Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 luglio 2026, n. 1575
Pianificazione urbanistica – Piano esecutivo convenzionato – Legittimazione alla presentazione – Normativa Regione Piemonte – Proprietà dei terreni – Requisito dei due terzi – Onere probatorio – Piano attuativo – Successione di piani – Piano precedente non attuato – Sostituzione implicita – Ammissibilità
Ai sensi dell’art. 43 della l. reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, la legittimazione alla presentazione di un piano esecutivo convenzionato richiede la titolarità di almeno i due terzi del valore degli immobili interessati; tale requisito può ritenersi soddisfatto ove risulti, anche documentalmente, l’intervenuto acquisto dell’intera proprietà dell’area da parte del proponente, essendo irrilevanti contestazioni generiche e non provate.
La presentazione e approvazione di un nuovo piano attuativo di iniziativa privata relativo alla medesima area comporta l’implicita rinuncia al precedente piano non attuato e la sua sostituzione, senza necessità di un formale provvedimento di revoca, qualora dal complesso degli atti emerga la volontà dell’amministrazione di disciplinare integralmente l’ambito territoriale.
