Mese: Marzo 2026

NOTA IFEL

Nota di aggiornamento 2026 sui costi del servizio rifiuti, considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013) e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni  – 17 febbraio 2026

SCIA, potere di autotutela e decorrenza del termine

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 3 marzo 2026, n. 508

Procedimento amministrativo – SCIA – Potere di autotutela – Termine – Decorrenza – Effetto estintivo – Natura giuridica – Interruzione e sospensione

Al di fuori delle ipotesi eccezionali, di false rappresentazioni o dichiarazioni, il termine di decadenza per l’esercizio del potere di autotutela è fisso (diciotto, dodici o sei mesi ratione temporis) e decorre dal momento dell’adozione del provvedimento di primo grado o dalla data di presentazione della SCIA (non dalla scoperta dell’illegittimità del provvedimento o dell’assenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività segnalata).

In materia di SCIA, la decorrenza del relativo termine determina l’effetto estintivo di tale potere nonché il consolidamento definitivo della situazione soggettiva dell’interessato nei confronti dell’amministrazione, priva di poteri, e dei terzi controinteressati.

II termine rigido di diciotto/dodici/sei mesi previsto, ratione temporis, dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio (applicabile anche al provvedimento di rimozione “in autotutela” degli effetti della SCIA ex art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990) ha natura sostanziale e decadenziale ed è, pertanto, insuscettibile di interruzione e sospensione.

Impianti agrifotovoltaici e vincoli urbanistici

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 2 marzo 2026, n. 649

Pianificazione urbanistica – Procedura abilitativa semplificata (PAS) – Realizzazione di impianti agrifotovoltaici – Zonizzazione – Norme tecniche di attuazione (NTA) – Deroghe

Nel contesto della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico di cui agli artt. 6, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e 3, d.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48, è possibile derogare alla zonizzazione ma non al rispetto degli altri parametri edilizi che caratterizzano la zona agricola, stante l’assimilabilità dei tracker alle nuove costruzioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. e3), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Deve ritenersi, pertanto, legittimo il diniego opposto dall’amministrazione laddove fondato sul rilevato superamento, da parte dei tracker, dell’altezza massima degli edifici prevista dalle NTA, seppure limitatamente ad alcune ore della giornata, allorquando i detti impianti raggiungono la massima estensione.