Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8680

Attività produttive – SCIA – Contenuto – Poteri di controllo – Termini – Annullamento d’ufficio

Ai sensi dell’art. 19 delle legge 7 agosto 1990, n. 241,  il controllo del contenuto della segnalazione e l’accertamento della eventuale «carenza dei requisiti e dei presupposti» deve essere effettuato dall’amministrazione nei sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività; ciò anche quando l’amministrazione constati la «presenza di attestazioni non veritiere», che consente all’amministrazione di disporre «la sospensione dell’attività intrapresa» (art. 19, comma 3), ma non autorizza la violazione del termine perentorio entro il quale adottare gli eventuali provvedimenti conformativi o inibitori.

Una volta decorso il termine perentorio di cui al primo periodo dell’art. 19, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esercizio dei poteri spettanti all’amministrazione in ordine agli effetti giuridici della segnalazione certificata è subordinato ai medesimi presupposti dell’annullamento d’ufficio, disciplinato dall’art. 21-nonies della medesima legge, ovvero nel rispetto del relativo termine e nella sussistenza di una ragione di illegittimità, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico concreto.