Ordinamento finanziario e contabile

Oneri di urbanizzazione e motivazione

Tar Campania, Salerno, sez. II,  9 aprile 2026, n. 682

Titolo edilizio – Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – Ratio – Differenze dal contributo commisurato al costo di costruzione – Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale attenuato – Eccezioni – Tassatività

La necessità del rilascio del permesso di costruire, con particolare riguardo alla parte correlata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, è di natura pubblicistica, in quanto mirante a socializzare le spese che la collettività è chiamata a sostenere per la realizzazione delle opere a servizio della zona ove le stesse vanno a localizzarsi. In linea di diritto, cioè, mentre la quota del contributo commisurata al costo di costruzione risulta ontologicamente connessa alla tipologia e all’entità (superficie e volumetria) dell’intervento edilizio e vuole in qualche modo “compensare” la c.d. compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare in ragione della trasformazione del territorio consentita al privato istante, quella commisurata agli oneri di urbanizzazione assolve alla prioritaria funzione di compensare invece la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l’esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti.

Le scelte urbanistiche costituiscono, in linea di principio, valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate.

Lo stesso onere di motivazione, gravante sull’amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui esse incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale.

Le scelte urbanistiche, dunque, richiedono una motivazione più o meno rigorosa, a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un’area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative; così come mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG., per le quali quest’ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un’area muta per effetto dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale.

Né, d’altra parte, una destinazione di zona precedentemente impressa determina l’acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute.

Le uniche, tassative ipotesi, in cui è richiesta una motivazione rafforzata, sono le seguenti: I) superamento degli standard minimi; II) presenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, valido ed efficace; III) giudicato di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento sulla relativa istanza; IV) destinazione di un fondo totalmente intercluso a zona agricola.

Occorre, infine, osservare che la motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all’atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall’amministrazione comunale.

COSAP e TOSAP: natura e distinzione

Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 7 aprile 2026, n. 6216

Concessioni di beni pubblici – Obbligazioni tributarie – Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) – Nozione – Differenze dalla Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

Il COSAP si caratterizza proprio per costituire il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l’occupazione di suolo pubblico.

E in ciò risiede la differenza sostanziale rispetto alla TOSAP, il cui presupposto impositivo – nel quadro normativo delineato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38, comma 10, – è costituito, come generale previsione: “dalle occupazioni di qualsiasi natura di spazi ed aree (anche del sottosuolo), del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province.

La ratio dell’imposizione va riferita all’utilizzazione da parte del singolo e nell’interesse dello stesso di un suolo destinato alla generalità dei cittadini.

La norma disciplinatrice prescinde del tutto dalla natura dell’occupazione e, dunque, non consente di attribuire rilevanza alcuna agli atti di concessione, con la conseguenza che questi sono irrilevanti ai fini fiscali, poiché l’imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo.

Inoltre, nessuna importanza viene connessa ai motivi che determinano l’occupazione.

L’obbligazione tributaria ha, perciò, un diretto fondamento normativo, sulla cui base risultano prestabiliti i criteri oggettivi, che non lasciano alcun margine di discrezionalità all’ente impositore.

A differenza della TOSAP – dovuta da chiunque occupi il suolo pubblico, a nulla rilevando che l’occupazione sia avvenuta in virtù di pubblica concessione -, il COSAP risulta delineato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, dunque, è caratterizzato dalla sinallagmaticità.

La prestazione patrimoniale, in altri termini, è collegata all’esistenza di un potere concessorio dell’ente locale, che costituisce il fondamento dell’obbligazione e ne giustifica la natura non tributaria.

Attività ricettive, enti ecclesiastici e imposta di soggiorno

Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 9 gennaio 2026, n. 346

Imposta di soggiorno – Strutture ricettive – Case per ferie – Nozione – Attività di impresa – Regime tributario – Enti ecclesiastici riconosciuti a fini civili

L’imposta di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 non colpisce niente affatto esclusivamente coloro che soggiornano nelle strutture ricettive per finalità turistiche, esentando automaticamente coloro che vi alloggiano per altri motivi, posto che, al contrario, l’art. 4 si limita a prevedere la generica possibilità di imporre: “un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul [..] territorio” dei comuni legittimati, e neppure enuclea delle esenzioni, la cui individuazione è, al contrario, lasciata ad altre fonti normative.

L’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 parla genericamente di “strutture ricettive”, la cui definizione deve essere rinvenuta nell’art. 6 della Legge del 17 maggio 1983, n. 217, intestata: “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica.”, a tenore del quale: “Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.” (comma 1). “Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.” (comma 11).

Ove gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercitino anche attività diverse da quelle di religione o di culto, come nella specie quella ricettiva (ex art. 6, commi 1 e 11, Legge n. 217/1983), tale attività – che è sicuramente attività d’impresa, consistendo nell’offerta professionale di un servizio a fronte del pagamento di un corrispettivo -, lungi dall’essere equiparata a quella (che dovrebbe essere principale) di religione o di culto, è, al contrario, integralmente assoggettata al regime tributario proprio della medesima attività, e quindi anche all’imposta di soggiorno ex art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, quando prevista nel Comune nel cui territorio la struttura recettiva è ubicata.

In definitiva, pertanto, un’attività d’impresa non muta natura e, quindi, non va esente dai tributi per essa previsti, sol perché esercitata – anche in via strumentale e non principale – da un Ente religioso, nella specie ecclesiastico (riconosciuto), e non già laico.

Includere gli Enti ecclesiastici riconosciuti a fini civili, che esercitino anche attività di ricezione ex art. 7 della Legge n. 217/1983, cioè un’attività d’impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c., nel novero degli Enti tenuti a fare applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, non significa niente affatto equipararli a Enti commerciali, ma, al contrario, fare rigorosa applicazione del complesso normativo surrichiamato, valorizzando la reale natura delle attività da essi esercitate, anche in via ancillare e strumentale.

Istituzione dell’addizionale sui diritti d’imbarco

Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 802

Disavanzo comunale e rilancio degli investimenti – Addizionale comunale sui diritti d’imbarco aeroportuale – Funzione di carattere compensativo – Onere istruttorio e motivazionale rafforzato

È legittima, in quanto accompagnata da congrua istruttoria e motivazione, l’istituzione, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 8 dell’art. 43, decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, di cui all’articolo 1 comma 572, lettera a) della legge 30 dicembre 20221, n, 234, nella misura di 2,00 euro per passeggero, dovuta da tutti i passeggeri che si imbarcano dall’aeroporto di Napoli Capodichino, adottata all’esito della stipula del “Patto per Napoli” (id est l’“accordo tra lo Stato e il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti”) stipulato ai sensi dell’art. 1, commi 567 e seguenti della citata legge n. 234 del 2021, per effetto di un significativo disavanzo pro-capite emerso con una condizione di c.d. predissesto dichiarato diversi anni prima, ai sensi degli artt. 243 bis e seg. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avendo il comune di Napoli assunto, in sede di accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’impegno ad introdurre una serie di misure atte al reperimento delle risorse, ricadenti in diverse delle fattispecie previste nelle lettere da a) ad i) dell’art. 1, comma 572, di detta legge e non la sola addizionale comunale ai diritti di imbarco. Né, a fronte della completezza dell’istruttoria e della motivazione degli atti presupposti, può esigersi ulteriore motivazione in ordine alle ragioni della mancata adozione di altre misure, non avendo la legge posto alcuna gerarchia tra le misure da adottare, ed avendone rimesso la scelta all’ente locale, per cui è sufficiente ed adeguata la giustificazione che dia conto dei caratteri – di certezza e di rilevanza – del gettito dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, anche in ragione della “funzione di carattere compensativo” riservata all’addizionale sui diritti di imbarco.

TARI: metodo “normalizzato” e metodo “puntuale”

Consiglio di Stato, sez. V, 7 gennaio 2025, n. 81

Servizi pubblici – RSU – TARI – Natura giuridica – Ratio – Delibere tariffarie – Metodo “normalizzato” e “puntuale” – Discrezionalità – Onere motivazionale

In materia di tari (tassa sui rifiuti), rientra nella facoltà dell’ente comunale dare applicazione al “metodo normalizzato” (applicazione della tariffa sulla base di parametri predeterminati dal legislatore) oppure al “metodo puntuale” (applicazione della tariffa sulla base di una valutazione quantitativa dei rifiuti effettivamente producibili), purché vengano adeguatamente giustificate le ragioni per cui si ritiene di optare per un metodo in luogo dell’altro e non derivino conseguenze manifestamente sproporzionate per i contribuenti. La scelta deve essere il frutto di adeguata ponderazione che induca l’amministrazione a scegliere uno dei due modelli non solo per ragioni di opportunità organizzativa, ma anche per le ricadute in termini pratici ed economici nei confronti degli utenti.

La tari (tassa sui rifiuti) è stata istituita con legge 27 dicembre 2013, n. 147, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. Le tariffe devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e sono determinate con delibera del consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario approvato dallo stesso consiglio.

Mancato riconoscimento di debiti fuori bilancio, posizione del creditore e giurisdizione

Tar Sicilia, Catania, sez. V, 23 dicembre 2024, n. 4224

Debiti dell’amministrazione fuori bilancio – Posizione del privato – Mancato riconoscimento – Natura giuridica ricognitiva

A fronte dell’inerzia dell’amministrazione rispetto all’emanazione vincolata (seppure discrezionale nei contenuti) del provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nell’ipotesi contemplata dall’art. 194, comma 1, lett. e) TUEL, la posizione del privato si configura comunque di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale. La deliberazione di cui all’art. 193, comma 2, TUEL, con cui l’ente locale riconosce la legittimità del debito fuori bilancio, pur postulando la competenza dell’organo consiliare riguardo alla valutazione ed all’apprezzamento dell’opportunità di iscrivere la relativa posta, alla luce dell’utilità e dell’arricchimento per l’ente dell’avvenuta acquisizione di beni o servizi in violazione delle norme di contabilità, è pur sempre volta alla costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l’amministrazione.

In caso di mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall’inadempimento del rapporto sottostante, relativo all’obbligazione pecuniaria, e non già dalla omessa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio; di guisa che la posizione giuridica soggettiva – poiché avente per oggetto, in ultima analisi, il diritto di credito per il mancato pagamento di somme dovute in base ad un atto di rango negoziale – è di tipo paritetico, proprio di fattispecie di esecuzione contrattuale, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, l’atto di regolarizzazione contabile – il riconoscimento del debito fuori bilancio – non ha natura provvedimentale, ma solo ricognitiva del presupposto, ai fini dell’inserimento nel bilancio dell’Amministrazione locale del debito assunto, sicché la posizione correlata non è di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, con conseguente cognizione spettante all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Alla Corte Costituzionale alcuni quesiti in materia di bilancio stabilmente riequilibrato

Tar Campania, Napoli, sez. I, 20 settembre 2024, n. 5039

Dissesto degli enti locali – Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato – Termini – Perentorietà – Presentazione tardiva – Effetti

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione: a) dell’art. 259, primo comma, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 36, limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto; b) dell’art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto, per la parte in cui ugualmente stabilisce la perentorietà del termine (di 45 giorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, susseguente all’istruttoria negativa della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; c) dell’art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla previsione secondo cui “l’inosservanza del termine per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all’articolo 261, comma 1, o del termine di cui all’articolo 261, comma 4, integrano l’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettera a).

L’attestazione di copertura finanziaria

Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 24 settembre 2024, n. 585

Ordinamento contabile – Attestazione di copertura finanziaria dell’atto amministrativo – Competenza – Ratio – Mancanza

Nel vigente assetto ordinamentale degli enti locali, le questioni di copertura finanziaria non attengono più alla validità del provvedimento che comporta un impegno di spesa. Infatti, a seguito della riscrittura dell’ordinamento contabile e della nuova distribuzione di competenze tra organi politico-amministrativi e responsabili dei singoli servizi, la copertura finanziaria, che prima era un prius, successivamente è divenuta, dal punto di vista dell’attestazione formale, un posterius. La norma dell’art. 55 comma 5 L. 8 giugno 1990, n. 142, è stata infatti modificata nel senso che l’attestazione di copertura ha assunto un significato accertativo della necessaria copertura di bilancio dell’atto emanato nel contesto del richiesto visto di regolarità contabile, che riguarda anche l’esatta imputazione di spesa. In altri termini, l’attestazione di copertura finanziaria non precede più l’impegno, né soprattutto è requisito di validità, ma accede, completandolo, alla relativa deliberazione o determinazione di spesa di cui diventa condizione di esecutività, con la conseguenza che la sua mancanza non comporta la nullità dell’atto di spesa.

In particolare, tale aspetto è attualmente regolato dall’art. 191, comma quarto del D.lgs. n. 267/2000, che, come appare evidente ad una semplice lettura, riproduce la previsione che l’atto amministrativo emanato senza la copertura finanziaria, lungi dall’essere “nullo di diritto”, come previsto dal vecchio testo dell’art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990, è valido e diviene esecutivo solo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dissesto finanziario e mancata presentazione nei termini dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

Tar Campania, Napoli, sez. I, 20 settembre 2024, n. 5039

Enti locali – Gestione finanziaria – Dichiarazione di dissesto – Condizioni – Doverosità – Onere motivazionale attenuato – Presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – Questione di legittimità costituzionale

La dichiarazione del dissesto ex art. 244 del Tuel costituisce atto dovuto in presenza delle condizioni normativamente prescritte, costituite dalla “incapacità funzionale”, ovvero dalla “decozione finanziaria”.

La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario dell’ente locale rappresenta una determinazione vincolata ed ineludibile, in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. Pertanto, essa non può in alcun caso dirsi frutto di una scelta discrezionale dell’ente medesimo. La dichiarazione di dissesto finanziario è un atto rigidamente vincolato che, ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 267 del 2000, si rende necessario, laddove l’ente non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero qualora esistano nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con gli strumenti forniti dalle norme di contabilità. Deve ritenersi, dunque, motivazione sufficiente per la dichiarazione di dissesto la semplice ricognizione della esistenza di uno o di entrambi i suddetti presupposti.

Non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che, escludendo il potere sollecitatorio del Prefetto, riconducono la mancata approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Consiglio, nel perentorio termine di tre mesi, ad un’ipotesi di scioglimento che mal si concilia con la natura dell’inadempimento e produce un effetto esorbitante, conducendo alla rimozione del Consiglio democraticamente eletto, eccedendo la misura del doveroso rispetto delle autonomie locali. È altresì difficilmente comprensibile l’equiparazione della mancata presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al compimento di atti contrari alla Costituzione o a gravi e persistenti violazioni di legge, mancando da un lato la volontà preordinata a disattendere le norme fondamentali dello Stato e, d’altro lato, difettando il connotato di un operato che si contraddistingua per la gravità e persistenza del comportamento negativo od omissivo dell’Ente locale.

L’ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale può ritenersi giustificata a fronte di inderogabili e superiori esigenze di garantire l’unitarietà dello Stato, altrimenti risultando violate le prerogative delle autonomie locali e dei singoli consiglieri, laddove – similmente con quanto avviene per l’ipotesi di mancata approvazione del bilancio – all’omissione riscontrata possa ovviarsi attraverso il potere sollecitatorio del Prefetto, che consenta all’ente locale territoriale di “recuperare” la propria autonomia e di assolvere alle proprie funzioni, in linea con quanto previsto all’art. 245, terzo comma, del T.U.E.L., che rimette agli organi istituzionali dell’ente il compito di assicurare “condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto”.

Va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione:

a) dell’art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 36, limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto;

b) dell’art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto, per la parte in cui ugualmente stabilisce la perentorietà del termine (di 45 giorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, susseguente all’istruttoria negativa della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;

c) dell’art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla previsione secondo cui “l’inosservanza del termine per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all’articolo 261, comma 1, o del termine di cui all’articolo 261, comma 4, […] integrano l’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettera a)”.

Le assunzioni nelle Unioni di comuni

Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2024, n. 7605

Unioni dei Comuni – Assunzione di personale a tempo indeterminato – Normativa – Modalità

L’art. 33, comma 2, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge n. 162 del 2019 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, che fissano la nuova disciplina per l’assunzione di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non trovano applicazione alle Unioni dei Comuni.

La facoltà di assunzione delle Unioni dei Comuni è tuttora disciplinata dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% delle spese relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.

In merito ai vincoli assunzionali applicabili l’Unione di Comuni ha, ad oggi, a disposizione due strumenti per procedere alle assunzioni di personale: – da una parte può assumere autonomamente, utilizzando direttamente spazi assunzionali propri ed applicando la consueta regola dei turnover al 100% ex comma 229 della legge 208/2015, senza alcun adeguamento del limite del trattamento accessorio; – dall’altra può avvalersi, seppur assumendo direttamente, di spazi assunzionali ulteriori, ceduti (ex art. 32, comma 5, TUEL) dai Comuni virtuosi (così come definiti in base alla nuova normativa in materia, ovvero capaci di assumere a tempo indeterminato aumentando la propria spesa di personale nel rispetto dei valori soglia), concretamente aumentando la propria dotazione organica.