Mese: Aprile 2026

Abuso edilizio e vicende circolatorie della proprietà

Consiglio di Stato, sez. II, 26 marzo 2026, n. 2545

Abuso edilizio – Assenza di titolo – Poteri comunali di vigilanza e controllo – Vizi sostanziali e procedimentali – Impossibilità di rimozione – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Il Comune, pur non potendo ingerirsi nelle controversie civilistiche sulla proprietà, deve svolgere un minimo di verifiche istruttorie in presenza di elementi concreti che mettano in dubbio la titolarità dichiarata, senza però assumere posizioni di merito tra le parti; resta ferma la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi ex art. 11, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, e la possibilità di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 in caso di successiva emersione di difformità.

L’impossibilità di rimozione del vizio, ai fini dell’applicazione dell’art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda solo vizi procedimentali astrattamente sanabili ma non convalidabili in concreto; in presenza di vizi sostanziali, l’annullamento del titolo comporta la caducazione integrale dell’atto e rende l’opera totalmente abusiva, imponendone la demolizione senza possibilità di interventi parziali, con applicazione del regime ordinario repressivo e senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento.

La natura giuridica della convenzione connessa a un piano di insediamento produttivo

Tar Campania, Salerno, sez. II, 16 marzo 2026, n. 540

Convenzioni fra P.A. e privati – Piano per gli insediamenti produttivi – Natura giuridica

La convenzione connessa a un piano di insediamento produttivo, pur non essendo formalmente qualificabile come urbanistica, ha natura sostanziale di accordo sostitutivo ex art. 11 l. n. 241/1990, in quanto incide sul provvedimento amministrativo cui è collegata.

Gestione post mortem di una discarica e curatela fallimentare

Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2026, n. 2022

Ambiente – Inquinamento – Discarica – Gestione post mortem – Curatela fallimentare – Obblighi di bonifica – Responsabilità

In tema di obblighi di bonifica, nel caso di specie connessi alla gestione post mortem di una discarica, la curatela fallimentare, la quale ha la custodia dei beni del fallito, non può andare esente da responsabilità, con la precisazione che eventuali atti di dismissione dei beni, ancorché legittimamente adottati ai sensi dell’art. 104-ter r.d. 16 marzo 1942, n. 267 devono essere considerati come meri atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico.

In tema di obblighi di bonifica gravanti sulla curatela fallimentare, quest’ultima assume la detenzione dei beni del fallito ipso iure, al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La rinuncia consiste in dismissione della liquidazione dello stesso e produce l’effetto della perdita, da parte della società fallita, della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei creditori.

La “procedura abilitativa semplificata”

Tar Sicilia, Palermo, sez. V, 25 febbraio 2026, n. 526

Pianificazione urbanistica – Realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici – Qualificazione di opera di pubblica utilità – Procedura abilitativa semplificata – Interventi in deroga agli strumenti urbanistici – Inapplicabilità – Autotutela – Valutazione di incompatibilità urbanistica – Effetti

La procedura abilitativa semplificata è utilizzabile solo per la realizzazione di interventi che siano conformi agli strumenti urbanistici approvati e adottati. Non è pertanto sufficiente che l’intervento riguardi la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, poiché la qualificazione di opera di pubblica utilità consegue all’acquisizione dell’autorizzazione unica, ex art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che nel settore delle energie rinnovabili costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico.

La procedura abilitativa semplificata è ascrivibile al genus della SCIA; pertanto, il decorso del termine di 30 giorni dalla sua presentazione rende una determinata attività privata lecita, con conseguente formazione del titolo abilitativo tacito. Non essendo configurabile un provvedimento tacito per silenzio assenso, il successivo intervento inibitorio costituisce una forma di autotutela atipica e doverosa, da esercitarsi in applicazione dei rigorosi presupposti previsti dagli artt. 19 e 21‑nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ancorché l’intervento proposto sia privo del requisito della compatibilità urbanistica.

La formazione del titolo abilitativo per il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di procedura abilitativa semplificata non è impedita dalla sopravvenuta valutazione di incompatibilità urbanistica, la quale avrebbe dovuto essere accertata nel suddetto termine decadenziale, previsto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

I “criteri ambientali minimi” e gli oneri di immediata impugnazione degli atti di gara

Tar Campania, Napoli, sez. VII, 10 febbraio 2026, n. 935

Contratti pubblici – Appalto di servizi – Appalti verdi – Criteri minimi ambientali – Legge di gara – Conformità e legittimazione

La non conformità della legge di gara ai criteri ambientali minimi, di cui all’art. 57, comma 2, 31 marzo 2023, n. 36, non integra una clausola immediatamente escludente né impedisce la formulazione di un’offerta consapevole; ne consegue che la relativa illegittimità può essere fatta valere mediante impugnazione dell’aggiudicazione, ove il ricorrente deduca un interesse strumentale alla riedizione della gara. L’onere di immediata impugnazione del bando sussiste soltanto quando la violazione determini una lesività attuale, consistente nell’impossibilità di formulare un’offerta seria e meditata.

La legge di gara che contiene un rinvio al decreto del Ministero dell’ambiente e  della tutela del territorio e del mare, 10 marzo 2020, in materia di criteri ambientali minimi, è legittima quando, complessivamente considerata, consenta l’individuazione al suo interno di concrete prescrizioni ambientali, sufficienti a garantire l’effettiva applicazione del principio di sostenibilità previsto dal codice dei contratti pubblici, anche per il tramite del meccanismo di eterointegrazione.

Rifiuti speciali non assimilabili, esenzione TARI e oneri dichiarativi

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 13 marzo 2026, n. 5729

Enti locali – Tributi locali – Tassa sui rifiuti (TARI) – Artt. 1, commi 649 e 682, l. n. 147/2013 e normativa regolamentare locale – Esenzione per produzione di rifiuti speciali e oneri dichiarativi

La Cassazione ha affermato che in tema di TARI l’esenzione o la riduzione tariffaria per le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilabili, avviati al recupero a spese del produttore, è indefettibilmente subordinata al rigoroso e tempestivo assolvimento degli oneri dichiarativi e informativi previsti dalla normativa primaria e dai regolamenti comunali. Sulla base di un criterio interpretativo sistematico e teleologico, l’obbligazione tributaria sorge per il solo fatto oggettivo dell’occupazione o detenzione di aree nel territorio comunale, operando una presunzione di produttività di rifiuti che ammette la prova contraria esclusivamente nei modi e nelle forme tipizzate dal legislatore e dall’ente impositore.

Il bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e la tutela dell’ambiente esige che l’amministrazione sia posta nella condizione di esercitare un tempestivo potere di controllo e verifica dei presupposti agevolativi. L’onere della prova grava interamente sul contribuente, il quale è tenuto a distinguere l’obbligo dichiarativo originario (o di variazione) concernente la classificazione dell’attività e le superfici interessate, dal distinto onere informativo a cadenza annuale, volto a documentare puntualmente l’avvenuto smaltimento autonomo. Ne consegue che il mancato rispetto dei termini decadenziali previsti per tali comunicazioni all’ente locale preclude in radice il riconoscimento del beneficio.

L’esito del giudizio è di accoglimento del ricorso del Comune con decisione nel merito di rigetto dell’originaria impugnazione del contribuente e impone una lettura rigorosamente preclusiva circa le modalità di prova del diritto all’esenzione. Il perimetro applicativo dell’agevolazione resta pertanto vincolato all’esatto adempimento procedimentale preventivo nei confronti dell’amministrazione attiva, non essendo normativamente consentito surrogare l’omessa dichiarazione o la mancata tempestiva allegazione documentale mediante la produzione postuma in sede processuale di perizie di parte o altri strumenti probatori atipici.