Tar Sicilia, Catania, sez. I, 29 dicembre 2025, n. 3748
Titolo edilizio – CILA “superbonus” – Stato legittimo dell’immobile – Omessa attestazione – Conseguenze
In base all’art. 119, commi 13-ter e 13-quater, dl. 19 maggio 2020, n. 34, non sussiste in capo all’istante, al momento della presentazione della CILA “superbonus”, uno specifico obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur “restando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. In altre parole, il mancato deposito dell’attestazione dello stato legittimo – onere previsto, seppur in forma semplificata, con riferimento agli altri titoli edilizi – preclude all’amministrazione la possibilità di inibire per tale ragione gli effetti della CILAS, fermo restando il potere di repressione di eventuali abusi edilizi accertati.
