Mese: Settembre 2025

VIA e durata dei provvedimenti autorizzativi

Consiglio di Stato, sez. VII, 1 settembre 2025, n. 7158

Valutazione di impatto ambientale (V.I.A) – Provvedimenti autorizzativi – Durata di efficacia – Riesame

In assenza di una espressa durata temporale della valutazione di assoggettabilità a V.I.A., la giurisprudenza prevalente ha precisato che l’attuale disciplina prevede l’esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, ma non dispone nulla in ordine alla durata di tale esclusione.

La necessità di colmare questa lacuna porta ad applicare a tale situazione l’unica previsione in termini di validità temporale dei provvedimenti di valutazione dell’impatto ambientale, ossia quella relativa alla validità quinquennale.

Il principio è in linea con l’indirizzo espresso alla giurisprudenza eurounitaria, secondo cui la previsione della durata di efficacia della V.I.A. di cui all’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, riferita al termine minimo quinquennale, che può essere graduato nel provvedimento in relazione alla tipologia di opera da realizzare e con la possibilità del soggetto interessato di presentare un’istanza documentata di proroga, non contrasta con alcuna disposizione eurounitaria, ma è coerente con le previsioni della direttiva 2010/75/CE (applicabile alle discariche) e delle successive (Direttiva 2014/52/UE), da cui si evince l’attenzione riservata dal legislatore eurounitario sia all’adeguamento dei progetti e delle autorizzazioni alle ‘migliori tecniche disponibili’, necessariamente mutevoli nel tempo, sia in relazione all’evoluzione dei progetti.

I provvedimenti autorizzativi di valutazione ambientale hanno una durata limitata nel tempo e, analogamente, per le medesime ragioni che riducono il tempo di validità della V.I.A., le decisioni sui progetti già approvati, e quindi le determinazioni che escludono la V.I.A., sono riesaminabili in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e la mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto.

La valutazione del territorio deve avere una efficacia temporale limitata e, soprattutto, deve tenere conto dei diversi fattori soggetti a continuo mutamento anche nelle loro interrelazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale, SUAP e riparto di competenze

Consiglio di Stato, sez. IV, 11 settembre 2025, n. 7291

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) – Rilascio, rinnovo e aggiornamento – Riparto di competenze – Normativa Regione Campania – Città Metropolitana – SUAP – Discrezionalità e vincolatività

L’articolo 2, comma 1, lett. b del D.P.R. 59/2013 individua nella Provincia, oggi Città Metropolitana, l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), la quale confluisce in un provvedimento conclusivo del procedimento che è rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) del Comune. Ai sensi dell’art. 2 comma e) del d.p.r. n. 59/2013, il SUAP è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

Nella Regione Campania, l’autorità competente è stata indicata dalla legislazione territoriale, nella Città Metropolitana. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, quella prevista per il rinnovo e le modifiche della stessa sono poi disciplinate dagli articoli 4, 5 e 6 del citato d.p.r. che attribuiscono alla “autorità competente” – id est, Città Metropolitana – la competenza ad adottare gli atti, appunto, di rilascio, rinnovo e modifica della A.U.A., ivi incluse pertanto le determinazioni di revoca o annullamento (in quanto di modifica del titolo), e nel SUAP l’organo preposto al materiale e definitivo rilascio del relativo provvedimento.

In questo contesto regolamentare, l’ambito operativo del SUAP, con riguardo alle attività di rilascio, rinnovo e modifica dell’AUA è circoscritto alla mera verifica della correttezza formale della documentazione ricevuta dal privato istante e all’esercizio di una funzione interlocutoria con quest’ultimo.

La legislazione di settore (cfr d.p.r. n. 160/2010 e n. 59/2013) attribuisce, infatti, a tale organo il compito di fornire al soggetto richiedente una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, incluse quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e culturale. Il SUAP, in altri termini, si erge a mero organo coordinatore-attuatore la cui attività è priva di discrezionalità. Esso è deputato (rectius, obbligato) a rilasciare l’A.U.A. al soggetto privato istante una volta che sia stato adottato il relativo provvedimento da parte dell’autorità competente.

Più in particolare, il SUAP non può discostarsi dai provvedimenti della Provincia o della Città Metropolitana che confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento, né tantomeno esimersi dal rilasciare l’A.U.A. al soggetto richiedente. Tanto si evince con riferimento alle prescrizioni contenute nel d.p.r. 59/2013 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi previsti in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale). Tra queste, assume particolare rilievo l’art. 4, comma 7, del citato Regolamento, in base al quale “qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del titolo”.

La voluntas legis è chiara nel senso di stabilire che ogni valutazione e decisione inerente l’A.U.A. spetta esclusivamente alla Provincia (nel caso di specie, alla Città Metropolitana). Pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.p.r. n. 59/2013 l’unica autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’A.U.A. è la Provincia, salvo diversa indicazione della normativa regionale che, per quanto riguarda la Regione Campania, è individuata nella Città Metropolitana.

L’art. 4, comma 7, del Regolamento esplicita in modo chiaro e preciso il riparto delle competenze tra Provincia (id est, Città Metropolitana) e SUAP nell’ambito della procedura per il rilascio dell’AUA: mentre la prima è competente ad adottare il provvedimento autorizzativo, il secondo è semplicemente chiamato a rilasciare al soggetto richiedente la determinazione provinciale.

Quella del SUAP deve, pertanto, intendersi come attività vincolata consistente unicamente nell’obbligo di rilasciare l’A.U.A. al soggetto richiedente.

Rimborso ICI

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. V, 2 settembre 2025, n. 24382

Tributi locali – ICI – Rimborso – Silenzio-rifiuto – Giudicato esterno – Limiti – Sanzioni ed interessi – Non rimborsabilità

In tema di rimborso ICI, la sentenza passata in giudicato che ridetermina il valore imponibile dei terreni costituisce il titolo cui ancorare il diritto restitutorio, senza che il giudice tributario possa procedere a una nuova revisione degli atti impositivi ed estendere il rimborso anche alle somme versate a titolo di interessi e sanzioni, ove la decisione passata in giudicato non abbia escluso la loro debenza.

Concessione di aree pubbliche, commercio ambulante e oneri di gara pubblica

Consiglio di Stato, sez. VI, 10 luglio 2025, n. 6013

Demanio e patrimonio dello Stato – Concessioni amministrative – Aree pubbliche – Commercio ambulante – Scarsità della risorsa – Principio di libera concorrenza – Gara pubblica – Divieto di rinnovo automatico – Normativa eurounitaria – Illegittimità della normativa interna

A tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento, anche ai fini della concessione di aree pubbliche per il commercio ambulante, deve farsi applicazione del  diritto dell’Unione europea secondo cui per le attività economiche che utilizzano la disponibilità esclusiva di un bene pubblico caratterizzato dalla “scarsità” della relativa risorsa, il rilascio del titolo autorizzativo deve avvenire nel rispetto di rigose condizioni, ovvero previo espletamento di una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza (art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006), “per una durata limitata adeguata”, e senza  previsione di procedure  di rinnovo automatico, né di altri vantaggi per il  prestatore uscente.

L’art. 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere disapplicato poiché, nel prevedere un rinnovo automatico di dodici anni delle concessioni in essere, si pone in contrasto con il diritto dell’Unione europea e, in particolare, con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. “direttiva servizi”), in quanto, in violazione  del principio della concorrenza, preclude l’accesso al mercato, tramite procedure imparziali di selezione, a nuovi potenziali operatori, garantendo invece una posizione di “privilegio” agli operatori già beneficiari di un rapporto concessorio.

Regione siciliana, istanza di titolo e silenzio dell’amministrazione

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 28 luglio 2025, n. 611

Istanza di concessione edilizia – Normativa Regione siciliana – Omesso rilascio della certificazione di ricevimento da parte del Comune – Silenzio assenso – Configurabilità

Nell’ordinamento siciliano, l’omesso rilascio della certificazione di ricevimento da parte del Comune, con l’indicazione del nome del responsabile del procedimento, non osta alla formazione del silenzio assenso sull’istanza di concessione edilizia presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 2, comma 5, l. reg. Sicilia 31 maggio 1994, n. 17. Diversamente opinando, si rimetterebbe all’arbitrium merum dell’amministrazione (mercé l’omissione del rilascio di una certificazione obbligatoria per legge) la produzione, o meno, degli effetti legalmente previsti dalla legislazione regionale.

Piano casa e silenzio dell’amministrazione

Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5508

Titolo edilizio – Norme sul c.d. Piano casa per l’ottenimento di benefici volumetrici – Natura giuridica – Interpretazione restrittiva – Istituti di semplificazione – Non configurabilità

L’istanza presentata ai sensi del c.d. “piano casa” non risulta riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio-assenso, ma ad una fattispecie di silenzio-inadempimento, in quanto la normativa di cui all’articolo 20 comma 8 del Testo unico edilizia è applicabile unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari.

Le norme sul “piano casa”, attributive di benefici volumetrici, sono disposizioni eccezionali, come tali insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, per cui non scontano i medesimi presupposti richiesti dalla legislazione nazionale e segnatamente dall’art. 20, legge 7 agosto 1990, n. 241; pertanto si deve escludere che, attraverso le agevolazioni della normativa in esame, si possano legittimare, mediante istituti di semplificazione (id est, per silentium), incrementi volumetrici al di fuori degli stretti limiti consentiti i quali, proprio per il carattere eccezionale e temporaneo della disciplina, nonché per la forte incidenza sull’assetto urbanistico del territorio, necessitano del previo vaglio da parte dell’autorità amministrativa.

Lottizzazione abusiva e comunicazione di avvio del procedimento

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 1 settembre 2025, n. 692

Abuso edilizio e lottizzazione abusiva – Comunicazione di avvio del procedimento – Contraddittorio endoprocedimentale – Necessarietà – Diritti dei partecipanti ai procedimenti – Audizione personale – Normativa Regione siciliana

È illegittima l’ordinanza comunale diretta a contestare la sussistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva, laddove non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Invero, il potere esercitato nell’occasione dall’amministrazione implica la valutazione di una fattispecie complessa, contraddistinta da molteplici accertamenti di fatto ed articolate valutazioni di diritto, che impongono il contraddittorio endoprocedimentale con l’interessato, anche al fine di escludere la derubricazione della fattispecie.

Nella Regione Siciliana, la contestazione della sussistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva presuppone il contraddittorio con i soggetti interessati nel rispetto delle particolari garanzie di cui all’art. 12, l.reg. 21 maggio 2019 n. 7. Tale disposizione annovera, tra i diritti dei partecipanti al procedimento, oltre alla visione degli atti ed alla presentazione di memorie e documenti, anche l’audizione personale, della quale viene redatto verbale scritto allegato al fascicolo istruttorio e i cui risultati devono essere valutati dall’amministrazione in sede di decisione.

La visibilità dell’opera dall’alto ai fini dei vincoli paesaggistici

Consiglio di Stato, sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6893

Beni culturali, paesaggisti e ambientali – Vincolo paesaggistico – Visibilità dell’opera dall’alto – Irrilevanza ai fini paesaggistici – Percezione del territorio – Prerequisito di rilevanza paesaggistica

La mera visibilità dell’opera dall’alto, slegata dalla presenza in loco di particolari punti di osservazione sopraelevati, accessibili da un comune osservatore, non è sufficiente a ritenere l’intervento edilizio interferente con i valori paesaggistici protetti dal vincolo. L’elemento della percezione del territorio costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica che deve sussistere, ponendosi dal punto di vista del comune osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione al paesaggio, inteso quale determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Proprietario incolpevole e inquinamento di un sito

Consiglio di Stato, sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6885

Inquinamento – Danno ambientale – Responsabilità – Obbligo di bonifica – Causalità – Colpevolezza – Proprietario dell’area inquinata – Oneri dichiarativi

Il proprietario incolpevole, che non ha contribuito all’inquinamento del sito, è tenuto esclusivamente a segnalare alle autorità il superamento o il pericolo di superamento delle concentrazioni delle soglie di contaminazione e ad adottare le misure di prevenzione del danno ambientale, mentre ha la mera facoltà di assumere in proprio le restanti iniziative di contrasto e riparazione del danno, onde mantenere il fondo libero dai pesi derivanti dall’eventuale attivazione d’ufficio delle autorità. Infatti, il proprietario rimane esposto al privilegio speciale e agli oneri reali sul fondo per il caso in cui, non essendo stato individuato il responsabile dell’inquinamento, le amministrazioni competenti realizzino d’ufficio le misure di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, rivalendosi poi delle spese sul proprietario, nei limiti del valore del fondo. Pertanto, non è configurabile alcuna responsabilità in capo al proprietario dell’area inquinata né, quindi, l’obbligo di bonificare il sito o di adottare le misure di messa in sicurezza di emergenza per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale all’inquinamento riscontrato.

L’inesauribilità del potere amministrativo e il risarcimento del danno da illegittimo rigetto

Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2025, n. 6930

Procedimento amministrativo – Diniego di variante urbanistica – Difetto di motivazione – Illegittimità – Annullamento – Principio dell’inesauribilità del potere amministrativo – Risarcimento del danno – Non spettanza – Danno da perdita di chance – Presupposti

Non spetta il risarcimento del danno da illegittimo rigetto della proposta di variante urbanistica, qualora l’annullamento sia dovuto a difetto di motivazione; l’annullamento per difetto di motivazione, lasciando il comune libero di riesercitare il potere, non consente infatti di formulare il giudizio di spettanza del bene della vita senza addentrarsi nel merito della scelta riservata alla pubblica amministrazione. Né il risarcimento può essere riconosciuto come danno da perdita di chance, poiché tale posta risarcitoria afferisce a un differente tipo di danno e non può costituire un escamotage per sopperire alla mancata dimostrazione della spettanza del bene della vita: il danno da perdita di chance presuppone infatti l’incertezza sulla possibilità di conseguire il bene della vita, e finché la p.a. può esercitare il potere in senso favorevole al privato, il bene della vita è ancora conseguibile, sicché l’occasione non è definitivamente persa, ma, al contempo, non è possibile pretendere un risarcimento, se non dopo il suo riesercizio.