Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 11 marzo 2026, n. 5477

Pubblico impiego – Trattamento assistenziale e buoni pasto – Artt. 45 e 46 del CCNL comparto Regioni e Autonomie locali – Natura dell’obbligazione alternativa – Insussistenza del diritto soggettivo

La Cassazione ha affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato alle dipendenze degli enti locali non sussiste alcun diritto soggettivo del lavoratore all’istituzione del servizio mensa o alla corresponsione del buono pasto sostitutivo. Sulla base di un criterio interpretativo di natura letterale della clausola contrattuale, la disciplina attribuisce all’amministrazione una mera facoltà discrezionale, configurando la concessione del beneficio assistenziale come un’eventualità subordinata alla valutazione del proprio assetto organizzativo e al previo confronto sindacale.

La normativa di comparto opera un rigoroso bilanciamento tra le esigenze di tutela dei prestatori di lavoro e la necessaria salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente territoriale. Ne consegue che l’assunzione dell’obbligazione datoriale, tanto nella forma principale della mensa aziendale quanto nella modalità alternativa dell’erogazione del ticket sostitutivo, è strutturalmente condizionata alla previa verifica della disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

L’esito della pronuncia è di rigetto nei sensi di cui in motivazione e impone una lettura restrittiva in ordine alle pretese patrimoniali azionabili in materia. Il perimetro applicativo del beneficio resta pertanto integralmente vincolato al previo e discrezionale stanziamento della provvista economica, la cui mancanza oggettiva esclude in radice la configurabilità di un inadempimento datoriale e rende giuridicamente irrilevante ogni questione inerente al riparto degli oneri probatori.