Tar Lazio, Roma, sez. III, 17 luglio 2025, n. 14132
Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione dei trasporti – Servizio taxi – Parere – Natura giuridica – Non vincolatività – Provvedimenti – Impugnativa – Legittimazione – Vizi – Incompetenza – Deducibilità
I pareri resi dall’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. m), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito (con modificazioni) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di provvedimenti regionali e comunali riguardanti il servizio taxi, ancorché obbligatori non hanno natura vincolante.
L’art. 37, comma 2, lett. n), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito (con modificazioni) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla legittimazione dell’Autorità di regolazione dei traposti di impugnare innanzi al tribunale amministrativo regionale per il Lazio gli atti adottati, ai sensi della precedente lett. m), dalle regioni e dai comuni, deve essere interpretato nel senso che in relazione ai provvedimenti impugnati, l’Autorità può far valere anche il vizio di incompetenza.
