Tar Campania, Napoli, sez. IX, 17 febbraio 2026, n. 1159
Sussidi economici – Assegni di cura – Graduatoria – Priorità – Limiti – Risorse finanziarie
Il diritto all’assegno di cura deve essere preventivamente “conformato” dall’Amministrazione attraverso la redazione di una graduatoria, tenendo conto anche dei fondi disponibili.
L’art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022 (di Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024), prevede, tra l’altro, che: “L’offerta di servizi di cui all’art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017”.
Tuttavia, sebbene gli individui con disabilità gravissima godano all’attualità di priorità massima nell’accesso ai fondi, l’assegno non è garantito in termini assoluti, ma dipende comunque dai limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell’Amministrazione.
