Tar Puglia, Bari, sez. I, 20 gennaio 2026, n. 57
Pianificazione urbanistica – Rigenerazione urbana – Art. 23-quater d.P.R. n. 380/2001 – Utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi – Natura giuridica – Autorizzazione comunale – Ambito di operatività – Obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali – Durata massima
L’art. 10, comma 1, lett. m-bis), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – che ha introdotto l’art. 23-quater del d.P.R. n. 380/2001 – contiene diverse disposizioni, finalizzate a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese e, per quello che qui rileva, assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.
Per quanto qui di maggiore interesse, la disciplina degli usi temporanei di cui all’art. 23-quater del d.P.R. n. 380/2001 permette di adibire edifici ed aree a usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico (comma 1, ultimo periodo), testualmente disponendo, in particolare, che:
1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
L’art. 23 quater cit. prevede, pertanto, che il Comune possa autorizzare l’utilizzazione temporanea di edifici per usi differenti da quelli previsti dallo strumento urbanistico vigente, purché tale uso consenta di realizzare un’iniziativa (i) di rilevante interesse pubblico o generale e (ii) che sia finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali:
a) rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione,
b) e, al contempo, sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
Dal carattere eccezionale e derogatorio del nuovo istituto discende la necessità che le disposizioni che lo disciplinano siano oggetto di stretta interpretazione.
La giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente osservato che la possibilità per l’Amministrazione di consentire usi temporanei in deroga alle destinazioni d’uso delle aree interessate è rigorosamente limitata al ricorrere di tutte le condizioni e le finalità previste dalle norme che ne dettano la disciplina e che i presupposti e le condizioni che devono indefettibilmente sussistere affinché possa essere consentita in via temporanea l’utilizzazione di un edificio o di un’area per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico hanno essenzialmente riguardo alle finalità di tale uso e alla tipologia delle aree, all’interesse delle iniziative che con esso si intende realizzare e alla durata dell’uso temporaneo.
In particolare, sotto il primo aspetto, l’uso temporaneo deve tendere ad un doppio fine: «attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale». L’uso della locuzione modale “nel contempo” lascia intendere che, nell’intenzione del legislatore, il legittimo ricorso all’istituto dell’uso temporaneo esige che siano perseguite entrambe le finalità indicate dalla disposizione: non è dunque sufficiente lo scopo di favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, dovendo tale finalità essere perseguita insieme a quella della attivazione di processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione.
La necessità del perseguimento delle finalità da ultimo indicate – insieme a quelle dello sviluppo di attività economiche – concorre dunque a delimitare l’ambito di operatività dell’uso temporaneo in deroga alle destinazioni d’uso ammesse dagli strumenti urbanistici.
Se è pur vero che la norma statale di cui all’art. 23-quater del d.P.R. n. 380/2001 non prevede specificamente la durata massima dell’uso temporaneo, va, per converso, evidenziato che la ridetta norma, eccezionale e derogatoria, deve essere strettamente interpretata – anche in via costituzionalmente orientata – secondo il principio di ragionevolezza, viceversa consentendosi – in concreto – un inammissibile vulnus all’ordinato governo del territorio: governo che presuppone la funzionale pianificazione urbanistica generale (ontologicamente richiamata e implicita nel concetto stesso di governo), finalizzata al razionale e armonico assetto esplicabile in un determinato contesto territoriale di insieme.
Invero, il rispetto delle presupposte prescrizioni della pianificazione urbanistica generale costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio, oggetto di potestà legislativa concorrente Stato – Regioni, ex art. 117, comma 3 della Costituzione: principio che informa – e necessariamente conforma – l’ordinamento giuridico, sicchè le deroghe, qualora previste da disposizioni eccezionali (come l’art. 23-quater cit.), sono ammissibili – con decisioni assunte caso per caso dall’ente territoriale comunale – solo, però, quando presentino i caratteri della straordinarietà e dell’effettiva temporaneità, dovendo escludersi che a esse conseguano effetti di fatto stabili – o, comunque, oltremodo prolungati -, comportanti la sostanziale destrutturazione dell’ordinato e corretto assetto territoriale, predefinito dallo strumento urbanistico generale.