GIURISPRUDENZA

I piani attuativi di iniziativa privata

Tar Marche, Ancona, sez. I, 24 agosto 2026, n. 1020

Pianificazione urbanistica – Piani attuativi di iniziativa privata – Termini – Normativa Regione Marche – Competenza della Giunta comunale

L’art. 22 legge 136/1999 prevede che l’approvazione, da parte del consiglio comunale, di piani attuativi di iniziativa privata conformi agli strumenti urbanistici vigenti debba intervenire entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, termine che decorre dall’acquisizione dei pareri o nulla osta eventualmente necessari. Il comma 6 della medesima disposizione estende tale disciplina anche alle varianti non essenziali allo strumento urbanistico generale. La giurisprudenza ha peraltro chiarito che il termine di novanta giorni si applica anche alle richieste di variante, non differenziandosi queste dalle prime istanze se non sotto il profilo quantitativo.

L’art. 4 l.r. 34/1992 stabilisce che gli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi i piani di lottizzazione, sono adottati e approvati in via definitiva dalla giunta comunale qualora siano conformi al PRG ovvero soddisfino le condizioni di cui all’art. 15, comma 5, della stessa legge, mentre solo negli altri casi la competenza spetta al consiglio comunale secondo le modalità dell’art. 26. Tale previsione risulta coerente sia con l’art. 5, comma 13, d.l. 70/2011, convertito dalla legge 106/2011, secondo cui i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono approvati dalla giunta comunale, sia con l’art. 11, comma 8, lett. a), l.r. 22/2011, che in attuazione della disciplina statale attribuisce alla giunta comunale l’approvazione dei piani attuativi conformi o in variante ai sensi dell’art. 15, comma 5, l.r. 34/1992.

Gestione degli impianti sportivi, modelli organizzativi e principio di rotazione

Tar Veneto, Venezia, sez. I, 19 agosto 2026, n. 1712

Contratti pubblici – Nozione – Appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi – Differenze – Rischio operativo – Principio di autorganizzazione amministrativa – Servizi pubblici locali – Modalità di gestione alternative – Competenza – Gestione degli impianti sportivi – Natura giuridica – Principio di rotazione – Ratio

In linea con la disciplina previgente il d.lgs. n. 36 del 2023 definisce: – i contratti di appalto, «i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi» (allegato 1.1., art. 2, comma a , lett. b); – i contratti di concessione, «i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo» (allegato 1.1., art. 2, comma 1, lett. c). La caratteristica principale della concessione, ossia l’autorizzazione a gestire o sfruttare un’opera o un servizio, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi, rischio dal quale il concessionario si garantisce rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa (Cass. Civ., sez. III, 11-4-2024, n. 9818). Tale aspetto è confermato dall’art. 177 del nuovo codice dei contratti pubblici, il quale prevede che “L’aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell’offerta o da entrambi”. Pertanto, si è affermato che: «la linea di demarcazione tra appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi (per il resto accomunati sia dall’identica qualificazione in termini di «contratti» che dall’omologia dell’oggetto materiale dell’affidamento) è netta, poiché l’appalto pubblico di servizi, a differenza della concessione di servizi, riguarda di regola servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comporta il trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione, ed infine non determina, in ragione delle modalità di remunerazione, l’assunzione del rischio di gestione da parte dell’affidatario (così, nuovamente, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9139 del 2015, cit., che richiama le conclusioni raggiunte, nel medesimo senso dalla giurisprudenza dell’Unione Europea, in particolare CGUE, sent. 13 ottobre 2005, Parking Brixen GmbH, in C-458/03; in senso conforme si veda anche CUGE, sent. 13 novembre 2008, Commissione c. Repubblica Italiana in C-437/07)» (Cass., sez. III, 11-4-2024, n. 9818).

In sintesi, nelle concessioni il c.d. rischio operativo e di conseguenza la piena gestione del servizio sono trasferiti al concessionario; negli appalti di servizi, invece, tale rischio resta in capo all’Amministrazione la quale, acquista la prestazione esecutiva dall’appaltatore, a fronte del pagamento di un corrispettivo, ma conserva un maggiore controllo sulle modalità di gestione dello stesso, potendo riservarsi di intervenire su diversi profili del rapporto (la determinazione delle tariffe, la programmazione delle attività e degli eventi).

Si tratta in definitiva di diversi modelli di organizzazione del servizio: la concessione consente all’Amministrazione di esternalizzare pienamente la gestione dell’impianto; l’appalto invece può essere utilizzato anche come strumento per conservare (internalizzare-gestire direttamente) i profili gestionali fondamentali, trasferendo all’esterno le sole attività esecutive-materiali in ragione del principio di autoorganizzazione amministrativa, deve essere riconosciuta alle Amministrazioni locali la possibilità di scegliere tra tali diverse modalità di organizzazione del servizio. In base all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 infatti: «Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea». La stessa relazione allegata al Codice con riferimento all’art. 7 precisa che “la codificazione del principio [di auto-organizzazione amministrativa] determina un maggiore allineamento del diritto nazionale all’ordinamento dell’Unione, che pone l’autoproduzione e l’esternalizzazione su un piano di tendenziale parità, così superando l’opzione fortemente restrittiva del d.lgs. n. 50/2016”. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, par. 1, della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, “le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione…Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”.

In questo senso l’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 individua come modalità di gestione alternative dei servizi pubblici locali: a) l’affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica; b) l’affidamento a società mista; c) l’affidamento a società in house; d) la gestione in economia o mediante aziende speciali.

L’ordinamento individua nella concessione, da affidare attraverso un procedimento ad evidenza pubblica, lo strumento ordinario di organizzazione del servizio di gestione degli impianti sportivi.

La gestione di impianti sportivi comunali integra un servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. 18-8- 2000, n. 267, per cui l’utilizzo del patrimonio si fonda sulla promozione dello sport che, unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini, ma anche della vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.). Ne discende che, sotto il profilo considerato, l’affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici, anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826 c.c., purché destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l’appunto, una concessione di servizi (Cons. Stato, Sez. V, 18-8-2021, n. 5915). E sia il d.lgs. n. 201/2022, sia la legge regionale, sia il Regolamento comunale richiedono che l’affidamento del servizio pubblico di gestione dell’impianto sportivo avvenga sulla base di una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di parità, di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità, configurando l’affidamento diretto come ipotesi eccezionale. In particolare, in base all’art. 15 del d.lgs. n. 201 del 23-12-2022 («Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»), «Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore». La legge regionale nel disciplinare le modalità di affidamento degli impianti sportivi, per quanto di interesse, stabilisce che: – «Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all’articolo 24 a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti» (art. 25, comma 1); – «Gli enti pubblici territoriali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità» (art. 26, comma 1); – «Gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti: a) presenza sul territorio di riferimento dell’ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell’impianto; b) presenza sul territorio di riferimento dell’impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo» (art. 26, comma 2).

La scelta dell’affidamento del servizio in appalto anziché in concessione, riguardando l’individuazione del modello organizzativo del servizio, deve ritenersi di competenza del Consiglio comunale. In base all’art. 42, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, infatti il Consiglio comunale ha competenza, tra gli altri atti fondamentali, in relazione all’ “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.

Il principio di rotazione ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.

Gli accordi ex art. 30 TUEL

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 18 agosto 2026, n. 1446

Procedimento amministrativo – Accordi fra Enti locali – Natura giuridica

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni finalizzati allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi, sottoscritti ai sensi dell’art. 30 del TUEL, rappresentano una species del genus degli accordi fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Il potere di “ordinanza”

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 3 agosto 2026, n. 1529

Ordinanze sindacali contingibili e urgenti – Presupposti – “Urgenza” – Definizione – Situazione di pericolo – “Contingibilità” – Nozione – Onere motivazionale rafforzato – Destinatari

Occorre ricordare che presupposto per l’adozione, da parte del Sindaco, di un’ordinanza contingibile e urgente è una situazione di pericolo per un danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica che, per il suo carattere di eccezionalità e rilevanza, non possa essere fronteggiata con i rimedi ordinari e che imponga, di conseguenza, strumenti immediati e indilazionabili che si sostanziano anche nell’imposizione di chiari e specifici obblighi di fare e di non fare a carico del privato.

L’“urgenza” richiesta dalla norma consiste nella materiale impossibilità di procrastinare l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno a breve distanza di tempo.

La giurisprudenza ha precisato che la situazione di pericolo può protrarsi per un lungo periodo senza cagionare il danno e che ciò non impedisce l’esercizio del potere di ordinanza nel momento in cui l’aggravamento rende l’intervento non ulteriormente rinviabile.

Il requisito della contingibilità sussiste anche laddove sia dimostrata l’impossibilità di ricorrere ai rimedi ordinari per fronteggiare in concreto una situazione di pericolo. Secondo la giurisprudenza consolidata, la contingibilità deve essere intesa come «attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza» e, tuttavia, «l’ordinanza contingibile e urgente, ex art. 54, comma 4, T.U.E.L., può essere adottata anche quando il pericolo per la pubblica incolumità non è imminente, ma consiste in una ragionevole probabilità che possa verificarsi se non si interviene prontamente, anche se tale situazione di pericolo dura da molto tempo e potrebbe protrarsi per un lungo periodo e se non si sia verificato ancora il crollo di parti pericolanti dell’edificio.

Va rilevato che il potere sindacale di ordinanza presuppone situazioni di pericolo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, ma non incontra, in modo assoluto, una limitazione nel contenuto dell’ordinanza, il quale piuttosto deve aver riguardo alla specifica situazione di pericolo da fronteggiare.

In presenza di una conclamata condizione di pericolo per l’incolumità pubblica, ai fini della legittimità dell’ordine è sufficiente che il Comune provveda ad individuare i destinatari in base alla situazione di fatto che si presenti nell’immediato, dovendosi escludere che in tale settore di intervento l’Amministrazione sia tenuta a svolgere complessi e laboriosi accertamenti di natura privatistica, essendo necessaria soltanto una verifica minima e di immediata realizzazione in vista dell’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente; rimane fermo il limite di non porre incombenze a carico di soggetti del tutto estranei alla situazione di pericolo e che non hanno alcun legame con il bene da mettere in sicurezza, essendo in tal caso assolutamente impossibile che questi ultimi possano (e debbano) effettuare interventi al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità.

Le “intersezioni” stradali

Tar Liguria, Genova, sez. I, 24 agosto 2026, n. 1037

Circolazione stradale – Intersezione – Nozione

Il parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (in data 30 luglio 2010) ha precisato che per intersezione si intende l’intersecazione delle correnti di traffico da tutti i lati ed organizzata in modo da consentirne lo smistamento dall’una all’altra di esse (T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. II, sent. n. 53/2018 nonché T.a.r. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, sent. n. 251/2023 che ricorda come che non soltanto l’attraversamento, ma anche l’intersezione a “T” o ad “Y” e la semplice confluenza costituiscono “intersezioni” secondo la definizione del Codice della strada).

La fattispecie della intersezione stradale (di cui all’art. 3 codice della strada) può essere estensivamente ravvisata nelle situazioni che comunque impegnano l’attenzione dell’automobilista, com’è nei pressi di diramazioni ed accessi da cui provengono altri veicoli.

Affidamento in house e oneri motivazionali

Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2026, n. 6562

Affidamento diretto – In house providing – Onere motivazionale rafforzato – Presupposti – Disciplina – Concessioni demaniali marittime – Esclusione

Come si evince da una pluralità di disposizioni (art. 192, comma 2, del d.lgs. 50 del 2016; art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023; art. 17 del d.lgs. n. 201/2022) l’affidamento in house è subordinato all’accertamento di diversi requisiti: in particolare l’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 201 del 2022 prevede che la deliberazione dell’ente locale di affidamento del servizio debba essere adottata «sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30».

Né l’affidamento in house può essere impiegato per affidare il servizio sulla base dell’unico presupposto costituito dalla necessità di predisporre la nuova gara per l’assegnazione della concessione. In assenza degli articolati presupposti normativi, del cui accertamento l’amministrazione deve dare conto nella motivazione della deliberazione, l’affidamento in house non è giustificabile nemmeno per il «tempo strettamente necessario per la conclusione della procedura» (per riprendere la formula utilizzata dall’art. 120, comma 11, del Codice dei contratti pubblici).

Precisato, infatti, che nell’ambito della disciplina sull’affidamento dei servizi pubblici locali e dei servizi di interesse economico generale (che pure contempla tra le modalità di gestione, come si è già veduto, l’«affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17»: art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 201 del 2022) manca una norma che consenta l’affidamento in house nelle more dello svolgimento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo concessionario, va ulteriormente osservato che quanto previsto dal citato art. 120, comma 11, del codice dei contratti pubblici, non può essere esteso, attraverso un procedimento ermeneutico di carattere analogico, all’affidamento delle concessioni demaniali marittime, sia perché (come statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, punto 48) a esse non è applicabile la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione delle concessioni di lavori o di servizi, poiché gli accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico (quali terreni o specchi acquei), in regime di diritto privato o pubblico, mediante i quali lo Stato fissa unicamente le condizioni generali d’uso dei beni o delle risorse in questione, senza acquisire lavori o servizi specifici, non configurano una concessione di servizi ai sensi di tale direttiva; sia perché la norma del codice dei contratti trova la giustificazione della sua eccezionalità (anche) nel fatto che la proroga ha per oggetto «il contratto con l’appaltatore uscente», di regola aggiudicato mediante una previa procedura di gara (e non tramite affidamento diretto).

Occupazione illegittima

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 30 luglio 2026, n. 2291

Occupazione illegittima – Potere di fatto – Atti corrispondenti all’esercizio del possesso – Abuso – Attività di rimessa di veicoli – Potere prefettizio di sospensione o divieto – Ratio

Come precisato in plurime occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., n. 5410/2025) in tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della Pubblica Amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto), l’acquisizione del fondo, ove il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente in forma di detenzione – in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità, decreto di occupazione d’urgenza, ecc.) – il prolungarsi della detenzione o il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso, quali la realizzazione dell’opera pubblica e la irreversibile trasformazione del bene, di per sé, denotano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene e non trasformano la detenzione in possesso, richiedendosi, a tal fine, la prova del compimento di attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore.

Il potere prefettizio di sospensione o divieto dell’attività di rimessa di veicoli previsto dal D.P.R. n. 480/2001 è legato a specifiche e motivate esigenze di pubblica sicurezza, mentre il potere sostanzialmente esercitato dal Comune in relazione alla segnalazione certificata di inizio attività si riferisce alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività alla luce della disciplina urbanistico-edilizia, anche in relazione alla legittima disponibilità del bene da parte del segnalante.

Il canone unico patrimoniale di concessione

Tar Liguria, Genova, sez. I, 17 luglio 2026, n. 942

Tributi locali – Canone unico patrimoniale di concessione (CUP) – Natura giuridica – Atto impositivo – Impugnazione – Giurisdizione tributaria – Sussistenza

Il canone unico patrimoniale di concessione (CUP) di cui all’art. 1, commi 816-847, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario. Ne consegue che l’impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, del provvedimento con cui l’ente comunale ne determina l’ammontare e irroga la correlata sanzione sul presupposto della ritenuta e presunta occupazione abusiva di spazi comunali è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Autotutela, termine e falsa rappresentazione dei fatti

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 13 luglio 2026, n. 478

Atto amministrativo – Autotutela – Termine – Superamento – False rappresentazioni dei fatti – Giudicato penale – Necessità

È illegittimo l’annullamento d’ufficio adottato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 21-nonies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, ove il falso addebitato al privato istante non sia stato previamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, tanto se esso sia consistito in dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà di fatto.

Edificio diruto, ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione

Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2026, n. 4735

Titolo edilizio – Intervento di ricostruzione di edificio diruto – Configurazione giuridica – Nuova costruzione –Ristrutturazione edilizia – Distinzione – Disciplina applicabile – Vincolo paesaggistico – Limiti

Non è configurabile come ristrutturazione edilizia, ma come nuova costruzione, la ricostruzione di un edificio diruto qualora non sia possibile accertarne con sufficiente attendibilità la preesistente consistenza, in termini di volumetria, altezza e caratteristiche essenziali, non essendo a tal fine sufficiente la sola documentazione storica o catastale in assenza di adeguate evidenze fisiche del manufatto originario.

La ricostruzione di un fabbricato diruto del quale residuino solo minime tracce strutturali, inidonee a definire l’esatta volumetria e configurazione originaria, integra una nuova costruzione e non un intervento di ristrutturazione edilizia, con conseguente applicazione delle regole urbanistiche vigenti al momento della domanda.

In presenza di vincoli paesaggistico-ambientali e di divieto di nuove costruzioni, la ricostruzione di edifici diruti è consentita esclusivamente ove sia possibile accertare con precisione la consistenza originaria del manufatto, al fine di garantirne la fedele riproduzione. In assenza di dette evidenze è legittimo il diniego del permesso di costruire.