Tar Sicilia, Palermo, sez. V, 25 febbraio 2026, n. 526

Pianificazione urbanistica – Realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici – Qualificazione di opera di pubblica utilità – Procedura abilitativa semplificata – Interventi in deroga agli strumenti urbanistici – Inapplicabilità – Autotutela – Valutazione di incompatibilità urbanistica – Effetti

La procedura abilitativa semplificata è utilizzabile solo per la realizzazione di interventi che siano conformi agli strumenti urbanistici approvati e adottati. Non è pertanto sufficiente che l’intervento riguardi la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, poiché la qualificazione di opera di pubblica utilità consegue all’acquisizione dell’autorizzazione unica, ex art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che nel settore delle energie rinnovabili costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico.

La procedura abilitativa semplificata è ascrivibile al genus della SCIA; pertanto, il decorso del termine di 30 giorni dalla sua presentazione rende una determinata attività privata lecita, con conseguente formazione del titolo abilitativo tacito. Non essendo configurabile un provvedimento tacito per silenzio assenso, il successivo intervento inibitorio costituisce una forma di autotutela atipica e doverosa, da esercitarsi in applicazione dei rigorosi presupposti previsti dagli artt. 19 e 21‑nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ancorché l’intervento proposto sia privo del requisito della compatibilità urbanistica.

La formazione del titolo abilitativo per il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di procedura abilitativa semplificata non è impedita dalla sopravvenuta valutazione di incompatibilità urbanistica, la quale avrebbe dovuto essere accertata nel suddetto termine decadenziale, previsto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.