e della remunerabilità della posa di ciascun impianto pubblicitario, bensì del proprio interesse imprenditoriale ad assicurarsi la possibilità di collocare impianti in quel macrolotto, in relazione alle caratteristiche di localizzazione e centralità. La remunerabilità non rappresenta un carattere essenziale del contratto di concessione di bene pubblico.

Opere pubbliche e oneri motivazionali della PA

Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 2026, n. 2092

Intervento pubblico di nuova costruzione – Tracciato e caratteristiche – Onere motivazionale attenuato – Osservazioni dei privati

Non sussiste a carico dell’Amministrazione un dovere di analitica disamina motivata di ciascun apporto inoltrato dagli interessati in ordine al tracciato e alle caratteristiche di un’opera pubblica, essendo sufficiente una motivazione anche succinta e non riferita a tutte le osservazioni, di talché laddove le osservazioni presentate dai privati siano acquisite al procedimento e tenute presenti dall’Amministrazione ai fini del processo decisionale, non può riconoscersi alcun rilievo invalidante alla mancata confutazione analitica dei singoli punti di contraddittorio.

L’individuazione del tracciato di un’opera pubblica, tanto più se strategica, rientra in una discrezionalità assai ampia dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per macroscopica illogicità.

Il diritto di accesso al mare

Tar Campania, Napoli, sez. VII, 6 febbraio 2026, n. 869

Demanio e patrimonio dello Stato – Accesso al mare – Misure di contingentamento – Presupposti

Il diritto di accesso al mare, quale diritto fondamentale di rilievo costituzionale e bene comune, può essere sottoposto a misure di contingentamento solo ove tali limitazioni risultino necessarie, proporzionate e adeguatamente motivate in funzione di concrete esigenze di sicurezza e incolumità pubblica. Resta illegittima ogni compressione che si fondi su criteri estranei a tali finalità o che subordini la fruizione del bene pubblico alle esigenze organizzative di soggetti privati concessionari.

Diritti “sul” sepolcro e diritti “al” sepolcro

Tar Toscana, Firenze, sez. I, 20 gennaio 2026, n. 112

Concessioni amministrative su aree di terreno cimiteriale – Natura giuridica – Effetti – Diritto reale – Trasmissibilità – Diritto “sul” sepolcro e diritto “al” sepolcro – Differenze

La concessione amministrativa di un’area di terreno cimiteriale, avente natura demaniale, ha natura traslativa e comporta a favore del concessionario la costituzione di un diritto reale assimilabile al diritto di superficie e liberamente trasmissibile per atto tra vivi o jure hereditatis, ancorché sottoposto all’esercizio dei poteri di autotutela dell’amministrazione, dinanzi ai quali la posizione del concessionario assume la consistenza dell’interesse legittimo.

 Dal diritto “sul” sepolcro costruito su suolo cimiteriale va tenuto distinto il diritto “al” sepolcro (lo jus sepulchri propriamente detto), vale a dire il diritto di essere tumulato all’interno della sepoltura edificata, che pure origina dalla concessione e che, per l’opinione prevalente, ha invece natura personale; a questo diritto “primario” al sepolcro si affianca quello, “secondario”, spettante ai congiunti del defunto e consistente nel diritto di accedere alla cappella per onorarne la memoria e la salma.

Concessioni demaniali, cumulo, titolarità e contitolarità

Tar Liguria, Genova, sez. I, 10 gennaio 2026, n. 17

Concessioni pubbliche – Concessione demaniale marittima – Titolarità e contitolarità – Normativa Regione Liguria – Organo gestorio – Nomina – Efficacia – Pubblicità – Grave illecito professionale

L’art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017 stabilisce che lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare di più di una concessione demaniale marittima nell’ambito dello stesso comune. Con circolare interpretativa del 10 luglio 2024 la Regione Liguria ha precisato che la suddetta limitazione va intesa “nel senso che uno stesso operatore economico non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione per stabilimento balneare e/o per attività economica turistico ricreativa connessa alla balneazione nello stesso comune. Lo stesso soggetto potrebbe essere però contemporaneamente titolare anche della concessione per l’esercizio di più attività di cui all’art. 01 del D.L. 400/1993. Inoltre, a parere di questi uffici, sono escluse dalla predetta prescrizione preclusiva regionale le concessioni demaniali marittime conferite per altre finalità”.

La nomina dell’organo gestorio diviene immediatamente efficace al momento della deliberazione assembleare, con la conseguenza che gli amministratori entrano in carica subito dopo la designazione, indipendentemente dalla data di iscrizione nel registro delle imprese: ciò in quanto l’adempimento pubblicitario assolve ad una funzione dichiarativa e non costitutiva, rilevando ai soli fini dell’opponibilità ai terzi per i quali non sia dimostrabile l’effettiva conoscenza della reale situazione fattuale.

Ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, costituisce grave illecito professionale esclusivamente la comunicazione di informazioni false o fuorvianti che influiscano concretamente sulle determinazioni della stazione appaltante.

Occupazione di suolo pubblico, revoca e oneri procedimentali

Tar Lazio, Roma, sez. II-ter, 30 settembre 2025, n. 16832

Procedimento amministrativo – Concessione per occupazione di suolo pubblico – Sequestro penale – Revoca – Fondamento – Illegittimità – Comunicazione di avvio del procedimento – Onere motivazionale

È illegittima la revoca in autotutela di una concessione per occupazione di suolo pubblico fondata unicamente su un sequestro penale intervenuto prima del rilascio del titolo, quando l’Amministrazione ometta di avviare un contraddittorio e non consideri che il sequestro deriva proprio dalla mancata tempestiva adozione della concessione poi rilasciata.

In assenza di comunicazione di avvio del procedimento e di un’adeguata motivazione sulla specifica fattispecie, risulta violata la disciplina dell’attività provvedimentale di secondo grado.

Concessioni di beni pubblici e disciplina dei contratti pubblici

Consiglio di Stato, sez. VII, 24 ottobre 2025, n. 8266

Beni pubblici – Patrimonio indisponibile dello Stato – Concessioni di beni pubblici – Contratto attivo – Applicazione del codice contratti pubblici – Esclusione

La concessione di un bene demaniale, diversamente dalla concessione di lavori o di servizi, è un contratto attivo di valorizzazione o concessione di beni pubblici in senso patrimoniale; pertanto, resta regolata dal diritto nazionale e non dal codice dei contratti pubblici: sicché non possono applicarsi, ad una concessione di un bene demaniale, gli artt. 43, della direttiva 2014/23/UE e 175, d.lgs. n. 50 del 2016.

Concessione di beni demaniali marittimi e procedure a evidenza pubblica

Tar Toscana, Firenze, sez. IV, 19 novembre 2025, n. 1878

Concessioni di beni demaniali per finalità turistico-ricreative – Natura giuridica – Modalità di affidamento – Procedura comparativa ad evidenza pubblica – Normativa e giurisprudenza rilevanti – Procedura “informale” ex art. 37 cod. nav. – Requisiti di imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento

Le concessioni di beni demaniali per finalità turistico-ricreative sono riconducibili alle autorizzazioni di servizi previste dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, per cui esse vanno affidate in conformità della stessa disposizione sovranazionale mediante procedure ad evidenza pubblica.

Il rilascio delle concessioni demaniali marittime implica l’espletamento di una procedura comparativa ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di parità̀ di trattamento, imparzialità̀ e trasparenza.

L’art. 4, comma 2, della L. n. 118 del 2022, nella formulazione vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento di diniego impugnato (quando la disciplina delle concessioni demaniali marittime era rimessa all’adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della materia) prevedeva che: “I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione: (Omissis) … b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza”.

Attualmente, dopo le modifiche apportate dalla l. n. 166 del 2024, lo stesso comma 2 prevede che: “L’ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il bando è pubblicato per almeno trenta giorni nel sito internet istituzionale dell’ente concedente e nell’albo pretorio on- line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”.

L’art. 37, comma primo, cod. nav., prevede invece che «nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico», mentre l’art. 18 reg. es. cod. nav. prevede a sua volta, al comma primo, che: «quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell’albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia», al comma secondo, che il provvedimento «che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell’inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l’autorità decidente ha l’obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale», al comma quarto che «in ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell’atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell’affissione e dell’inserzione della domanda» e, infine, al comma quinto, che «nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni».

Recentemente, il Consiglio di Stato, VII sez., con le sentenze del 16 dicembre 2024, nn. 10131 e 10132, seguite dalle sentenze della medesima sezione nn. 1128 e 1129 dell’11 febbraio 2025, in parte superando più risalenti orientamenti, ha condivisibilmente stabilito che alla luce di quanto statuito dall’Adunanza plenaria con le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 e dalla successiva giurisprudenza conforme, e in coerenza con l’orientamento seguito dalla Corte di Giustizia UE (da ultimo, nella sentenza del 20 aprile 2023, in C-348/22), l’art. 37 cod. nav. non sia più in grado di garantire adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza della procedura selettiva.

In particolare, secondo il Consiglio di Stato, alla luce di questa recente evoluzione dell’ordinamento, la procedura “informale” dell’art. 37 cod. nav. (e dell’art. 18 reg. es. cod. nav.), che prende le mosse, come rammenta la giurisprudenza, da una domanda del privato, non assicura quelle adeguate condizioni di pubblicità che devono presiedere all’avvio, allo svolgimento e al completamento della procedura selettiva, le quali richiedono, laddove la concessione abbia una rilevanza che trascende il mero ambito locale o, addirittura, assuma interesse transfrontaliero, che essa sia, a seconda dei casi, pubblicizzata a livello regionale, nazionale ed europeo per assicurare la partecipazione alla procedura anche ad eventuali operatori di altri Stati membri interessati. Inoltre la procedura regolata dal codice della navigazione neppure possiede quegli adeguati requisiti di imparzialità o “equidistanza”, da parte dell’ente concedente, che evitino qualsivoglia atteggiamento di favoritismo, anche indiretto, nei confronti dei concessionari storici nella formulazione della legge di gara, prendendo le mosse proprio dalla domanda del concessionario stesso, ferme, ovviamente, le garanzie che la stessa legge di gara deve assicurare per gli investimenti legittimamente effettuati e non ancora ammortizzati al momento in cui subentri un nuovo concessionario.

Secondo il Consiglio di Stato, questi requisiti di imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento possono essere assicurati, infatti, solo dalla previa indizione di una gara, il cui bando preveda almeno, tra l’altro e anzitutto, l’oggetto e la durata della concessione, l’entità del canone (aggiornato) da pagarsi, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione nel rispetto, appunto, dei princìpi di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità (v. ora il citato art. 4, commi 3 e 4 del d.l. n. 118 del 2022, nella versione vigente dopo la l. n. 166 del 2024).

L’art. 37 cod. nav. non può quindi garantire l’adeguatezza di quella procedura selettiva che, se anche non richiede lo stesso grado di complessità che contraddistingue il codice dei contratti pubblici (pur richiamato, però, dall’ora novellato art. 4, comma 4, lett. g, della legge n. 118 del 2022 ad esempio, per quanto concerne i requisiti di partecipazione, desunti da quelli di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023), nemmeno può appagarsi di un modulo procedimentale costruito sulla domanda di rinnovo del concessionario uscente, pubblicata con il c.d. “rende noto” solo a livello locale, in attesa che potenziali concorrenti formulino osservazioni o presentino proprie domande, senza previa determinazione, da parte dell’autorità pubblica, di imparziali, trasparenti e proporzionali criteri di partecipazione alla gara.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza citata n. 10131/2024, ha anche ricordato come l’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 abbia previsto la soppressione del secondo comma dell’art. 37 cod. nav., nella parte in cui stabiliva la preferenza al concessionario uscente, proprio per evitare ogni diritto di insistenza a favore dello stesso concessionario uscente, avendo l’intervento normativo fatto seguito alla procedura d’infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei confronti dello Stato italiano per il mancato adeguamento all’art. 12, comma 2, della direttiva n. 2006/123/CE, in virtù del quale è vietata qualsiasi forma di automatismo che favorisca il precedente concessionario alla scadenza del rapporto concessorio. E ciò al fine di evidenziare, il Consiglio di Stato, in conclusione come: “ogni disposizione del diritto nazionale, che non garantisca adeguate procedure selettive precedute da idonee forme di pubblicità e, soprattutto, dalla predisposizione di criteri imparziali e trasparenti, di fatto reitera e aggrava tale diritto di insistenza perché consente al concessionario uscente di ottenere il rinnovo della concessione con un mero simulacro di gara o, addirittura, senza un reale confronto competitivo…”.

Tali principi sono stati peraltro ribaditi dalla Corte Costituzionale in più occasioni; da ultimo, con la sentenza n. 109 del 24 giugno 2024, laddove ha precisato che anche la disciplina relativa alla presentazione delle istanze di rinnovo delle concessioni «finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento, e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo».

Concessione di suolo pubblico e silenzio-assenso

Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2025, n. 8190

Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Occupazione del suolo pubblico – Rilascio del titolo – Silenzio assenso – Non configurabilità

A fronte della presentazione dell’istanza per il rilascio del titolo concessorio per occupazione di suolo pubblico non rileva la ricorrenza dei presupposti normativi per il relativo rilascio, né l’eventuale illegittimità dell’inerzia serbata dell’amministrazione, che non possono far insorgere il titolo stesso, non assentibile per silentium.