Consiglio di Stato, sez. V, 12 gennaio 2026, n. 245
Ordinanze contingibili e urgenti – Presupposto applicativo – Responsabilità dell’evento dannoso – Non rilevanza ai fini applicativi – Comunicazione avvio procedimento – Non necessarietà – Strada pubblica – Presupposti per la configurabilità – Iscrizione nell’elenco delle vie pubbliche – Natura giuridica – Prova contraria – Onere manutentivo delle strade private
Il presupposto per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti è la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo. L’ordinanza extra ordinem costituisce infatti lo strumento eccezionale e derogatorio approntato dall’ordinamento per porre rimedio a una situazione improcrastinabile di pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico.
Ai fini dell’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cd. TUEL), stante l’indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato.
La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, ex art. 54 t.u. enti locali. Le regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, s’appalesano infatti incompatibili con l’urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo, a pena di svuotamento di effettività e particolare celerità cui la legge preordina l’istituto.
Affinché un’area assuma la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titolo dell’area da parte della pubblica amministrazione), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l’intervento di atti di riconoscimento da parte dell’amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio.
L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione dell’uso pubblico, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte di una collettività mediante un’azione negatoria di servitù.
L’onere manutentivo delle strade private grava, ordinariamente, sui proprietari delle medesime, i quali sono anche responsabili dei danni potenzialmente derivanti agli utenti dal loro cattivo stato di conservazione. La responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione di strade vicinali private non può gravare sull’amministrazione comunale, atteso che i compiti di vigilanza e polizia, come il potere di disporre l’esecuzione di opere di ripristino a spese degli interessati, che ad essa competono su dette strade, non comportano anche l’obbligo di provvedere alla manutenzione, facente carico esclusivamente ai proprietari interessati.
