Abuso edilizio e lottizzazione abusiva – Comunicazione di avvio del procedimento – Contraddittorio endoprocedimentale – Necessarietà – Diritti dei partecipanti ai procedimenti – Audizione personale – Normativa Regione siciliana
È illegittima l’ordinanza comunale diretta a contestare la sussistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva, laddove non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Invero, il potere esercitato nell’occasione dall’amministrazione implica la valutazione di una fattispecie complessa, contraddistinta da molteplici accertamenti di fatto ed articolate valutazioni di diritto, che impongono il contraddittorio endoprocedimentale con l’interessato, anche al fine di escludere la derubricazione della fattispecie.
Nella Regione Siciliana, la contestazione della sussistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva presuppone il contraddittorio con i soggetti interessati nel rispetto delle particolari garanzie di cui all’art. 12, l.reg. 21 maggio 2019 n. 7. Tale disposizione annovera, tra i diritti dei partecipanti al procedimento, oltre alla visione degli atti ed alla presentazione di memorie e documenti, anche l’audizione personale, della quale viene redatto verbale scritto allegato al fascicolo istruttorio e i cui risultati devono essere valutati dall’amministrazione in sede di decisione.
