Tar Campania, Napoli, sez. VII, 10 febbraio 2026, n. 935
Contratti pubblici – Appalto di servizi – Appalti verdi – Criteri minimi ambientali – Legge di gara – Conformità e legittimazione
La non conformità della legge di gara ai criteri ambientali minimi, di cui all’art. 57, comma 2, 31 marzo 2023, n. 36, non integra una clausola immediatamente escludente né impedisce la formulazione di un’offerta consapevole; ne consegue che la relativa illegittimità può essere fatta valere mediante impugnazione dell’aggiudicazione, ove il ricorrente deduca un interesse strumentale alla riedizione della gara. L’onere di immediata impugnazione del bando sussiste soltanto quando la violazione determini una lesività attuale, consistente nell’impossibilità di formulare un’offerta seria e meditata.
La legge di gara che contiene un rinvio al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 marzo 2020, in materia di criteri ambientali minimi, è legittima quando, complessivamente considerata, consenta l’individuazione al suo interno di concrete prescrizioni ambientali, sufficienti a garantire l’effettiva applicazione del principio di sostenibilità previsto dal codice dei contratti pubblici, anche per il tramite del meccanismo di eterointegrazione.
