Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 1 marzo 2026, n. 4584
Enti locali – Pubblico impiego – Turnazione – Indennità di turno – Art. 22 CCNL Regioni ed enti locali– Orario di servizio di almeno dieci ore – Polizia locale – Distinzione tra servizio e prestazione individuale – Presupposti applicativi
La Cassazione ha affermato che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di turno prevista dall’art. 22 del CCNL Regioni ed enti locali del 14 settembre 2000, il requisito dell’orario giornaliero di almeno dieci ore deve essere riferito all’organizzazione del servizio e non alla durata della prestazione lavorativa individuale del dipendente. L’interpretazione letterale e sistematica della disciplina contrattuale evidenzia che il limite temporale costituisce condizione per l’istituzione dei turni da parte dell’amministrazione e non un requisito relativo alla singola prestazione lavorativa.
La ratio della disposizione risiede nell’esigenza di garantire la continuità del servizio mediante una effettiva rotazione del personale nell’ambito di una struttura organizzativa che assicuri l’erogazione dell’attività per un arco giornaliero continuativo di almeno dieci ore. In tale prospettiva, il riferimento temporale previsto dalla clausola contrattuale individua la soglia organizzativa minima che consente all’amministrazione di articolare l’orario di lavoro in turni antimeridiani e pomeridiani. Ne consegue che il diritto all’indennità di turno sussiste quando ricorrano congiuntamente l’esistenza di un servizio organizzato su base continuativa per almeno dieci ore giornaliere, l’effettiva istituzione di turni e la partecipazione del dipendente alla rotazione nell’arco del periodo considerato. Non è invece richiesto che il singolo lavoratore presti attività continuativa per dieci ore giornaliere, trattandosi di parametro riferito esclusivamente all’organizzazione del servizio e alla sua continuità operativa.
