Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5508
Titolo edilizio – Norme sul c.d. Piano casa per l’ottenimento di benefici volumetrici – Natura giuridica – Interpretazione restrittiva – Istituti di semplificazione – Non configurabilità
L’istanza presentata ai sensi del c.d. “piano casa” non risulta riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio-assenso, ma ad una fattispecie di silenzio-inadempimento, in quanto la normativa di cui all’articolo 20 comma 8 del Testo unico edilizia è applicabile unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari.
Le norme sul “piano casa”, attributive di benefici volumetrici, sono disposizioni eccezionali, come tali insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, per cui non scontano i medesimi presupposti richiesti dalla legislazione nazionale e segnatamente dall’art. 20, legge 7 agosto 1990, n. 241; pertanto si deve escludere che, attraverso le agevolazioni della normativa in esame, si possano legittimare, mediante istituti di semplificazione (id est, per silentium), incrementi volumetrici al di fuori degli stretti limiti consentiti i quali, proprio per il carattere eccezionale e temporaneo della disciplina, nonché per la forte incidenza sull’assetto urbanistico del territorio, necessitano del previo vaglio da parte dell’autorità amministrativa.
