Consiglio di Stato, sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9696
Contratti pubblici – Subprocedimento di anomalia dell’offerta – Ratio – Valutazione – Voci di costo – Modifiche – Ammissibilità – Principio di immodificabilità dell’offerta economica
Il subprocedimento di anomalia dell’offerta è finalizzato ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta, nonché l’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte; la relativa valutazione ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà.
Ne discende che deve ritenersi consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o normative, ma anche al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori.
Occorre, in sostanza, tenere adeguatamente distinti il contenuto (immodificabile) della proposta contrattuale, affidata all’offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei costi (motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica della anomalia): altro sono, invero, i dati economici indicati nella prima (nella specie, i prezzi unitari riferiti all’accordo quadro in via di aggiudicazione), che, nel caso in esame, risultano essere rimasti invariati; altro le giustificazioni che, come tali, sono variamente sviluppate sulla scia delle richieste provenienti, in prospettiva interlocutoria e nella prospettiva di scenari alternativi di evoluzione della commessa contrattuale programmatica, dalla stazione appaltante, potendo anche operarsi la compensazione tra sovrastime e sottostime, ovvero la valorizzazione di economie sopravvenienti, in grado di refluire sull’affidamento del contratto.
