Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2025, n. 5197
Consigliere comunale – Diritto di accesso a notizie e informazioni in possesso del Comune – Estensione – Ragionevole bilanciamento – Rapporto di strumentalità e proporzionalità con le funzioni espletate – Dati personali – Onere motivazionale
L’accesso del consigliere comunale a tutte le notizie e le informazioni in possesso del comune e della provincia e degli enti dipendenti, utili all’espletamento del proprio mandato, garantito dall’art. 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pur avendo un’estensione più ampia di quello della legge n. 241 del 1990, non può sottrarsi alla regola del ragionevole bilanciamento, visto che i diritti fondamentali di pari rango si trovano nell’assetto costituzionale in un rapporto di integrazione reciproca, non ordinato su base gerarchica, per cui non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.
La necessità del bilanciamento del diritto di accesso del consigliere comunale con gli interessi contrapposti emerge dallo stesso dettato legislativo – art. 43, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 267 del 2000 – che esige che i dati richiesti siano utili all’espletamento del mandato e si pongano, quindi, in rapporto di strumentalità alle funzioni espletate, in modo da consentire al consigliere comunale di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio e promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.
Un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 43, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, impone che i dati personali, che ricadono nella vita privata e familiare delle persone, possano essere comunicati al consigliere comunale, al fine di garantire l’espletamento del suo mandato e di assicurare, quindi, l’assetto democratico dell’ordinamento, solo qualora ciò sia effettivamente necessario. Pertanto, sebbene il consigliere comunale non abbia, in linea di principio, l’onere di motivare l’istanza di accesso, la richiesta dei dati personali di terzi, in particolare di minori, deve essere giustificata in base a specifiche esigenze connesse all’espletamento della carica che l’amministrazione deve valutare e bilanciare con la necessaria tutela della riservatezza degli interessati.
L’obbligo del consigliere comunale di attenersi al segreto, ai sensi dell’art. 43, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio del suo mandato, vietandone qualsiasi uso privato, ma non tutela la riservatezza delle persone coinvolte nell’istanza di accesso, in quanto, proprio per la strumentalità del diritto di accesso in esame alla carica consiliare, le notizie possono essere utilizzate nel corso delle sedute del consiglio comunale, la cui pubblicità ingenera il rischio della loro potenziale diffusione.
