Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 7 gennaio 2026, n. 351

Pubblico impiego privatizzato – Progressione economica orizzontale – Art. 40 d.lgs. n. 165/2001 – Valutazione dell’anzianità pregressa – Legittimità dei criteri aziendali

La Cassazione ha affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ambito del comparto sanità, la contrattazione collettiva integrativa disciplina legittimamente le progressioni economiche orizzontali valorizzando in via esclusiva l’anzianità di servizio maturata presso l’azienda sanitaria di attuale appartenenza. Sulla base di un criterio interpretativo sistematico del quadro normativo, l’autonomia organizzativa e imprenditoriale dell’ente prevale sulla pregressa concezione del ruolo unico regionale. Il bilanciamento tra l’interesse del prestatore d’opera al riconoscimento generale del servizio passato e l’esigenza datoriale di premiare le competenze specifiche si risolve a favore della selettività, poiché l’ordinamento garantisce unicamente la conservazione dei diritti economici già acquisiti al momento del trasferimento, ma non delle aspettative di carriera correlate alla diversa disciplina del cessionario.

Il limite alla discrezionalità della contrattazione decentrata coincide con il rigoroso rispetto dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dalle norme di legge inderogabili in materia di inquadramenti, soglie che non risultano violate dalla scelta di differenziare le fasi del rapporto di lavoro. L’anzianità pregressa maturata presso un diverso datore pubblico non costituisce un diritto assoluto e incondizionato, in quanto le procedure selettive interne mirano fisiologicamente a premiare l’arricchimento professionale, l’esperienza e le conoscenze acquisite in modo trasversale all’interno della medesima e specifica realtà organizzativa. Ne consegue che la limitazione del punteggio utile alla sola esperienza maturata alle dipendenze dell’ente che bandisce la procedura costituisce un parametro selettivo ragionevole e pienamente conforme ai principi generali di correttezza e buona fede.

L’esito del giudizio è di rigetto nei sensi di cui in motivazione e impone una lettura restrittiva delle pretese di ricostruzione di carriera basate sull’interaziendalità astratta. Il perimetro applicativo delle progressioni economiche resta pertanto vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie e alla sussistenza di un patrimonio professionale individuale strettamente correlato all’amministrazione procedente, escludendo ogni automatismo valutativo per il servizio prestato presso enti terzi ancorché appartenenti al medesimo macro-settore pubblico regionale.