Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 9 gennaio 2026, n. 346

Imposta di soggiorno – Strutture ricettive – Case per ferie – Nozione – Attività di impresa – Regime tributario – Enti ecclesiastici riconosciuti a fini civili

L’imposta di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 non colpisce niente affatto esclusivamente coloro che soggiornano nelle strutture ricettive per finalità turistiche, esentando automaticamente coloro che vi alloggiano per altri motivi, posto che, al contrario, l’art. 4 si limita a prevedere la generica possibilità di imporre: “un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul [..] territorio” dei comuni legittimati, e neppure enuclea delle esenzioni, la cui individuazione è, al contrario, lasciata ad altre fonti normative.

L’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 parla genericamente di “strutture ricettive”, la cui definizione deve essere rinvenuta nell’art. 6 della Legge del 17 maggio 1983, n. 217, intestata: “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica.”, a tenore del quale: “Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.” (comma 1). “Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.” (comma 11).

Ove gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercitino anche attività diverse da quelle di religione o di culto, come nella specie quella ricettiva (ex art. 6, commi 1 e 11, Legge n. 217/1983), tale attività – che è sicuramente attività d’impresa, consistendo nell’offerta professionale di un servizio a fronte del pagamento di un corrispettivo -, lungi dall’essere equiparata a quella (che dovrebbe essere principale) di religione o di culto, è, al contrario, integralmente assoggettata al regime tributario proprio della medesima attività, e quindi anche all’imposta di soggiorno ex art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, quando prevista nel Comune nel cui territorio la struttura recettiva è ubicata.

In definitiva, pertanto, un’attività d’impresa non muta natura e, quindi, non va esente dai tributi per essa previsti, sol perché esercitata – anche in via strumentale e non principale – da un Ente religioso, nella specie ecclesiastico (riconosciuto), e non già laico.

Includere gli Enti ecclesiastici riconosciuti a fini civili, che esercitino anche attività di ricezione ex art. 7 della Legge n. 217/1983, cioè un’attività d’impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c., nel novero degli Enti tenuti a fare applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, non significa niente affatto equipararli a Enti commerciali, ma, al contrario, fare rigorosa applicazione del complesso normativo surrichiamato, valorizzando la reale natura delle attività da essi esercitate, anche in via ancillare e strumentale.