Tar Lazio, Roma, sez. V quater, 3 settembre 2025, n. 16018
Procedimento amministrativo – Discrezionalità tecnica – Nozione
La c.d. discrezionalità tecnica può ancora essere definita come quel particolare tipo di potere accordato all’amministrazione di valutare fatti o situazioni in ragione della scelta opinabile di una tra le varie regole di carattere specialistico disponibili per il loro accertamento, tutte più o meno attendibili, ciascuna delle quali conduce a un esito differente. Tale figura teorica – a dispetto della sua rilevanza nella prassi giudiziaria – non ha copertura normativa. Ciò che comunemente viene inteso come espressione di c.d. discrezionalità tecnica è in realtà il frutto dell’accertamento di un fatto che l’amministrazione deve compiere in virtù della norma attributiva del potere: fatto semplice (cioè riscontrabile in maniera obiettiva) o complesso (nel senso di cui sopra), a cui il giudice ha illimitato accesso, al fine di verificare (anche facendo uso dei poteri istruttori ex art. 63 ss. c.p.a.) se nel caso portato alla sua attenzione l’amministrazione abbia svolto l’accertamento richiesto dalla legge in base alla migliore scienza disponibile e in conformità con lo stato dei luoghi e delle cose.
