La determinazione degli oneri concessori
Consiglio di Stato, sez. VII, 16 aprile 2026, n. 3014
Intervento di nuova costruzione – Oneri concessori – Criteri di determinazione – Principio del tempus regit actum – Affidamento – Non sussistenza
Sulla determinazione degli oneri concessori, il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza più recente di questo Consiglio di Stato, che si richiama anche con valore di precedente specifico e conforme, ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., alla luce della quale “ (…..) il principio per il quale gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria, e non a quello della presentazione della domanda, trova fondamento, in primo luogo, nell’applicazione del principio tempus regit actum, perché è soltanto con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo e, in secondo luogo, su considerazioni di ordine teleologico, in quanto consente di meglio tutelare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere.
Ne discende, per conseguenza, che nessun legittimo affidamento in capo al ricorrente circa l’entità della somma da esso complessivamente dovuta in favore del Comune, in ragione del lungo tempo intercorso per la definizione del procedimento, può ravvisarsi, né, tanto meno, come si desume da plurime pronunce della giurisprudenza amministrativa, invero correttamente richiamate da parte appellante, versandosi in
materia della richiesta di sanatoria di un illecito, il mero decorso del tempo può evidentemente sortire l’effetto di trasformare in lecito ciò che ab origine si configura come illecito, materializzando una sorta di diritto alla regolarizzazione.
La Corte costituzionale ha affermato (ordinanza n.105/2010) che in astratto il legislatore può ancorare la quantificazione degli oneri concessori a differenti momenti: alla data dell’abuso; alla data di presentazione della domanda; alla data di rilascio del titolo; all’entrata in vigore di norme statali o regionali.
Pertanto, non si appalesa irragionevole né macroscopicamente illogica la scelta dell’amministrazione di ancorare la quantificazione degli oneri alla data di rilascio del titolo, rappresentando tale momento una delle possibili scelte.
Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi a tale soglia, in quanto, altrimenti opinando, sconfinerebbe nel merito amministrativo, censurabile in sede di ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale.
