Tar Sicilia, Palermo, sez. V, 13 maggio 2025, n. 1041
Comunicazioni elettroniche – Installazione di un impianto radioelettrico – Provvedimento autorizzatorio – Illegittimità – Istanza di autorizzazione – Obbligo di pubblicità – Violazione –– Valutazione di incidenza ambientale (VIncA) – Omissione
È illegittimo il provvedimento con il quale si autorizza l’installazione di un impianto radioelettrico senza che sia data alcuna forma di pubblicità all’istanza di autorizzazione sui canali istituzionali, in violazione degli obblighi di cui all’art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n, 259) che impongono un adempimento di natura sostanziale, volto ad assicurare trasparenza e partecipazione al procedimento da parte degli interessati, in un ambito sensibile quale quello dell’impatto ambientale, paesaggistico e sanitario degli impianti per le telecomunicazioni.
È illegittimo – sotto il profilo del difetto di istruttoria – il provvedimento con il quale si autorizza l’installazione di un impianto radioelettrico in caso di omessa attivazione della procedura di valutazione di incidenza ambientale (VIncA), trattandosi di un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi progetto possa avere incidenze significative, anche solo potenziali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, in ragione degli obiettivi di conservazione dell’equilibrio ecologico del sito stesso.
