Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 3 marzo 2026, n. 4813
Enti locali – Pubblico impiego – Incarichi dirigenziali a termine – Art. 19 d.lgs. 165/2001 – Dirigenti esterni e non appartenenti ai ruoli – Durata dell’incarico – Assenza di termine minimo triennale – Durata massima
La Cassazione ha affermato che, nel sistema dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine minimo triennale di durata degli incarichi dirigenziali previsto dal comma 2 riguarda esclusivamente gli incarichi conferiti ai dirigenti appartenenti ai ruoli dell’amministrazione e non si estende agli incarichi attribuiti, ai sensi del comma 6, a dipendenti non dirigenti o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. L’interpretazione letterale e sistematica della disposizione evidenzia infatti che, per tali incarichi, il legislatore ha previsto unicamente limiti di durata massima, senza stabilire una durata minima legale.
La differenziazione normativa trova giustificazione nella diversa natura dei rapporti considerati: mentre gli incarichi conferiti ai dirigenti di ruolo si inseriscono in un rapporto di impiego stabile e sono funzionali al perseguimento di obiettivi organizzativi programmati, quelli attribuiti a soggetti esterni o non appartenenti ai ruoli dirigenziali rispondono a esigenze temporanee e specifiche dell’amministrazione. In tale prospettiva, l’assenza di un termine minimo consente di modulare la durata dell’incarico in relazione alle finalità organizzative e alle competenze specialistiche richieste. L’interpretazione è inoltre coerente con il quadro eurounitario relativo al lavoro pubblico a termine, riconducibile all’ambito applicativo della direttiva 1999/70/CE, che mira a prevenire la precarizzazione derivante da reiterazioni abusive dei rapporti temporanei. Ne consegue che, per gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 110 TUEL, opera soltanto il limite della durata massima stabilito dalla legge, con la conseguenza che il conferimento di incarichi di durata inferiore al triennio non integra violazione della disciplina normativa né illegittima cessazione anticipata del rapporto.
