Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 2 marzo 2026, n. 4599
Enti locali – Pubblico impiego – Trattamenti accessori – Indennità per specifiche responsabilità e indennità di rischio – CCNL enti locali – Art. 191 TUEL – Copertura finanziaria e presupposti contrattuali – Pluralità di rationes decidendi – Onere di specifica impugnazione
La Cassazione ha affermato che, quando la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di rationes decidendi tra loro autonome e ciascuna idonea a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se censura specificamente tutte le ragioni poste a fondamento della pronuncia. L’omessa impugnazione anche di una sola delle argomentazioni decisive comporta l’inammissibilità del ricorso, poiché la motivazione non censurata resta idonea a sorreggere autonomamente la decisione.
Tale principio opera anche nelle controversie di pubblico impiego relative al riconoscimento di trattamenti retributivi accessori, qualora la decisione di merito si fondi non solo sull’applicazione delle norme di contabilità pubblica – quali l’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di copertura finanziaria della spesa – ma anche su autonome valutazioni relative all’insussistenza dei presupposti previsti dalla disciplina contrattuale collettiva e integrativa per l’attribuzione delle indennità rivendicate.
Ne consegue che, ove il ricorrente censuri esclusivamente l’applicazione delle norme contabili senza contestare le ulteriori ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto della domanda, concernenti la mancanza dei presupposti contrattuali o la non cumulabilità delle indennità previste dal contratto integrativo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando comunque ferma la validità della motivazione non impugnata quale autonoma base del decisum.
