Mese: Febbraio 2026

Assistenza, sussidi e limiti finanziari

Tar Campania, Napoli, sez. IX, 17 febbraio 2026, n. 1159

Sussidi economici – Assegni di cura – Graduatoria – Priorità – Limiti – Risorse finanziarie

Il diritto all’assegno di cura deve essere preventivamente “conformato” dall’Amministrazione attraverso la redazione di una graduatoria, tenendo conto anche dei fondi disponibili.

L’art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022 (di Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024), prevede, tra l’altro, che: “L’offerta di servizi di cui all’art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017”.

Tuttavia, sebbene gli individui con disabilità gravissima godano all’attualità di priorità massima nell’accesso ai fondi, l’assegno non è garantito in termini assoluti, ma dipende comunque dai limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell’Amministrazione.

Requisiti di partecipazione, affitto di azienda e riparto del rischio

Tar Lazio, Roma, sez. II, 16 febbraio 2026, n. 2978

Procedure ad evidenza pubblica – Requisiti di partecipazione – Procedura di verifica – Affitto di azienda – Continuità imprenditoriale – Principio dell’“ubi commoda ibi incommoda

In presenza di un’operazione di affitto di azienda ai sensi dell’art. 76, comma 9, del d.P.R. 207/2010, qualora l’affittuaria non fornisca la prova (sulla stessa incombente) di una completa “cesura” tra le due successive gestioni, la Stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara anche in capo all’affittante, poiché chi si avvale dei requisiti dei terzi sul piano della partecipazione alle gare pubbliche, risente delle conseguenze sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità; laddove i rapporti sussistenti tra l’affittante l’azienda e l’affittuaria, quali risultanti dalla documentazione di gara, evidenzino una situazione di sostanziale continuità imprenditoriale tra le parti dell’operazione, tale da ingenerare il sospetto della finalità elusiva del negozio di affitto di azienda, è necessaria la verifica ad opera della Stazione appaltante dei requisiti generali di partecipazione alla gara in capo all’affittante; non è dunque revocabile in dubbio la rilevanza del fallimento dell’affittante ai fini della partecipazione alla gara dell’impresa affittuaria (la quale subentra nei rapporti attivi e passivi dell’impresa concedente), in base al principio generale “ubi commoda ibi incommoda” secondo cui il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente.

L’accesso “impossibile”

Consiglio di Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 779

Procedimento amministrativo – Accesso – Elemento costitutivo – Onere probatorio – Presunzioni

Dal combinato disposto dell’art. 22 comma. 1, lett. d e dell’art. 25, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si evince che il diritto di accesso è configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di c.d. “accesso impossibile”, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all’accoglimento dell’istanza rivolta dal privato all’amministrazione e, dall’altro, all’ esecuzione dell’ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad impossibilia nemo tenetur. Alcun diritto di accesso può pertanto azionarsi quando l’esistenza dei documenti sia supposta, ipotetica, solo eventuale, o ancora di là da venire.

L’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell’actio ad exibendum è elemento costitutivo del diritto di accesso ex art. 2697, comma 1, c.c.. Pertanto la relativa  dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni, ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture; ciò anche in applicazione del canone pretorio sull’onere della prova fondato  sulla vicinanza della prova e sull’impossibilità di prova negativa.

L’istanza di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, sicché è di norma sufficiente che l’ente intimato dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell’amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data.

Diritti “sul” sepolcro e diritti “al” sepolcro

Tar Toscana, Firenze, sez. I, 20 gennaio 2026, n. 112

Concessioni amministrative su aree di terreno cimiteriale – Natura giuridica – Effetti – Diritto reale – Trasmissibilità – Diritto “sul” sepolcro e diritto “al” sepolcro – Differenze

La concessione amministrativa di un’area di terreno cimiteriale, avente natura demaniale, ha natura traslativa e comporta a favore del concessionario la costituzione di un diritto reale assimilabile al diritto di superficie e liberamente trasmissibile per atto tra vivi o jure hereditatis, ancorché sottoposto all’esercizio dei poteri di autotutela dell’amministrazione, dinanzi ai quali la posizione del concessionario assume la consistenza dell’interesse legittimo.

 Dal diritto “sul” sepolcro costruito su suolo cimiteriale va tenuto distinto il diritto “al” sepolcro (lo jus sepulchri propriamente detto), vale a dire il diritto di essere tumulato all’interno della sepoltura edificata, che pure origina dalla concessione e che, per l’opinione prevalente, ha invece natura personale; a questo diritto “primario” al sepolcro si affianca quello, “secondario”, spettante ai congiunti del defunto e consistente nel diritto di accedere alla cappella per onorarne la memoria e la salma.

Iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche

Consiglio di Stato, sez. V, 12 gennaio 2026, n. 245

Ordinanze contingibili e urgenti – Presupposto applicativo – Responsabilità dell’evento dannoso – Non rilevanza ai fini applicativi – Comunicazione avvio procedimento – Non necessarietà – Strada pubblica – Presupposti per la configurabilità – Iscrizione nell’elenco delle vie pubbliche – Natura giuridica – Prova contraria – Onere manutentivo delle strade private

Il presupposto per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti è la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo. L’ordinanza extra ordinem costituisce infatti lo strumento eccezionale e derogatorio approntato dall’ordinamento per porre rimedio a una situazione improcrastinabile di pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico.

Ai fini dell’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cd. TUEL), stante l’indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato.

La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, ex art. 54 t.u. enti locali. Le regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, s’appalesano infatti incompatibili con l’urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo, a pena di svuotamento di effettività e particolare celerità cui la legge preordina l’istituto.

Affinché un’area assuma la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titolo dell’area da parte della pubblica amministrazione), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l’intervento di atti di riconoscimento da parte dell’amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio.

L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione dell’uso pubblico, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte di una collettività mediante un’azione negatoria di servitù.

L’onere manutentivo delle strade private grava, ordinariamente, sui proprietari delle medesime, i quali sono anche responsabili dei danni potenzialmente derivanti agli utenti dal loro cattivo stato di conservazione. La responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione di strade vicinali private non può gravare sull’amministrazione comunale, atteso che i compiti di vigilanza e polizia, come il potere di disporre l’esecuzione di opere di ripristino a spese degli interessati, che ad essa competono su dette strade, non comportano anche l’obbligo di provvedere alla manutenzione, facente carico esclusivamente ai proprietari interessati.

La verifica dell’anomalia dell’offerta di gara

Consiglio di Stato, sez. IV, 9 febbraio 2026, n. 1022

Procedura ad evidenza pubblica – Anomalia dell’offerta – Procedura di verificazione – Oggetto – Finalità – Discrezionalità – Esclusione dalla gara

Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo.

La valutazione della stazione appaltante in seno al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, avendo pertanto quale finalità quella di accertare l’attendibilità e la serietà della stessa e la possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte, costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo le ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, che renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.

A ciò consegue che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere.

La stazione appaltante non è poi tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell’offerta sì da renderla non remunerativa e inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio. Inoltre, in sede di procedimento di verifica dell’anomalia, è pacificamente ammessa la progressiva riperimetrazione, nella dialettica della fase giustificativa, dei parametri di costo, con compensazione delle precedenti sottostime e sovrastime, sia per porre rimedio a originari errori di calcolo, sia, più in generale, in tutti i casi in cui l’entità dell’offerta economica rimanga immutata.

Gli avvocati degli enti pubblici

Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2026, n. 963

Avvocatura comunale – Ordinamento forense – Rapporto di lavoro subordinato – Condizioni – Indipendenza e autonomia – Principio dell’immedesimazione organica –

L’art. 23 della L. n. 247/2012 prevede, al primo comma, che gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, ai quali deve essere “assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2”.

A tal riguardo, il secondo comma del medesimo articolo, precisa che “Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”.

Dal combinato disposto delle norme richiamate discende che è eccezionalmente ammessa l’assunzione, quali lavoratori subordinati, di avvocati iscritti al relativo albo professionale, a condizione che gli stessi vengano posti alle dirette ed esclusive dipendenze di una pubblica amministrazione, la quale attribuisca loro, in via parimenti esclusiva, la trattazione dei propri affari legali.

Tale esclusività si giustifica in virtù del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, cui si ricollega, altresì, il principio dell’immedesimazione organica, non previsto, invece, negli ordinari rapporti tra soggetti privati.

Principi, quelli appena richiamati, che eccezionalmente consentono di derogare al generale divieto di subordinazione del professionista legale, la cui ratio risiede nella fondamentale esigenza di assicurarne, in ragione della sua responsabilità professionale, autonomia di giudizio e libertà di orientamento, in ragione del rilievo – che attinge aspetti di rilevante interesse pubblico – dell’attività professionale svolta.

L’autonomia e l’indipendenza nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali costituiscono, per la legge, un requisito della professione, come si ricava dall’art. 3 della richiamata L. n. 247 del 2012 che così recita: “l’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale”, laddove “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa”.

La scelta di un ente pubblico di dotarsi di un proprio ufficio legale determina, quindi, l’insorgenza di una struttura che necessariamente deve essere differenziata da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione gerarchico/funzionale unicamente con il vertice decisionale dell’ente stesso, al di fuori, quindi, di ogni altra intermediazione.

Al fine di garantire la suddetta autonomia e indipendenza degli avvocati adibiti all’ufficio legale dell’ente, non occorre, invece, che all’avvocato che ha la responsabilità del detto ufficio venga riconosciuta la qualifica dirigenziale, dato che nessuna norma o principio pone una tale condizione. L’avvocatura comunale può essere, dunque, formata da dirigenti, da funzionari o da entrambi a seconda delle scelte discrezionali che l’ente compie.

Titoli edificatori e titoli di disponibilità

Tar Sicilia, Catania, sez. V, 4 febbraio 2026, n. 340

Intervento di nuova costruzione – Titolo edilizio – Condizioni – Diritto a costruire – Natura giuridica

Per edificare è necessaria la disponibilità dell’area, ciò che postula una relazione qualificata a contenuto reale con il bene non essendo sufficiente il solo rapporto obbligatorio, in quanto il diritto a costruire è una proiezione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che autorizza a disporre con un intervento costruttivo. In questo senso può ammettersi la richiesta da parte di altro titolare del diritto sul bene, reale o anche obbligatorio, quando il richiedente sia autorizzato in base al contratto o abbia ricevuto espresso consenso da parte del proprietario.

Attività ricettive, enti ecclesiastici e imposta di soggiorno

Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 9 gennaio 2026, n. 346

Imposta di soggiorno – Strutture ricettive – Case per ferie – Nozione – Attività di impresa – Regime tributario – Enti ecclesiastici riconosciuti a fini civili

L’imposta di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 non colpisce niente affatto esclusivamente coloro che soggiornano nelle strutture ricettive per finalità turistiche, esentando automaticamente coloro che vi alloggiano per altri motivi, posto che, al contrario, l’art. 4 si limita a prevedere la generica possibilità di imporre: “un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul [..] territorio” dei comuni legittimati, e neppure enuclea delle esenzioni, la cui individuazione è, al contrario, lasciata ad altre fonti normative.

L’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 parla genericamente di “strutture ricettive”, la cui definizione deve essere rinvenuta nell’art. 6 della Legge del 17 maggio 1983, n. 217, intestata: “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica.”, a tenore del quale: “Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.” (comma 1). “Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.” (comma 11).

Ove gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercitino anche attività diverse da quelle di religione o di culto, come nella specie quella ricettiva (ex art. 6, commi 1 e 11, Legge n. 217/1983), tale attività – che è sicuramente attività d’impresa, consistendo nell’offerta professionale di un servizio a fronte del pagamento di un corrispettivo -, lungi dall’essere equiparata a quella (che dovrebbe essere principale) di religione o di culto, è, al contrario, integralmente assoggettata al regime tributario proprio della medesima attività, e quindi anche all’imposta di soggiorno ex art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, quando prevista nel Comune nel cui territorio la struttura recettiva è ubicata.

In definitiva, pertanto, un’attività d’impresa non muta natura e, quindi, non va esente dai tributi per essa previsti, sol perché esercitata – anche in via strumentale e non principale – da un Ente religioso, nella specie ecclesiastico (riconosciuto), e non già laico.

Includere gli Enti ecclesiastici riconosciuti a fini civili, che esercitino anche attività di ricezione ex art. 7 della Legge n. 217/1983, cioè un’attività d’impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c., nel novero degli Enti tenuti a fare applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, non significa niente affatto equipararli a Enti commerciali, ma, al contrario, fare rigorosa applicazione del complesso normativo surrichiamato, valorizzando la reale natura delle attività da essi esercitate, anche in via ancillare e strumentale.

CILA “superbonus” e obblighi dichiarativi

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 29 dicembre 2025, n. 3748

Titolo edilizio – CILA “superbonus” – Stato legittimo dell’immobile – Omessa attestazione – Conseguenze

In base all’art. 119, commi 13-ter e 13-quater, dl. 19 maggio 2020, n. 34, non sussiste in capo all’istante, al momento della presentazione della CILA “superbonus”, uno specifico obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur “restando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. In altre parole, il mancato deposito dell’attestazione dello stato legittimo – onere previsto, seppur in forma semplificata, con riferimento agli altri titoli edilizi – preclude all’amministrazione la possibilità di inibire per tale ragione gli effetti della CILAS, fermo restando il potere di repressione di eventuali abusi edilizi accertati.