Consiglio di Stato/TAR

Uso privato del demanio pubblico e autotutela possessoria

Tar Toscana, Firenze, sez. III, 11 giugno 2026, n. 1195

Demanio pubblico – Beni indisponibili – Uso privato – Difetto di titolo – Illegittimità – Autotutela – Onere motivazionale attenuato

Una volta verificato che un bene demaniale o patrimoniale indisponibile è adibito ad uso privato in difetto di un titolo idoneo, la P.A. legittimamente esercita, ai sensi dell’art. 823, secondo comma, c.c., il potere di autotutela possessoria il quale ha natura doverosa e vincolata non necessitando né della preventiva comparazione con gli interessi del privato occupante, né di specifica motivazione sull’interesse perseguito.

Concessioni balneari, proroghe di legge e proroga tecnica

Consiglio di Stato, sez. VII, 21 maggio 2026, n. 4121

Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Concessioni balneari – Bandi – Indennizzo concessionario uscente – Limiti – Proroga ex lege fino al 30 settembre 2027 – Compatibilità con il diritto dell’Unione europea

Il diritto del concessionario uscente al riconoscimento di un indennizzo da parte del subentrante è subordinato alla prova dell’esistenza di “investimenti effettuati e non ancora ammortizzati” al termine della concessione. La mancata adozione del decreto ministeriale recante i criteri per la quantificazione degli indennizzi non giustifica il mancato avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Analogamente la mancata previsione dell’indennizzo nel bando di gara non ne giustifica la revoca.

La proroga prevista dall’art. 3 della l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, fino alla conclusione delle procedure selettive e comunque non oltre il 30 settembre 2027, non è incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, quando opera come misura transitoria funzionale allo svolgimento delle gare e non come strumento volto a ritardarne l’espletamento. Essa assume natura di proroga tecnica, coerente con l’obbligo di procedere all’affidamento mediante procedure concorrenziali.

Titoli edilizi e potenzialità edificatoria

Consiglio di Stato, sez. VI, 22 maggio 2026, n. 4151

Titoli edilizi – Permesso di costruire – Condono – Potenzialità edificatoria – Lotto originario

Nel rilascio dei titoli autorizzatori di nuove costruzioni, il Comune deve tener conto della volumetria già impiegata sull’area interessata, anche ove questa sia stata oggetto di sanatoria o di condono edilizio in relazione a costruzioni abusivamente realizzate; la potenzialità edificatoria così consumata non si rigenera per effetto del frazionamento e della successiva vendita dei lotti.

Il vincolo boschivo e le attività di trattamento dei rifiuti

Consiglio di Stato, sez. IV, 19 maggio 2026, n. 4000

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – Rinnovo – Vincolo boschivo sopravvenuto – Procedura ordinaria

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica per una discarica di rifiuti, rileva la conformità urbanistica, edilizia e paesaggistica dell’impianto al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo, e non già al momento del rilascio dell’originaria autorizzazione, sicché, ove sia sopravvenuto un vincolo boschivo successivamente alla realizzazione delle opere, non è consentito procedere mediante la forma semplificata ex art. 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovendosi invece fare applicazione della procedura ordinaria di cui all’art. 208 del medesimo decreto.

Natura giuridica della conferenza di servizi

Tar Campania, Napoli, sez. II, 15 maggio 2026 n. 3085

Atto amministrativo – Conferenza di servizi – Natura giuridica – Ratio – Interessi valutabili – Prevalenza – Autotutela

La conferenza di servizi non è un organo amministrativo collegiale di carattere straordinario, distinto dalle singole p.a. che lo compongono, ma un mero modulo organizzativo-procedimentale, privo di una propria individualità, che consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici primari e secondari e degli interessi privati coinvolti e costituisce un momento di migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione.

La prevalenza non va intesa come la volontà della maggioranza delle amministrazioni, ma come attento bilanciamento degli interessi in gioco; è una misura “qualitativo sostanziale o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato”, che l’amministrazione procedente dovrà determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Le amministrazioni dissenzienti, che non siano portatrici dei c.d. interessi sensibili, possono solo sollecitare con congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela, che è parzialmente doverosa nell’an, in ragione dello stesso meccanismo procedimentale della conferenza disegnato dal legislatore. Riconoscere, a fianco di tale potere sollecitatorio, anche il potere di impugnare la determinazione finale significherebbe frustrare la ratio della conferenza di servizi e lo stesso meccanismo organizzativo ad essa sotteso.

Liste elettorali e superamento del numero massimo di sottoscrizioni

Tar Puglia, Bari, sez. III, 4 maggio 2026, n. 528

Elezioni – Elezioni amministrative – Presentazione delle liste – Numero delle sottoscrizioni – Limite massimo – Natura vincolante – Superamento – Vizio sostanziale – Conseguenze Inammissibilità di valutazioni discrezionali

Nel procedimento elettorale il superamento del numero massimo di sottoscrizioni previsto dall’art. 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 determina l’automatica esclusione della lista elettorale, senza possibilità di regolarizzazione mediante eliminazione delle firme eccedenti.

La previsione legislativa di un numero massimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali ha natura vincolante e non consente all’ufficio elettorale alcuna valutazione discrezionale circa la rilevanza delle firme eccedenti, essendo preclusa ogni ponderazione in concreto dell’incidenza della violazione sul corretto svolgimento della competizione elettorale.

L’anomalia delle offerte e le migliorie

Consiglio di Stato, sez. V, 10 aprile 2026, n. 2880

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerte anomale – Valutazione – Oggetto – Finalità – Costo della manodopera – Migliorie – Accordo quadro – Spese generali

È legittima, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. 31 marzo 2023,  n. 36 (“codice dei contratti pubblici”) la valutazione  di anomalia dell’offerta disposta con la richiesta di chiarimenti in relazione ai costi della manodopera connessi alle migliorie proposte –  nella specie garanzia di un servizio di reperibilità h 24 nonché 7 giorni su 7 dei tecnici di impresa, maestranze e mezzi d’opera – in quanto, atteso il carattere meramente eventuale delle stesse, detto costo non può essere ricompreso nella stima dei costi della manodopera effettuata ex ante dall’amministrazione.

È legittima, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“codice dei contratti pubblici”), la valutazione di anomalia dell’offerta disposta con la richiesta di chiarimenti in relazione ai costi della manodopera connessi alle migliorie proposte – nella specie garanzia di un servizio di reperibilità h 24 nonché 7 giorni su 7 dei tecnici di impresa, maestranze e mezzi d’opera – in quanto, atteso il carattere meramente eventuale delle stesse, detto costo non può essere ricompreso nella stima dei costi della manodopera effettuata ex ante dall’amministrazione.

Nell’ambito del giudizio di anomalia dell’offerta la valutazione della stazione appaltante deve estendersi anche ad elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, qualora essi risultino rilevanti ai fini della sostenibilità o meno dell’offerta. In questo quadro, il giudizio si configura come un’analisi di coerenza interna, orientata al conseguimento del risultato a tutela dell’interesse pubblico di affidare la commessa all’operatore economico che propone la migliore offerta.

Titoli edilizi e concorrenza di domande

Consiglio di Stato, sez. IV, 19 maggio 2026, n. 4004

Titoli edilizi – Permesso di costruire – Domande concorrenti – Criterio cronologico – Natura residuale – Diniego – Interessi pretensivi concorrenti – Conflitto

In presenza di più istanze di permesso di costruire tra loro incompatibili, l’amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria attiva e coordinata, verificando prioritariamente la possibilità di accogliere entrambe le domande anche mediante modifiche progettuali proporzionate, nel rispetto dei principi di collaborazione, buona fede e non aggravamento del procedimento; solo ove tale soluzione non risulti praticabile, può farsi applicazione, in via residuale, del criterio cronologico di esame delle istanze previsto dall’art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

È illegittimo il diniego di permesso di costruire (nella specie, per incompatibilità con analogo progetto presentato da un confinante, con riferimento al mancato rispetto delle distanze tra costruzioni) fondato esclusivamente sull’esistenza di un conflitto tra interessi pretensivi concorrenti, non potendo l’amministrazione arrestare l’esercizio del potere con una decisione di sostanziale “non liquet“, ma dovendo individuare una soluzione conforme ai criteri legali e ai principi di imparzialità e ragionevolezza.

Elezioni e termine di presentazione delle liste

Tar Calabria, Reggio Calabria, 2 maggio 2026, n. 350

Elezioni – Elezioni amministrative – Liste elettorali – Presentazione – Termine – Tassatività – Ratio – Deroghe

Il termine per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo, in quanto volto a garantire le esigenze di certezza e celerità del procedimento elettorale, ma ammette un’eccezionale deroga in presenza di un ritardo lieve, qualora i presentatori si trovino, allo spirare dello stesso, già all’interno della casa comunale ovvero quando la tardività sia determinata da circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati; tale non imputabilità presuppone, tuttavia, che la documentazione necessaria sia stata acquisita con congruo anticipo e non a ridosso della scadenza.

Contratti attivi e principi di evidenza pubblica

Consiglio di Stato, sez. VII, 28 aprile 2026, n. 3316

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Contratti gratuiti e contratti attivi – Principi di concorrenza nazionale ed euro–unitaria – Applicabilità – Condizioni

I contratti attivi della pubblica amministrazione, pur sottratti all’applicazione diretta del codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, devono rispettare i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, e proporzionalità, ove offrano opportunità di guadagno economico, in forza dell’art. 13, comma 5, del medesimo decreto, nonché degli artt. 3 del r.d. n. 2440 del 1923 e 37 del r.d. n. 827 del 1924, che impongono anche per i contratti da cui derivi un’entrata per l’amministrazione il ricorso a procedure selettive, salvo ipotesi eccezionali e tassative.