Urbanistica/edilizia

La determinazione degli oneri concessori

Consiglio di Stato, sez. VII, 16 aprile 2026, n. 3014

Intervento di nuova costruzione – Oneri concessori – Criteri di determinazione – Principio del tempus regit actum – Affidamento – Non sussistenza

Sulla determinazione degli oneri concessori, il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza più recente di questo Consiglio di Stato, che si richiama anche con valore di precedente specifico e conforme, ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., alla luce della quale “ (…..) il principio per il quale gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria, e non a quello della presentazione della domanda, trova fondamento, in primo luogo, nell’applicazione del principio tempus regit actum, perché è soltanto con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo e, in secondo luogo, su considerazioni di ordine teleologico, in quanto consente di meglio tutelare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere.

Ne discende, per conseguenza, che nessun legittimo affidamento in capo al ricorrente circa l’entità della somma da esso complessivamente dovuta in favore del Comune, in ragione del lungo tempo intercorso per la definizione del procedimento, può ravvisarsi, né, tanto meno, come si desume da plurime pronunce della giurisprudenza amministrativa, invero correttamente richiamate da parte appellante, versandosi in

materia della richiesta di sanatoria di un illecito, il mero decorso del tempo può evidentemente sortire l’effetto di trasformare in lecito ciò che ab origine si configura come illecito, materializzando una sorta di diritto alla regolarizzazione.

La Corte costituzionale ha affermato (ordinanza n.105/2010) che in astratto il legislatore può ancorare la quantificazione degli oneri concessori a differenti momenti: alla data dell’abuso; alla data di presentazione della domanda; alla data di rilascio del titolo; all’entrata in vigore di norme statali o regionali.

Pertanto, non si appalesa irragionevole né macroscopicamente illogica la scelta dell’amministrazione di ancorare la quantificazione degli oneri alla data di rilascio del titolo, rappresentando tale momento una delle possibili scelte.

Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi a tale soglia, in quanto, altrimenti opinando, sconfinerebbe nel merito amministrativo, censurabile in sede di ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale.

Opere interne e vincoli paesaggistici

Consiglio di Stato, sez. IV, 15 aprile 2026, n. 2993

Abuso edilizio in opere interne non visibili all’esterno – Vincolo paesaggistico – Rilievo ostativo – Insussistenza

Nell’ambito applicativo dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. “terzo condono”), la presenza di un vincolo paesaggistico non assume rilievo ostativo qualora le opere abusive abbiano natura esclusivamente interna e non siano visibili dall’esterno, risultando pertanto inidonee a incidere sui valori paesaggistici tutelati, purché tale circostanza sia documentalmente attestata e non contestata dall’amministrazione.

Lottizzazione abusiva e sanzioni amministrative

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 14 aprile 2026, n. 246

Lottizzazione abusiva – Ordinanza di sospensione – Omessa comunicazione di avvio del procedimento – Illegittimità – Esito ablatorio – Onere motivazionale – Sanzioni amministrative – Retroattività – Presupposti – Qualificazione urbanistica – Sanatoria – Recupero edilizio

È illegittima l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’accertamento della lottizzazione abusiva implica valutazioni complesse e non automatiche e la natura vincolata del potere non esonera dall’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, salvo comprovate ragioni di urgenza.

In materia di lottizzazione abusiva è illegittima l’applicazione dell’esito ablatorio in modo automatico e indifferenziato nei confronti dell’acquirente sopravvenuto, poiché, pur fondandosi l’accertamento su indici oggettivi, l’amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria effettiva e a fornire una motivazione che dia conto delle ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico sull’affidamento e sulla posizione concreta del destinatario, soprattutto in presenza di vicende risalenti e di una circolazione giuridica formalizzata e consolidata.

È illegittima l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative per lottizzazione abusiva quando la condotta tipizzata risulti già esaurita, non essendo la mera permanenza degli effetti idonea a differire il momento consumativo dell’illecito, salvo che l’amministrazione accerti in modo effettivo e non presuntivo la protrazione degli atti tipici oltre l’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta.

È viziata per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione l’azione amministrativa che, dopo aver tollerato e in parte normalizzato un insediamento mediante sanatorie e strumenti di recupero edilizio, continui a fondare la contestazione di lottizzazione abusiva su una qualificazione urbanistica meramente formale (nella specie, zona agricola), senza raccordarla con la realtà insediativa consolidata e con il doveroso riordino urbanistico dei nuclei sanati.

Abuso edilizio e riparto di competenze

Consiglio di Stato, sez. II, 20 marzo 2026, n. 2395

Abuso edilizio – Assenza di titolo – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Vincolo ambientale, architettonico, culturale, monumentale, paesaggistico, storico – Competenza – Autorizzazione paesaggistica – Esclusione – Ambito di applicazione – Interventi minori – Elencazione esemplificativa – Procedimenti per il rilascio di titoli edilizi – Articolazioni organizzative

Nei casi di opere eseguite o iniziate senza titolo nelle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 – riferimento da riportare “dinamicamente” al d.lgs. n. 42 del 2004 – permane in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale il potere di ripristino dello stato dei luoghi riconosciutogli dall’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 che concorre con l’omologo potere sanzionatorio dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo previsto in via generale dall’art. 155 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Il comune tuttavia può disporre il ripristino solo «previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa».

I casi riportati all’art. 149 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come non necessitanti di autorizzazione paesaggistica costituiscono un’esemplificazione non tassativa delle relative ipotesi, come dimostrato dall’uso dell’avverbio «comunque» che figura nella prima riga della norma, che sta a significare – in stretto legame logico con le disposizioni dell’art. 146, commi 1 e 2 del citato d.lgs. – che gli interventi elencati sono in sostanza esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non già perché “esonerati” da essa con norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti.

Le elencazioni contenute agli allegati A e B al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, recanti rispettivamente (altri) casi di interventi non necessitanti di autorizzazione paesaggistica, oltre quelli riconducibili all’ambito dell’art. 149 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e casi in cui l’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento semplificato, hanno portata esemplificativa.

Nell’ambito dei procedimenti per il rilascio di titoli edilizi, la diversa finalità di atti facenti capo a distinte articolazioni organizzative dello stesso comune (segnatamente, l’ufficio tributi da un lato e quello competente per urbanistica-edilizia, dall’altro), non ne giustifica la contraddittorietà.

Titoli edilizi e competenze consiliari

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 19 marzo 2026, n. 728

Titoli edilizi – Permesso di costruire in deroga – Consiglio comunale – Competenza – Presupposti – Esclusione

In tema di permesso di costruire in deroga ex art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la competenza del consiglio comunale a pronunciarsi previamente sull’istanza del privato sussiste esclusivamente nei casi in cui la deroga incida sui parametri edilizi e sulle destinazioni d’uso ammissibili nei limiti consentiti dalla norma, previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e privato. Tale competenza deve invece escludersi qualora l’istanza sia diretta, in realtà, ad ottenere una modifica della zonizzazione urbanistica dell’area, risolvendosi in una variante allo strumento urbanistico generale, estranea all’ambito applicativo dell’istituto della deroga e soggetta alle diverse procedure e garanzie proprie della pianificazione urbanistica.

Oneri di urbanizzazione e motivazione

Tar Campania, Salerno, sez. II,  9 aprile 2026, n. 682

Titolo edilizio – Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – Ratio – Differenze dal contributo commisurato al costo di costruzione – Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale attenuato – Eccezioni – Tassatività

La necessità del rilascio del permesso di costruire, con particolare riguardo alla parte correlata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, è di natura pubblicistica, in quanto mirante a socializzare le spese che la collettività è chiamata a sostenere per la realizzazione delle opere a servizio della zona ove le stesse vanno a localizzarsi. In linea di diritto, cioè, mentre la quota del contributo commisurata al costo di costruzione risulta ontologicamente connessa alla tipologia e all’entità (superficie e volumetria) dell’intervento edilizio e vuole in qualche modo “compensare” la c.d. compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare in ragione della trasformazione del territorio consentita al privato istante, quella commisurata agli oneri di urbanizzazione assolve alla prioritaria funzione di compensare invece la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l’esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti.

Le scelte urbanistiche costituiscono, in linea di principio, valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate.

Lo stesso onere di motivazione, gravante sull’amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui esse incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale.

Le scelte urbanistiche, dunque, richiedono una motivazione più o meno rigorosa, a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un’area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative; così come mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG., per le quali quest’ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un’area muta per effetto dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale.

Né, d’altra parte, una destinazione di zona precedentemente impressa determina l’acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute.

Le uniche, tassative ipotesi, in cui è richiesta una motivazione rafforzata, sono le seguenti: I) superamento degli standard minimi; II) presenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, valido ed efficace; III) giudicato di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento sulla relativa istanza; IV) destinazione di un fondo totalmente intercluso a zona agricola.

Occorre, infine, osservare che la motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all’atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall’amministrazione comunale.

Abuso edilizio e vicende circolatorie della proprietà

Consiglio di Stato, sez. II, 26 marzo 2026, n. 2545

Abuso edilizio – Assenza di titolo – Poteri comunali di vigilanza e controllo – Vizi sostanziali e procedimentali – Impossibilità di rimozione – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Il Comune, pur non potendo ingerirsi nelle controversie civilistiche sulla proprietà, deve svolgere un minimo di verifiche istruttorie in presenza di elementi concreti che mettano in dubbio la titolarità dichiarata, senza però assumere posizioni di merito tra le parti; resta ferma la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi ex art. 11, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, e la possibilità di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 in caso di successiva emersione di difformità.

L’impossibilità di rimozione del vizio, ai fini dell’applicazione dell’art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda solo vizi procedimentali astrattamente sanabili ma non convalidabili in concreto; in presenza di vizi sostanziali, l’annullamento del titolo comporta la caducazione integrale dell’atto e rende l’opera totalmente abusiva, imponendone la demolizione senza possibilità di interventi parziali, con applicazione del regime ordinario repressivo e senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento.

La natura giuridica della convenzione connessa a un piano di insediamento produttivo

Tar Campania, Salerno, sez. II, 16 marzo 2026, n. 540

Convenzioni fra P.A. e privati – Piano per gli insediamenti produttivi – Natura giuridica

La convenzione connessa a un piano di insediamento produttivo, pur non essendo formalmente qualificabile come urbanistica, ha natura sostanziale di accordo sostitutivo ex art. 11 l. n. 241/1990, in quanto incide sul provvedimento amministrativo cui è collegata.

La “procedura abilitativa semplificata”

Tar Sicilia, Palermo, sez. V, 25 febbraio 2026, n. 526

Pianificazione urbanistica – Realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici – Qualificazione di opera di pubblica utilità – Procedura abilitativa semplificata – Interventi in deroga agli strumenti urbanistici – Inapplicabilità – Autotutela – Valutazione di incompatibilità urbanistica – Effetti

La procedura abilitativa semplificata è utilizzabile solo per la realizzazione di interventi che siano conformi agli strumenti urbanistici approvati e adottati. Non è pertanto sufficiente che l’intervento riguardi la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, poiché la qualificazione di opera di pubblica utilità consegue all’acquisizione dell’autorizzazione unica, ex art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che nel settore delle energie rinnovabili costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico.

La procedura abilitativa semplificata è ascrivibile al genus della SCIA; pertanto, il decorso del termine di 30 giorni dalla sua presentazione rende una determinata attività privata lecita, con conseguente formazione del titolo abilitativo tacito. Non essendo configurabile un provvedimento tacito per silenzio assenso, il successivo intervento inibitorio costituisce una forma di autotutela atipica e doverosa, da esercitarsi in applicazione dei rigorosi presupposti previsti dagli artt. 19 e 21‑nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ancorché l’intervento proposto sia privo del requisito della compatibilità urbanistica.

La formazione del titolo abilitativo per il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di procedura abilitativa semplificata non è impedita dalla sopravvenuta valutazione di incompatibilità urbanistica, la quale avrebbe dovuto essere accertata nel suddetto termine decadenziale, previsto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Abuso edilizio per assenza di titolo

Consiglio di Stato, sez. II, 16 marzo 2026, n. 2176

Abuso edilizio per mancanza di titolo autorizzatorio – Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Manufatto precario – Nozione – Caratteristiche costruttive – Destinazione funzionale – Interventi di stabile trasformazione del territorio – Poteri comunali di controllo e vigilanza

È qualificabile come manufatto precario soltanto quell’opera strutturalmente destinata alla rimozione, una volta cessata l’esigenza contingente che ne ha giustificato la realizzazione. Non rientrano in tale categoria gli interventi di stabile trasformazione del territorio, qualificabili in termini di nuove costruzioni che presentano caratteristiche costruttive (nella specie, basamento in calcestruzzo, pareti in legno, copertura a coppi con orditura primaria e secondaria, aperture finestrate) e destinazione funzionale volta a soddisfare esigenze non temporanee.

L’utilizzo di SCIA o CILA per interventi che, per natura e caratteristiche, richiederebbero il permesso di costruire (come le nuove costruzioni non precarie) configura un’attività sine titulo. In tali casi, l’attività di vigilanza e repressione dell’ente locale di cui agli articoli 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non è soggetta al termine previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio del potere inibitorio, né a quello di cui all’art. 21-nonies per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela.

Con riferimento ai procedimenti in ambito edilizio, altro è il controllo sulla completezza di una pratica, ovvero sulla compatibilità dell’intervento con il vigente regime urbanistico, che il comune è tenuto ad effettuare nei termini stabiliti dal legislatore per l’adozione dei provvedimenti interdittivi, sospensivi o conformativi, altro è il potere di vigilanza, che consente in ogni momento di reprimere quanto realizzato travalicando totalmente l’ambito di riferimento del modello prescelto, cioè edificando di fatto sine titulo.