Mese: Settembre 2025

Titolo edilizio in sanatoria e opere in difformità

Consiglio di Stato, sez. VII, 30 giugno 2025, n. 5671

Titolo edilizio – Difformità – Concessione in sanatoria – Illegittima estensione ad aree non ricomprese nel progetto – Superficie accessoria – Tettoia – Parapetto – Interpretazione letterale

Una tettoia adibita in via di mero fatto ad uso commerciale (sala ristorante) è da considerarsi abusiva qualora in base al titolo edilizio (concessione in sanatoria)  l’area  da destinare a locale commerciale sia un’altra, con diversa superficie, mentre quella di cui si controverte nel detto titolo edilizio sia qualificata quale “superficie accessoria”; parimenti abusivo deve intendersi  il  “parapetto”  necessario per la fruizione del ristorante, non potendo ritenersi lo stesso ricompreso nel titolo edilizio, anche se non rappresentato nei relativi grafici di progetto, non coprendo detto titolo l’utilizzo dell’area in questione quale sala ristorante.

La pretesa di estendere il titolo edilizio (in sanatoria) a un’opera non ricompresa negli allegati grafici di progetto si pone in contrasto con il principio, elaborato in via giurisprudenziale, secondo cui si applicano agli atti amministrativi le regole interpretative previste dagli artt. 1362 e segg. c.c. in materia di contratti, con preminenza del criterio dell’interpretazione letterale, senza attribuire a tali atti significati impliciti o inespressi, che contrasterebbero con il principio stesso di legalità.

Bene demaniale, affidamento e procedura concorrenziale

Tar Puglia, Bari, sez. III, 1° luglio 2025, n. 906

Demanio marittimo, lacuale e fluviale – Concessioni amministrative – Gara pubblica – Non necessarietà – Valutazione discrezionale dei Comuni – Principio di libera concorrenza e della massima valorizzazione

La gara, sulla base di quanto previsto dal nuovo art. 4, comma 1-bis, legge 5 agosto 2022, n. 118 (introdotto dal decreto legge n. 131 del 16 settembre 2024 convertito con legge  14 novembre 2024 n. 166) non può ritenersi obbligatoria, per gli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale ivi previsti, ma non per questo va considerata vietata, trattandosi di uno strumento in grado – nel complessivo disegno del legislatore europeo e nazionale – di garantire più di qualsiasi altro la concorrenza “per il mercato”, ove non sia possibile in natura (per scarsità della risorsa ad esempio), oppure perché ritenuta sconveniente/controproducente per gli obiettivi perseguiti dallo Stato una situazione di concorrenza effettiva, a sua volta indispensabile per raggiungere i fini generalissimi di stabilità dei prezzi, piena occupazione e progresso sociale ex art. 3 TUE.

L’opzione del ricorso o meno alla gara anche per le concessioni rientranti nell’ambito di applicabilità dell’art 4, comma 1-bis, legge n. 118 del 2022 va riservata alla valutazione discrezionale dei comuni, cui spetta la scelta delle più appropriate forme di gestione e valorizzazione delle aree demaniali, in aderenza alle peculiari esigenze e alle concrete possibilità offerte dal territorio di riferimento, ai fini di massimizzazione dell’interesse pubblico sotteso.

Deve ritenersi un principio fondante del sistema nazionale ed europeo quello secondo cui la gestione della risorsa pubblica, quale è il bene demaniale, deve ispirarsi al principio della massima valorizzazione possibile, con la conseguenza che, al momento dell’affidamento del bene, l’attribuzione di una concessione deve avvenire soltanto all’esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità.

Impianti radioelettrici, autorizzazione all’installazione e pubblicità

Tar Sicilia, Palermo, sez. V, 13 maggio 2025, n. 1041

Comunicazioni elettroniche – Installazione di un impianto radioelettrico – Provvedimento autorizzatorio – Illegittimità – Istanza di autorizzazione – Obbligo di pubblicità – Violazione –– Valutazione di incidenza ambientale (VIncA) – Omissione

È illegittimo il provvedimento con il quale si autorizza l’installazione di un impianto radioelettrico senza che sia data alcuna forma di pubblicità all’istanza di autorizzazione sui canali istituzionali, in violazione degli obblighi di cui all’art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n, 259) che impongono un adempimento di natura sostanziale, volto ad assicurare trasparenza e partecipazione al procedimento da parte degli interessati, in un ambito sensibile quale quello dell’impatto ambientale, paesaggistico e sanitario degli impianti per le telecomunicazioni.

È illegittimo – sotto il profilo del difetto di istruttoria – il provvedimento con il quale si autorizza l’installazione di un impianto radioelettrico in caso di omessa attivazione della procedura di valutazione di incidenza ambientale (VIncA), trattandosi di un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi progetto possa avere incidenze significative, anche solo potenziali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, in ragione degli obiettivi di conservazione dell’equilibrio ecologico del sito stesso.

I pareri delle autorità di regolazione

Tar Lazio, Roma, sez. III, 17 luglio 2025, n. 14132

Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione dei trasporti – Servizio taxi – Parere – Natura giuridica – Non vincolatività – Provvedimenti – Impugnativa – Legittimazione – Vizi – Incompetenza – Deducibilità

I pareri resi dall’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. m), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito (con modificazioni) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di provvedimenti regionali e comunali riguardanti il servizio taxi, ancorché obbligatori non hanno natura vincolante.

L’art. 37, comma 2, lett. n), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito (con modificazioni) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla legittimazione dell’Autorità di regolazione dei traposti di impugnare innanzi al tribunale amministrativo regionale per il  Lazio gli atti adottati, ai sensi della precedente lett. m), dalle regioni e dai comuni, deve essere interpretato nel senso che in relazione ai provvedimenti impugnati, l’Autorità  può far valere anche il vizio di incompetenza.

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali

Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2025, n. 5197

Consigliere comunale – Diritto di accesso a notizie e informazioni in possesso del Comune – Estensione – Ragionevole bilanciamento – Rapporto di strumentalità e proporzionalità con le funzioni espletate – Dati personali – Onere motivazionale

L’accesso del consigliere comunale a tutte le notizie e le informazioni in possesso del comune e della provincia e degli enti dipendenti, utili all’espletamento del proprio mandato, garantito dall’art. 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pur avendo un’estensione più ampia di quello della legge n. 241 del 1990, non può sottrarsi alla regola del ragionevole bilanciamento, visto che i diritti fondamentali di pari rango si trovano nell’assetto costituzionale in un rapporto di integrazione reciproca, non ordinato su base gerarchica, per cui non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.

La necessità del bilanciamento del diritto di accesso del consigliere comunale con gli interessi contrapposti emerge  dallo stesso dettato legislativo –  art. 43, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 267 del 2000 –  che esige che i dati richiesti siano utili all’espletamento del mandato e si pongano, quindi, in rapporto di strumentalità alle funzioni espletate, in modo da consentire al consigliere comunale di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio e promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 43, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, impone che i dati personali, che ricadono nella vita privata e familiare delle persone, possano essere comunicati al consigliere comunale, al fine di garantire l’espletamento del suo mandato e di assicurare, quindi, l’assetto democratico dell’ordinamento, solo qualora ciò sia effettivamente necessario. Pertanto, sebbene il consigliere comunale non abbia, in linea di principio, l’onere di motivare l’istanza di accesso, la richiesta dei dati personali di terzi, in particolare di minori, deve essere giustificata in base a specifiche esigenze connesse all’espletamento della carica che l’amministrazione deve valutare e bilanciare con la necessaria tutela della riservatezza degli interessati.

L’obbligo del consigliere comunale di attenersi al segreto, ai sensi dell’art. 43, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  comporta che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio del suo mandato, vietandone qualsiasi uso privato, ma non tutela la riservatezza delle persone coinvolte nell’istanza di accesso, in quanto, proprio per la strumentalità del diritto di accesso  in esame alla carica consiliare, le notizie possono essere utilizzate nel corso delle sedute del consiglio comunale, la cui pubblicità ingenera il rischio della loro potenziale diffusione.

La discrezionalità tecnica

Tar Lazio, Roma, sez. V quater, 3 settembre 2025, n. 16018

Procedimento amministrativo – Discrezionalità tecnica – Nozione

La c.d. discrezionalità tecnica può ancora essere definita come quel particolare tipo di potere accordato all’amministrazione di valutare fatti o situazioni in ragione della scelta opinabile di una tra le varie regole di carattere specialistico disponibili per il loro accertamento, tutte più o meno attendibili, ciascuna delle quali conduce a un esito differente. Tale figura teorica – a dispetto della sua rilevanza nella prassi giudiziaria – non ha copertura normativa. Ciò che comunemente viene inteso come espressione di c.d. discrezionalità tecnica è in realtà il frutto dell’accertamento di un fatto che l’amministrazione deve compiere in virtù della norma attributiva del potere: fatto semplice (cioè riscontrabile in maniera obiettiva) o complesso (nel senso di cui sopra), a cui il giudice ha illimitato accesso, al fine di verificare (anche facendo uso dei poteri istruttori ex art. 63 ss. c.p.a.) se nel caso portato alla sua attenzione l’amministrazione abbia svolto l’accertamento richiesto dalla legge in base alla migliore scienza disponibile e in conformità con lo stato dei luoghi e delle cose.

Concessioni cimiteriali, perpetuità e temporaneità

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 17 giugno 2025, n. 2324

Concessioni cimiteriali – Perpetuità e temporaneità – Trasformazione – Discrezionalità – Onere motivazionale

La pubblica amministrazione può sempre modificare il contenuto dei titoli concessori e/o autorizzatori relativi ad aree demaniali cimiteriali originariamente rilasciati, così come revocare le concessioni su aree demaniali cimiteriali. Dunque, a maggior ragione va riconosciuta la possibilità di modificare queste ultime da perpetue in temporanee. Suddette conclusioni non risultino scalfite dall’analisi dell’attuale assetto normativo della materia, costituito dal D.P.R. n. 285 del 1990, contenente il “Regolamento di Polizia Mortuaria”. Al riguardo è stato, infatti, precisato come l’art. 92 del citato D.P.R. – il quale, disciplinando la revoca delle concessioni cimiteriali, non contempla, tra quelle revocabili, le concessioni perpetue – non possa essere inteso nel senso che il legislatore abbia voluto attribuire a queste ultime una sorta di intangibilità ex lege. In senso contrario, è stato evidenziato che, vigendo per le concessioni in generale, e per quelle demaniali in particolare, la regola della normale revocabilità, siffatta previsione eccezionale avrebbe dovuto essere espressamente contemplata dal legislatore, al cui silenzio sul punto giammai si potrebbe attribuire il preteso inequivoco valore esonerativo, con l’ulteriore precisazione che, oltre ad essere distonico con la generale revocabilità della concessione, il sostenere che l’irrevocabilità delle concessioni perpetue trovi conferma nell’art. 92 del D.P.R. 285 del 1990 (rectius: nel suo silenzio) risulta anche improprio alla luce dell’oggetto di questa disposizione, che limitandosi a disciplinare la sola revoca delle concessioni a tempo determinato, non sembra possa avere la prospettata portata generalista. Del resto, che le concessioni cimiteriali perpetue siano, in linea di principio, trasformabili in concessioni a tempo determinato emerge chiaramente dal tenore dell’art. 98 del D.P.R. da ultimo citato, a mente del quale in caso di soppressione del cimitero, i titolari di “concessioni perpetue” hanno sì diritto di ottenerne un’altra nel nuovo cimitero, ma – si badi – della durata di novantanove anni (il che ne determina la trasformazione in concessioni temporanee).

È legittimo un intervento comunale che, o con singolo atto con conseguente applicazione di tutti i principi dell’istituto della revoca, o, preferibilmente attraverso una regolamentazione generale astratta, trasformi le concessioni originariamente perpetue in concessioni temporanee.

Ordinanza di demolizione, inottemperanza e imputabilità

Consiglio di Stato, sez. II, 8 agosto 2025, n. 6983

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Inottemperanza – Non imputabilità – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Sanzione amministrativa pecuniaria – Natura giuridica

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha dato rilevanza, rispetto all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, al comportamento attivo del proprietario, estrinsecatosi in diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del conduttore, tra cui vengono indicate proprio la risoluzione iniziata giudiziariamente per inadempimento contrattuale o le diffide ad eliminare l’abuso. Inoltre, la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha affermato che mentre l’ordine di demolizione, avendo natura ripristinatoria, prescinde dalla valutazione dei requisiti soggettivi del trasgressore, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine violato, l’ulteriore misura sanzionatoria, consistente nell’acquisizione gratuita dell’immobile, non può essere disposta quando non sia possibile muovere alcun addebito di responsabilità nei confronti di chi la subisce. Inoltre l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16 del 2023, ha affermato che la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato dall’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata dedotta e comprovata la “non imputabilità dell’inottemperanza” ( o sia stata formulata l’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R.); ciò in quanto la fonte dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale è costituita dalla mancata ottemperanza all’ordine demolitorio, che costituisce una diversa violazione e, quindi, un diverso illecito, rispetto all’abuso edilizio, di cui sono responsabili i destinatari dell’ordine demolitorio. Se quindi l’indisponibilità giuridica o materiale del bene non esclude che l’ordine di demolizione debba essere rivolto anche al proprietario, il quale, stante la titolarità del diritto, è in grado di recuperare le facoltà di godimento e di disposizione al fine di adempiere all’ordine di ripristino, l’indisponibilità del bene è invece rilevante nella fase successiva dell’acquisizione gratuita, che avendo natura afflittiva, non può essere emessa nei confronti del destinatario dell’ordine di demolizione, il quale dimostri che, pur essendosi attivato, non ha potuto ottemperare all’ingiunzione per causa non imputabile.

Ai sensi del comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001, “l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”. Trattandosi di una sanzione amministrativa, non può che essere irrogata in caso di imputabilità dell’inottemperanza. Si tratta, infatti, di una misura coercitiva indiretta, volta ad indurre i soggetti che potrebbero anche non avere responsabilità nella realizzazione dell’abuso a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica e che presuppone un comportamento antigiuridico di non conformarsi all’ordine ricevuto, con conseguente rilevanza anche delle circostanze concrete che denotino la sussistenza di tale antigiuridicità.

Abuso edilizio, provvedimento di sospensione dei lavori e oneri di impugnazione

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 2 agosto 2025, n. 306

Abuso edilizio – Provvedimento di sospensione dei lavori – Natura giuridica

Il provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto volto a mantenere la res adhuc integra nelle more dell’emanazione dell’ordinanza di demolizione, ha natura cautelare ed efficacia temporalmente circoscritta; come tale, non rappresenta un antecedente procedimentale necessario del provvedimento di demolizione che il privato abbia l’onere di impugnare, né, per altro verso, è ex se idoneo a ledere in via definitiva l’interesse edificatorio.

Titolo edilizio e mancata corresponsione degli oneri di urbanizzazione

Tar Marche, Ancona, sez. II, 29 luglio 2025, n. 629

Titolo edilizio – Perfezionamento – Oneri di urbanizzazione – Diritto di credito alla riscossione – Esigibilità e prescrizione – Termini

Come è noto, il titolo edilizio si perfeziona indipendentemente dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione. A tal fine, va richiamato l’art. 42 del DPR n. 380 del 2001, che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria rapportata all’entità del contributo in caso di mancato pagamento o per il suo ritardo, con la possibilità per i Comuni di tutelarsi mediante la riscossione coattiva. La prescrizione del diritto di credito sotteso alla riscossione degli oneri concessori è decennale. Il diritto diventa esigibile e il termine di prescrizione inizia a decorrere, per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio. In conclusione, il diritto a riscuotere gli oneri concessori è soggetto a prescrizione decennale, con dies a quo decorrente dal rilascio della concessione.