Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 luglio 2026, n. 1540
Prestazioni sociosanitarie e sociali – Accesso e compartecipazione – ISEE – Disciplina statale e della Regione Veneto – Capacità contributiva – Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento – Condizione di disabilità ex art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992 – Cause – Irrilevanza
La disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, come si può desumere dal dato testuale del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che, all’art. 2, espressamente prevede che l’ISEE costituisce lo strumento “… di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni”.
Quanto all’inclusione dell’indennità di accompagnamento nella capacità contributiva, l’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016 stabilisce che “I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari […] connessi alla condizione di disabilità […] non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE”. La predetta disposizione, chiaramente riferita alla determinazione della condizione economica dell’utente per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, è norma di rango primario, immediatamente cogente e vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle comunali.
Sia la pensione di invalidità che l’indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di reddito ai fini del calcolo ISEE, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità.
L’art. 24, comma 1, lett. g), l. n. 328/2000 ha natura programmatica, enunciando il principio generale per cui – in caso di inserimento in strutture residenziali – ‘possono essere utilizzati in parte gli emolumenti eventualmente percepiti a titolo di indennità di accompagnamento o di altri benefici economici legati alla condizione di disabilità’. Tuttavia, la norma non attribuisce direttamente al Comune il potere di computare tali somme, né definisce criteri o limiti per il loro utilizzo. L’effettiva operatività della norma richiede infatti un intervento attuativo, a livello statale o regionale, per regolamentare le modalità applicative, che però non risulta adottato.
In definitiva, l’ISEE rappresenta anche il livello massimo di compartecipazione dell’assistito ai costi, soglia che spetta allo Stato determinare, venendo in rilievo la garanzia di assicurare l’uniformità delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza.
La certificazione della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992 prescinde del tutto dalle cause della patologia, e in particolare dalla loro correlazione con l’età.
Invero non risultano riferimenti normativi che consentano di distinguere fra una disabilità dovuta all’età e una diversa condizione di disabilità, imputabile a cause diverse.
